Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2471/2011
Sentenza del 6 maggio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
India,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 aprile 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
i verbali di audizione del 21 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del
29 aprile 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 29 aprile 2011, notificato all'interessato il giorno stesso (cfr.
risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 29 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 2 maggio 2011);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 2 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino indiano, di aver avuto ultimo
domicilio ad B._______, India, e di essere espatriato il 18 febbraio 2011
per il timore d'essere ucciso sia dal fratello sia dallo zio per motivi legati
all'eredità del defunto padre (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 2
seg. e 5);
che, in particolare, il richiedente ha affermato che lo zio ed il fratello
apparterrebbero ad un gruppo terroristico e che questi ultimi avrebbero
avvelenato il padre al fine d'impossessarsi di terreni dei quali il defunto
era proprietario; che, in seguito a ciò, il fratello gli avrebbe intimato di
lasciare il paese ed in caso di inottemperanza l'avrebbe ucciso; che tre o
quattro giorni prima d'aver lasciato il domicilio, il richiedente sarebbe stato
malmenato dal fratello, che, paventando una ritorsione da parte dei due,
non avrebbe denunciato alle autorità locali l'omicidio, le minacce e il
pestaggio; che, pertanto, avrebbe contattato un passatore, avrebbe
passato un paio di giorni in un hotel ad B._______ e poi sarebbe
espatriato verso la Svizzera dove ha depositato una domanda d'asilo il
(…);
che, nella decisione del 29 aprile 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 18 marzo 1991,
l'India nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in
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materia d'asilo presentate dal ricorrente sarebbero contraddittorie,
incongruenti ed inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione del ricorrente a persecuzioni in caso
di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'UFM, i suoi motivi d'asilo dovrebbero essere considerati nel
loro insieme come verosimili; che, inoltre, ribadisce quanto già asserito in
sede di audizione ed allega che il fratello l'avrebbe costretto ad espatriare
per potersi impossessare dei beni della sua famiglia e che, poiché
spietato, sarebbe pronto ad uccidere il richiedente non appena
tornerebbe in patria; che il ricorrente ha allegato che non avrebbe potuto
denunciare i fatti in quanto temerebbe ritorsioni da parte del gruppo
terroristico, al quale suo fratello appartiene, essendo quest'ultimo potente
e pericoloso; che, infine, ribadisce che la sua vita sarebbe in pericolo per
il che dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria, in quanto
sarebbe inesigibile l'allontanamento verso l'India;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento d'un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri
pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza d'indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito d'una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
18 marzo 1991, l'India nel novero dei paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto
paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare
una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in
affermazioni non corroborate da alcun elemento, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, per quanto concerne il timore dell'insorgente delle minacce di morte
e dei pestaggi da parte del fratello, si osserva che secondo l'esperienza di
vita, una persona in tale situazione prima di decidere di espatriare
avrebbe denunciato i suddetti fatti, cosa che per contro egli non avrebbe
fatto; che, peraltro, in prima audizione egli ha asserito di aver vissuto a
casa sua fino ad un mese dalla morte del padre, aggiungendo poi la data
del (…), mentre in seconda audizione ha affermato d'essere fuggito dal
domicilio dopo il pestaggio subito dal fratello il 10 febbraio 2011 e
d'essersi rifugiato da un altro zio fino al 15 febbraio 2011 (cfr. verbale 1,
pag. 6; verbale 2, pag. 5); che, per giunta, come s'evince dai passaggi dei
verbali sopraccitati, appare illogico che il ricorrente abbia vissuto insieme
al temuto persecutore più di un mese dopo la morte del padre, avvenuta il
(…), considerato che in suddetto lasso di tempo l'interessato ha
dichiarato d'aver subito numerose minacce di morte e d'essere stato
malmenato più volte dal fratello (cfr. verbale 1, pagg. 3, 5 seg.; verbale 2,
pagg. 2-4);
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che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti;
che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa le minacce
di morte rivoltegli dal fratello;
che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto in merito al suo
racconto, oppure atto a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in
sede di ricorso;
che, in considerazione di quanto suesposto, l'autorità inferiore ha
rettamente considerato quali inverosimili le dichiarazioni del richiedente
per il che non sussistono seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in India possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti, egli vanta un'esperienza professionale quale
venditore in un negozio di generi alimentari (cfr. verbale 1, pag. 2); che
egli ha altresì confermato d'avere ancora parenti in patria, segnatamente
che la madre e altri tre zii paterni ed uno materno vivono tuttora ad
B._______, luogo in cui l'insorgente ha vissuto sin dalla nascita (cfr.
verbale 1, pagg. 1 e 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che
abbia una fitta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la
necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: