Corte IV
D-2477/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2477/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
14 marzo 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 25 marzo 2009 e del 15 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 17 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato ad C._______, D._______ (Nigeria), e vissuto ad
E._______ (Nigeria), F._______ (Nigeria), C._______ (Nigeria) e a
partire dal 1990 a G._______ (Nigeria); che sarebbe espatriato
nell'ottobre 2008 recandosi a H._______ (Nigeria) e di seguito in
I._______ ed in J._______, imbarcandosi tra il 10 ed il 15 gennaio
2009 per l'K._______, dove avrebbe trascorso due mesi e mezzo
prima di venire in Svizzera,
che, nel periodo di Pasqua del 2008, l'interessato sarebbe stato
invitato dai propri genitori a presentarsi nell'ottobre dello stesso anno
per l'incoronamento in merito alla successione per l'attività dell'oracolo
L._______,
che, poco prima del 15 ottobre 2008, i genitori dell'interessato ed i suoi
familiari in senso esteso, avrebbero voluto costringerlo a diventare il
capo dell'oracolo e l'avrebbero minacciato,
che, cinque giorni dopo tali minacce, delle persone si sarebbero
presentate all'abitazione dell'interessato ed avrebbero distrutto la sua
proprietà, sparando delle cannonate ed intimandogli di uscire dalla
propria abitazione,
che, in tale occasione, l'interessato sarebbe fuggito di casa e si
sarebbe recato a H._______ (Nigeria),
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che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto una carta
d'identità e di avere consegnato il passaporto ad un ragazzo, il quale
lo avrebbe, a seconda della versione, aiutato una volta arrivato alla
stazione ferrovaria di M._______, oppure accompagnato dalla
N._______ fino alla stazione ferroviaria di M._______ (K._______) e di
avere viaggiato dalla Nigeria alla Svizzera senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 17 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che non avrebbe
mai posseduto una carta d'identità ed il passaporto gli sarebbe stato
rubato a M._______,
che, per di più, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe
in grave pericolo, ritenuto il suo rifiuto di prendere il posto di suo padre
nelle attività che quest'ultimo svolgeva per il culto di un oracolo
tradizionale,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha asserito di essere partito da G._______ nell'ottobre
2008 in bus arrivando il giorno dopo a H._______, dove avrebbe
trascorso (...) o (...) mesi, ospitato da un ragazzo a lui sconosciuto (cfr.
verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 10), per poi prendere
un'altro autobus e recarsi in I._______, senza subire controlli e
arrivando in un luogo a lui sconosciuto (cfr. verbale d'audizione del 25
maggio 2009 pag. 7 e 8),
che, in seguito, l'insorgente si sarebbe recato in J._______, a
O._______, dove sarebbe rimasto per (...) mesi lavorando illegalmente
nell'(...); che, dopodiché, a metà gennaio 2009, si sarebbe imbarcato
per recarsi in K._______, arrivando in N._______ tra il 10 ed il 15
gennaio 2009; che, senza essere controllato dalla autorità italiane, il
ricorrente avrebbe seguito un ragazzo a lui sconosciuto a casa del
fratello di quest'ultimo, ripartendo dopo cinque giorni in treno ed
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arrivando nel febbraio 2009 alla stazione di M._______, dove sarebbe
rimasto fino al 14 febbraio 2009, quando avrebbe preso il treno per la
Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 25 maggio 2009 pag. 7 e 8),
che varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di
avere fatto, senza subire alcun controllo, costituisce al momento
attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, le evocate asserzioni, infatti, rilevano da dichiarazioni
contradditorie, generiche e vaghe rese dal ricorrente - come
rettamente evidenziato dall'UFM - sia riguardo al suo soggiorno a
H._______ (Nigeria), sia al viaggio intrapreso clandestinamente dalla
J._______ alla Svizzera,
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che l'insorgente ha asserito di essere arrivato a M._______ munito di
un passaporto con un visto per la P._______, ottenuto all'Ambasciata
francese in Nigeria nel gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 15
aprile 2009 pag. 4),
che, nell'ambito delle audizioni, il ricorrente si è però contraddetto in
modo palese in merito al furto del suo passaporto avvenuto a
M._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 4 e 5 e
verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 4) e non è riuscito a
rendere verosimile l'ottenimento di un visto per la P._______, ottenuto
all'Ambasciata francese in Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 15
aprile 2009 pag. 4), quando, nel gennaio 2009, secondo le proprie
affermazioni, egli si trovava già in J._______ (cfr. verbale d'audizione
del 25 marzo 2009 pag. 8),
che il ricorrente ha affermato di avere chiesto ad un fratello residente
in K._______ di contattare la moglie in Patria per farsi inviare dei
documenti di viaggio o d'identità; che quest'ultima gli avrebbe, però,
fatto riferire che la loro abitazione era stata incendiata (cfr. verbale
d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 3),
che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento, detti sforzi avrebbero
potuto avere esito favorevole; che, il fatto che il ricorrente non si sia
adoperato in tal senso ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun
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fondamento - è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte dello stesso, ritenuto che - di regola - chi ne è già
in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge,
che v'è motivo di concludere all'inverosimiglianza dello smarrimento
dei documenti d'identità, e pertanto alla dissimulazione degli stessi da
parte dell'insorgente,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
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persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria per timore di
essere ucciso dai propri familiari in seguito al suo rifiuto di prendere il
posto del padre nelle attività per il culto dell'oracolo Okpaka Oto (cfr.
gravame pag. 2),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare innanzitutto
che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli
eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo
d'esempio, egli non è stato in grado di esporre le attività ed il ruolo che
avrebbe dovuto rivestire in seno all'oracolo, limitandosi a dichiarare di
non volere trascorrere sette giorni nel bosco da solo (cfr. verbale
d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 7),
che, inoltre, il ricorrente si è contraddetto sull'ordine di successione in
seno all'oracolo, asserendo in un primo momento che è compito del
secondogenito subentrare alle attività del padre, affermando in seguito
che è invece l'incarico dell'oracolo scegliere il figlio adatto (cfr. verbale
d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 7) e smentendosi nell'ambito
dell'audizione del 15 aprile 2009, dicendo che il terzogenito doveva
occuparsi dell'oracolo (cfr. pag. 6), ritenuto che il secondogenito era
una donna (cfr. pag. 8),
che, a prescindere dalla manifesta inverosimiglianza dei motivi addotti
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, essi appaiono
palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta
evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
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che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza dei fatti
addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere
in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun
problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale
d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 11),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
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violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha frequentato la scuola materna e primaria per un
totale di sette anni, ha altresì un'esperienza professionale quale (...) e
può beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione
del 25 marzo 2009 pag. 2, 3 e 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
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materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- Q._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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