Corte IV
D-2475/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il(...), alias
B._______, nato il(...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2475/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
8 marzo 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 12 marzo 2009 e del 30 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 16 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, e che pertanto la
presente sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
nato a C._______, villaggio nella provincia di Duhok o, seconda
un'altra versione, in quella di Mosul,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine il
12 settembre 2009 a causa di problemi di salute e della situazione di
povertà della sua famiglia,
che l'interessato ha affermato di essere partito da D._______ in taxi in
direzione della Turchia, munito di passaporto; che egli avrebbe
raggiunto E._______ in bus, dove sarebbe rimasto circa (...) mesi; che
egli avrebbe consegnato il suo passaporto ad un passatore turco; che,
dopo aver varcato il confine con la Grecia clandestinamente, egli
sarebbe stato arrestato dalle autorità greche, che lo avrebbero
incarcerato per (...) giorni; che a metà febbraio 2009 egli sarebbe stato
rilasciato e avrebbe raggiunto F._______ in bus; che agli inizi di marzo
2009, viaggiando clandestinamente su di un TIR, egli avrebbe
finalmente raggiunto G._______, da dove sarebbe stato portato al
centro di registrazione e procedura di H._______ dalle forze di polizia,
che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità in
occasione della prima audizione del 12 marzo 2009,
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che in occasione dell'audizione federale diretta del 30 marzo 2009 il
ricorrente ha esibito la fotocopia di un documento scannerizzato,
presentato come la sua carta d'identità, che gli sarebbe stata inviata
tramite internet dai genitori,
che, nella decisione del 16 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la
fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce
un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che,
in particolare, egli contesta di non avere fatto alcunché per
comprovare la sua identità e ribadisce di avere consegnato il
passaporto al passatore turco e avere lasciato in Iraq la sua carta
d'identità; che egli fa valere che durante la seconda audizione avrebbe
versato agli atti la copia della sua carta d'identità e dichiarato di avere
contattato i genitori al fine che gli mandassero per posta l'originale di
tale documento; che egli denuncia il fatto che l'UFM non avrebbe
aspettato il tempo oggettivamente necessario per fare arrivare
l'originale dal suo Paese, ma abbia bensì subito deciso di non entrare
nel merito della sua domanda;
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento; che egli ribadisce i motivi del suo espatrio
(povertà e grave malattia) e sottolinea l'impossibilità di ricevere cure
adeguate nel suo Paese; che egli denuncia, in tale contesto, di non
avere avuto la possibilità di recarsi da un medico per una visita
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adeguata e di non avere quindi potuto dare prova dei suoi problemi ai
reni,
che il ricorrente dichiara di avere sempre indicato Mosul quale sua
provincia di provenienza, contestando di non avere mai nominato
Dohuk come luogo d'origine; che, infine, egli sostiene che in Irak e
nella zona di Mosul la situazione non sarebbe affatto sicura e che egli,
in caso di ritorno in patria, sarebbe esposto a gravi rischi, ragione per
cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
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che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì
presentato una fotocopia scannerizzata della sua carta d'identità che
gli sarebbe stata inviata via internet dai genitori, il TAF rileva tuttavia
che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un
documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid.
3.1),
che - oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'UFM nella
decisione impugnata - non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe
e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui l'UFM non avrebbe
aspettato il tempo oggettivamente necessario a fare arrivare l'originale
della carta d'identità dal suo Paese prima di emanare una decisione,
tantopiù, che oggigiorno è possibile ricevere documenti da tutto il
mondo in 24 o 48 ore, tramite un servizio postale privato; che vi è da
notare, infatti, che è passato più di un mese da quando egli è stato
invitato per la prima volta (vale a dire al momento dell'inoltro della sua
domanda d'asilo) ad esibirlo e che egli avrebbe altresì avuto più volte
contatti telefonici con i familiari dopo la prima audizione, senza tuttavia
sollecitarli, eccetto in un'unica occasione, ad inviare la sua carta
d'identità il prima possibile (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009
pag. 3-4/D12-14),
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, inoltre, le ragioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato il
suo passaporto in Turchia e la sua carta d'identità a C._______ non
convincono,
che, vista l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso di documenti di viaggio e l'invio dei documenti
d'identità in originale dall'Iraq, v'è ha ragione di concludere che
l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere nato e vissuto
a Qabussya fino al suo espatrio e di avere lasciato l'Iraq a causa della
situazione di povertà e difficoltà a provvedere alla famiglia e
dell'impossibilità a curare il suo problema di salute ai reni (cfr. verbali
audizione del 12 marzo 2009 pag. 6 e del 30 marzo 2009 pag. 11/D83
-85 e 120),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che - come rettamente evidenziato dall'UFM - le dichiarazioni rese dal
ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (in particolare quelle
riguardanti la sua provenienza) sono da considerarsi inverosimili; che
preme in particolare sottolineare che il ricorrente si è palesemente
contraddetto in merito alla sua provenienza, dichiarando dapprima di
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provenire da un villaggio nella provincia di Duhok (cfr. verbale
audizione del 12 marzo 2009 pag. 2), per poi indicare la provincia di
Mosul come suo luogo d'origine e negare di avere mai nominato
Duhok (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 4/D21-24 e
ricorso pag. 2); che, oltremodo, quando sollecitato dall'autorità
inferiore a dare delle descrizioni della regione di Mosul, sua asserita
provincia di provenienza, il ricorrente ha dato risposte vaghe, non
corroborate da sufficienti elementi descrittivi o addirittura non
corrispondenti alla realtà: a tale proposito basti rilevare a titolo
esemplificativo che egli non è stato in grado di descrivere ampiamente
né il suo villaggio, né la cittadina di I._______ (cfr. ibidem pag. 5/D31,
pag. 6/D50-51 e pag. 7/D57), da dove pretenderebbe di passare
almeno una volta al mese (rispettivamente cinque volte, cfr. verbale
audizione del 12 marzo 2009 pag. 3) per raggiungere il suo luogo di
lavoro (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 5/D34 e 38), né il
capoluogo Mosul visitato più volte (cfr. ibidem pag. 7/D64), limitandosi
a citarne vagamente una stazione di mezzi pubblici ed un ponte, senza
tuttavia essere in grado di descriverne, su domanda esplicita, la non
trascurabile posizione sul fiume Tigris (cfr. ibidem pag. 8/D69-71); che
codesto Tribunale concorda con l'autorità inferiore quando afferma che
il ricorrente pare invece possedere fondate conoscenze della provincia
di Dohuk (cfr. ad es. ibidem pag. 5/D35); che durante l'audizione sulle
generalità il ricorrente ha dichiarato di avere, a D._______, uno zio
materno e (...) zie materne (cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009
pag. 4), per poi smentirsi in fase di audizione sui fatti asserendo di
avervi una zia paterna (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag.
5/D41), rispettivamente di non avere zii in tale luogo eccetto uno zio
materno che vi lavorerebbe (cfr. ibidem pag. 11/121-122); che anche
circa l'asserita infiammazione ai reni le dichiarazioni del ricorrente non
convincono: nonostante egli ne soffrirebbe da ben (...) anni, egli ha
parlato della malattia e dei suoi sintomi sempre in modo molto vago e
stereotipato, adducendo addirittura di non sapere neanche lui di cosa
esattamente soffrirebbe (cfr. ibidem pag. 10/D109), non riuscendo a
nominare né i medicamenti presi nel suo paese per diversi anni, né il
tipo di cure che necessiterebbe (cfr. ibidem pag. 10/D104-107 e 116);
che, sempre in tale contesto, mal si capisce come mai il ricorrente non
si sia portato appresso - come del resto fatto con il passaporto fino in
Turchia - i certificati medici e le radiografie di cui sarebbe in possesso
(cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2),
costituendo la sua malattia uno dei due motivi per cui egli sarebbe
espatriato e avrebbe richiesto asilo in Svizzera; che, infine, non vi è
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motivo di dubitare della correttezza della diagnosi formulata dal
medico che ha visitato il ricorrente a fine marzo 2009 in Svizzera,
tantopiù che quest'ultimo si sarebbe recato dal medico a causa di
semplici dolori allo stomaco (cfr. atti A9/1), dei quali peraltro egli non
ha mai parlato, in sede di audizione, in relazione all'asserita
infiammazione ai reni e che addirittura si spinge a negare quando
confrontato con il certificato medico agli atti (cfr. verbale audizione del
30 marzo 2009 pag. 12/D125),
che, alla luce dell'inconsistenza ed inverosimiglianza delle
dichiarazioni del ricorrente di cui sopra, vi è ragione di ritenere che egli
non provenga dalla regione di Mosul, bensì dalla provincia di Dohuk;
che vi è altresì ragione di concludere all'inverosimiglianza dei problemi
di salute evocati dal ricorrente,
che la precaria situazione economica del ricorrente non costituisce, di
per sé, un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come inverosimili e altresì non costitutive di persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie e come già evidenziato sopra, il ricorrente è da
considerarsi come originario della regione di Dohuk, dove peraltro (a
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D._______) lavorerebbe da tre anni (cfr. verbale audizione del 30
marzo 2009 pag. 5/D39); che è giovane, celibe e dispone di
un'esperienza pluriennale quale (...) (cfr. verbale audizione del 12
marzo 2009 pag. 2); che secondo le sue dichiarazioni, a D._______
risiede per lo meno uno zio a cui egli può quindi far riferimento in caso
di rientro in Patria; che codesto Tribunale ritiene pertanto adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità del ricorrente di un adeguato reinserimento sociale
in Iraq ed in particolare a D._______ - come rettamente rilevato
dall'UFM,
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi
medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-2475/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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