Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2473/2011
Sentenza del 6 maggio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Gambia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 aprile 2011 / N […].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 28 marzo 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il 31 marzo 2011 e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 31 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
27 aprile 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 27 aprile 2011, notificato il medesimo
giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 29 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 2 maggio 2011);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 2 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino gambiano di etnia mandingo, nato e con ultimo
domicilio a B._______ (C._______) (cfr. verbale 1, pag. 2);
che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese poco
prima di natale del 2010, oppure il 28 dicembre 2010 per il timore di dover
subire ulteriori fermi da parte delle autorità statali a causa del suo ruolo
quale simpatizzante del Partito Democratico Unito (di seguito: UDP)
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(cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pagg. 2 e 5); che sarebbe quindi partito
in auto alla volta di D._______ (Senegal) dove sarebbe salito a bordo di
un peschereccio con il quale avrebbe raggiunto E._______ (Spagna);
che, dopo un soggiorno, a seconda delle versioni date, di tre settimane, di
circa un mese, oppure di tre mesi, avrebbe continuato il suo itinerario in
un camion che l'avrebbe portato a F._______ (Svizzera) in data 28 marzo
2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale 2, pag. 2);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Gambia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione; che, inoltre, ha aggiunto che sua moglie non
saprebbe dove "mettere le mani", in quanto sarebbe sempre stato lui
stesso ad occuparsi "di queste pratiche amministrative"; che a causa di
quanto gli sarebbe successo negli ultimi mesi, non riuscirebbe altresì a
ricordare esattamente dove avrebbe riposto da ultimo i suoi documenti
d'identità;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio; che egli conferma, in aggiunta, che il
primo fermo sarebbe avvenuto nel settembre 2009, mentre il secondo
nell'agosto 2010; che si sarebbe inoltre contraddetto su certe date a
causa dello stress e della difficoltà a ricordarle tutte, ma sarebbe
dell'avviso che la sostanza delle sue allegazioni renda marginali tali
incongruenze ed inappropriata una motivazione succinta come quella
della decisione impugnata; che nel suo caso vi sarebbero quindi delle
ragioni per ulteriori approfondimenti anche in merito all'esecuzione
dell'allontanamento dalla Svizzera;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse
accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene il 31 marzo 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. UFM A 3/1), il ricorrente, a distanza di
più di un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha
esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità ed
un passaporto, ma di averli lasciati in patria a casa (cfr. verbale 1, pag.
4); che, interrogato circa la mancata produzione dei documenti d'identità,
ha allegato di aver chiamato sua moglie, la quale gli avrebbe risposto di
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non sapere dove si trovino (cfr. verbale 2, pag. 2); che, inoltre, non si è
neanche interessato di intraprendere un'altra via per procurarsi i suoi
documenti, come ad esempio chiedendo a suo figlio, il quale vive a casa
della sua coniuge, di cercare i documenti (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale
2, pag. 2); che, peraltro, non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo
cui sua moglie non saprebbe dove cercare e che egli non si ricorderebbe
dove li avrebbe depositati, in quanto il suo espatrio risale a soli cinque
mesi fa (cfr. ricorso, pag. 2); che con tale comportamento egli ha
chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le
autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità;
che, oltre a ciò, quo al periodo di permanenza in Spagna, il ricorrente ha
presentato tre versioni contrastanti allegando quale durata 3 settimane,
circa un mese, oppure tre mesi (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che,
peraltro, non ha saputo indicare quali Paesi avrebbe attraversato durante
il suo viaggio in camion da E._______ a Chiasso (cfr. verbale 1, pag. 7);
che risulta altrettanto sorprendente che egli non sappia di quale nazione
fossero le targhe del predetto veicolo (cfr. verbale 1, pag. 6); che, non di
meno, il ricorrente ha fornito delle date divergenti circa il giorno del suo
espatrio dichiarando dapprima di essere partito il 28 dicembre 2010 per
poi allegare di aver cominciato il suo itinerario poco prima di Natale del
2010 (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 6; verbale 2, pag. 5); che, in aggiunta, ha
allegato di non avere subito controlli (cfr. verbale 1, pag. 6);
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta
a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per il timore di essere ulteriormente fermato dalle autorità statali a
causa del suo ruolo quale simpatizzante dell'UDP;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda la sua qualità di
simpatizzante dell'UDP, l'insorgente non è neanche stato in grado di
spiegare il significato della sigla del suo partito (cfr. verbale 1, pag. 5);
che ciò appare sorprendente visto che egli ha dichiarato di essere stato
un simpatizzante di tale partito per ben cinque anni (cfr. verbale 1, pag. 5;
verbale 2, pag. 3);
che il ricorrente si è contraddetto circa le date e le durate dei due fermi;
che, infatti, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato arrestato la
prima volta per quattro giorni nel gennaio 2009 e la seconda volta una
settimana dopo per tre giorni (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nella seconda
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audizione, ha asserito di essere stato fermato a settembre del 2009 per
tre giorni ed in agosto, oppure in settembre del 2010 per due settimane
(cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che, per di più, in sede di ricorso ha fornito
una terza versione allegando che il primo fermo sarebbe avvenuto nel
settembre 2009, mentre il secondo nell'agosto 2010 (cfr. ricorso, pag. 3);
che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie
contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, infatti,
non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui si sarebbe
contraddetto a causa "dello stress e della difficoltà a ricordare tutte le
date" (cfr. ricorso, pag. 3), in quanto detti fermi sono degli avvenimenti
cruciali del suo racconto i quali l'hanno spinto ad espatriare;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Gambia non è attualmente
caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora piuttosto giovane ed ha una profonda esperienza
professionale quale muratore (cfr. verbale 1, pag. 2);
che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali sua
madre, due fratelli, due sorelle, sua moglie e tre figli a B._______ (cfr.
verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla luce del fatto che ha vissuto
a B._______ dalla nascita fino all'espatrio, si può partire dal presupposto
che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare
per reintegrarsi nella società gambiana;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: