Corte IV
D-2481/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Christa Luterbacher, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 8 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2481/2010
Visti:
la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data
(...);
i verbali d'audizione del 24 marzo e dell'8 aprile 2010;
il verbale della decisione dell'8 aprile 2010 dell'Ufficio federale della
migrazione (UFM, autorità inferiore), notificata al richiedente il medesi-
mo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 aprile 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 14 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi pex fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 14 aprile 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino georgiano con ultimo domici-
lio a B._______ fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010,
pagg. 1 e 7); che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dopo aver
scontato una pena della durata di cinque mesi o di un anno e cinque
mesi, a seconda delle versioni, per trasporto illegale di materiale edile
e poiché, portando un cognome di origine ossetina, avrebbe subito
delle pressioni fisiche e psichiche (cfr. ibidem, pagg. 5 e 6); che egli
sarebbe espatriato con i propri documenti, ritirati però mai restituiti da
un passatore, il quale gli avrebbe poi fornito un passaporto falso con
visto d'entrata per l'Italia (cfr. ibidem, pagg. 5, 7 e 8); che egli avrebbe
viaggiato su di un TIR seduto accanto al guidatore, senza venire mai
controllato tranne che in Turchia, giungendo senza problemi fino a
C._______, ove avrebbe restituito il passaporto falso al passatore e da
cui sarebbe poi giunto in treno in data (...) a Chiasso, depositando la
domanda d'asilo il giorno seguente (cfr. ibidem);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ri -
corrente come inverosimili ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato
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l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, ribadito di essere stato in possesso del
passaporto, ma di averlo dovuto consegnare al passatore, il quale non
lo avrebbe più restituito, considerando dunque come scusabili e vero-
simili i motivi della mancata presentazione di documenti;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito; nella misura in cui
non gli venga concesso l'asilo, ha chiesto di essere ammesso provvi -
soriamente; congiuntamente ha presentato una domanda di dispensa
dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli ha avantutto dichiarato di avere consegnato il proprio passa-
porto e la propria carta d'identità al passatore in cambio di un passa-
porto falso e di non sapere perché questi si sarebbe impossessato dei
propri documenti (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 7);
che risulta incomprensibile il motivo per il quale il ricorrente avrebbe
dato in custodia l'unico documento di cui disponesse ed avrebbe ac-
cettato che questo venisse ritirato da uno sconosciuto, senza preoccu-
parsi come riaverlo;
che non risulta pertanto convincente l'allegazione circa il luogo in cui
si troverebbe realmente il suo passaporto;
che nemmeno egli ha effettuato seri e concreti sforzi per l'invio dei
suoi documenti;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente ha dichiara-
to di essere espatriato da D._______ su di un TIR seduto al posto del
passeggero, passando dalla Turchia, ove avrebbe subito un controllo,
dalla Grecia, e dall'Italia, giungendo poi a C._______ e ripartendo lo
stesso giorno per recarsi a Chiasso (cfr. verbale d'audizione del
24 marzo 2010, pag. 7); che il ricorrente non è stato in grado di specifi -
care null'altro o fornire dettagli che possano dare credibilità al proprio
racconto, apparendo quindi vago ed impreciso, ed inoltre egli non ha
portato elementi che spieghino come sia giunto dalla Grecia all'Italia;
che non è neppure verosimile che egli sia giunto in Svizzera senza
controlli, se non quelli effettuati ed elusi in Turchia;
che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui so-
pra, vale pure osservare che varcare il confine Schengen senza subire
alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, ad
oggi, pressoché impossibile;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
non avendo potuto egli, con grande probabilità, viaggiare nelle circo-
stanze testé descritte, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
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d'identità, v'è ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli
i suoi documenti d'identità per bisogni di causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una de-
cisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può
risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevan-
za dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irri levanza può risultare,
fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudi-
zi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'al -
ternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'ap-
propriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF
2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia poiché avrebbe avuto molti problemi legati alla sua origi -
ne ossetina, quali ripetute percosse ed insulti fin da bambino (cfr. ver -
bale d'audizione dell'8 aprile 2010, pag. 3); che egli sarebbe stato in-
carcerato per aver trasportato illegalmente del materiale edile dall'Os-
sezia a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010,
pag. 5), dichiarando dapprima che ciò sarebbe avvenuto il (...), e riba-
dendo, durante la stessa audizione, di essere "stato condannato a fine
luglio a servire 5 mesi di carcere", ripetendolo nuovamente poco dopo:
"dopo aver scontato i 5 mesi di condanna sono stato scarcerato"
(cfr. ibidem), per poi allegare, durante l'audizione federale, di essere
stato in realtà imprigionato dal (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 apri-
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le 2010, pag. 3); che non soccorre l'insorgente l'argomentazione avan-
zata nel ricorso secondo la quale vi sarebbe stato un errore di verba-
lizzazione durante la prima audizione e che la versione corret ta sareb-
be quella fornita durante l'audizione federale; che egli non è riuscito a
fornire alcun dettaglio od impressione personale per ciò che concerne
i propri compagni di cella, e nemmeno per quanto riguarda il proprio
processo; che, infatti, egli ha dichiarato di non ricordare chi fosse il
giudice, né ha saputo indicare la data di suddetto processo (cfr. ibi-
dem, pag. 5); che egli non ha neppure presentato alcun mezzo di pro-
va attestante tale processo, e tanto meno la propria scarcerazione, di-
chiarando a tal proposito di avere posseduto "il foglio della mia scarce -
razione, però l'ho buttato" (cfr. ibidem); che, infine, egli non avrebbe
mai denunciato alle autorità le presunte percosse, da lui subite, a suo
dire, fin da piccolo (cfr. ibidem, pag. 3);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che basti rilevare che gli atti denunciati, segnatamente le percosse da
parte di terzi, non costituiscono manifestamente un'azione suscettibile
di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo,
tanto più che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo circa l'allegato vissuto in carcere
evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dal-
l'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che in casu, a
mente di questo Tribunale, da un esame prima facie, sommario, le alle-
gazioni prodotte circa gli importuni legati alla sua origine ossetina non
risultano essere state di un'intensità tale ai sensi dell'asilo né che si
evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata
preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni di terzi (cfr.
GICRA 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazio-
ne);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al -
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che,
dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Euro-
pea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
frequentato dieci anni di scuola dell'obbligo a B._______ ed ha
acquisito esperienza come commerciante di articoli per l'edilizia (cfr.
verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 2); che egli ha vissuto a
B._______ per gran parte della sua vita, ove si può dunque supporre
che possieda una rete sociale; che l'insorgente non ha nemmeno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
GICRA 2003 no 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
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giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chias-
so (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati -
vo federale)
- E._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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