B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-248/2018
Sen t en z a d e l 2 0 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Italia,
rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una deci-
sione di riesame);
decisione della SEM del 5 dicembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______, di nazionalità italiana, ha presentato
per il tramite della madre B._______ il 27 febbraio 2017 in Svizzera,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 21 luglio 2017, con la quale la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo
senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) – essendo l'Italia
stata designata dal Consiglio federale quale Stato esente da persecuzioni
ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi – ed ha pronunciato il suo allontana-
mento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome le-
cita, esigibile e possibile,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
D-4722/2017 del 19 settembre 2017 che respingeva il ricorso presentato
da A._______ contro la decisione del 21 luglio 2017,
la sentenza del Tribunale della medesima data D-4720/2017 che respin-
geva il ricorso presentato dalla madre e dalla sorella – di nazionalità
ucraina – contro la decisione della SEM del 24 luglio 2017 di non entrata
nel merito della loro domanda d'asilo e di allontanamento verso l'Italia,
l'istanza di riesame della decisione della SEM del 21 luglio 2017 presentata
da A._______ il 17 novembre 2017,
l'istanza di riesame presentata dalla madre e dalla sorella in medesima
data,
la decisione della SEM del 5 dicembre 2017, notificata il 12 dicembre 2017
all'interessato (cfr. risultanze processuali), che non sospendeva l'esecu-
zione dell'allontanamento, non entrava nel merito della domanda di rie-
same, confermava la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del
21 luglio 2017, fissava un emolumento di CHF 600. – e statuiva nel con-
tempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso,
il ricorso dell'11 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 12 gennaio 2018), con il quale A._______ ha richiesto la conces-
sione dell'effetto sospensivo al ricorso, dell'assistenza giudiziaria e del gra-
tuito patrocinio; altresì ha concluso all'annullamento della decisione impu-
gnata ed alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per il prosieguo della
procedura d'asilo; infine ha domandato l'annullamento dell'emolumento di
CHF 600.– richiesto dalla SEM,
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la decisione incidentale del Tribunale del 18 gennaio 2018 che respingeva
la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio ed invitava nel contempo il ricorrente a
versare, entro il 2 febbraio 2018, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura
delle presunte spese processuali,
il tempestivo versamento dell'anticipo spese in data 2 febbraio 2018,
la procedura D-383/2018 inerente la madre e la sorella del ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52
PA,
che occorre entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame; che giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° feb-
braio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per
iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per
il rimanente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA,
che inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno dedotto un diritto al riesame
dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di
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domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e
relativi riferimenti),
che secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale
richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione
qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento",
che ciò risulta essere il caso quando l'interessato si prevale di un cambia-
mento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della
pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o
seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52
consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Pra-
xiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad
art. 66 n. 16 seg.), oppure se – laddove non sia stata avviata una proce-
dura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'i-
nammissibilità – il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti
dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit.
n. 715 segg.),
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in
discussione le decisioni amministrative; che di conseguenza ed in analogia
con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta
in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe
già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in que-
stione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi rife-
rimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ri-
corso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferi-
menti),
che nel caso in disamina, con scritto del 17 novembre 2017, l'interessato
ha inoltrato alla SEM un'istanza di riesame della decisione di allontana-
mento dalla Svizzera del 21 luglio 2017 sostenendo che l'autorità inferiore
aveva omesso di verificare il rischio fondato in caso di ritorno in Italia di
trovarsi esposto a pericoli fisici e psichici; che nonostante sia stata sporta
denuncia contro un possibile abuso da parte di suo padre nei suoi confronti,
il Tribunale civile avrebbe disposto che il genitore potesse continuare a ve-
derlo; che di conseguenza, l'attesa degli esiti delle procedure legali com-
porterebbe un possibile pericolo per l'interessato di subire nuovi abusi; che
inoltre, la situazione diventerebbe intollerabile poiché con ogni probabilità
egli verrebbe tolto dall'affidamento della madre; che la SEM non avrebbe
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dunque dovuto decidere in maniera così sbrigativa e dividere la procedura
dell'interessato da quella della madre e della sorella – non considerandoli
pertanto un nucleo familiare – ma avrebbe dovuto verificare quale pericolo
egli correrebbe in caso di ritorno in Italia,
che a sostegno delle sue allegazioni l'istante ha fornito il verbale di ratifica
di una denuncia presentata alla Questura di C._______ dalla madre
B._______ contro il padre il 6 dicembre 2012,
che con decisione del 5 dicembre 2017 la SEM ha in primo luogo osservato
che si sarebbe già espressa sul rischio fondato per A._______ in caso di
ritorno in Italia; che tale Paese avrebbe un sistema giudiziario funzionante
come dimostrerebbero i procedimenti avviati al fine di garantire la prote-
zione del minore e non vi sarebbero indizi per ritenere che gli verrebbe
negato l'accesso a misure di protezione; che altresì, qualora l'interessato o
la madre dovessero reputare che i loro diritti non vengano rispettati, po-
trebbero rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alla Corte
EDU; che infine il Tribunale si sarebbe già espresso in merito alla separa-
zione delle procedure,
che con ricorso l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe va-
lutato concretamente la sua situazione; che essa non avrebbe infatti verifi-
cato se le misure messe in atto dalle autorità italiane fossero davvero
nell'interesse superiore del minore; che il far tornare in Italia A._______
affidandolo ai servizi sociali, i quali, pur sapendo dei presunti abusi ses-
suali, non avrebbero impedito gli incontri con il padre, andrebbe contro ogni
tutela del minore; che inoltre i tempi della giustizia italiana sarebbero noti;
che altresì, conformemente agli art. 3 e 7 LAsi, la SEM avrebbe dovuto
approfondire l'eventualità di un presunto abuso verificando la plausibilità
delle allegazioni della madre dell'insorgente; che tutto ciò sarebbe in pa-
lese violazione del diritto del fanciullo e del suo interesse superiore e l'ese-
cuzione dell'allontanamento sarebbe dunque inammissibile,
che preliminarmente, il Tribunale constata come il rispetto del termine di 30
giorni previsto dall'art. 111b LAsi risulta in specie fortemente dubbioso giac-
ché la prima procedura è terminata con sentenza del 19 settembre 2017,
notificata il 22 settembre 2017, mentre nella domanda di riesame del
17 novembre 2017 non è in indicato quando l'insorgente sarebbe venuto a
conoscenza dei motivi di riesame,
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che a prescindere da ciò, il Tribunale non può che concordare con le argo-
mentazioni dell'autorità inferiore esposte nella decisione impugnata non
essendovi motivi atti ad annullare la decisione del 21 luglio 2017,
che si rileva anzitutto che contrariamente a quanto allegato dal ricorrente,
la decisione della SEM su riesame non è stata presa né sulla base della
lista dei "Safe Countries" (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) né sulla base del di-
sposto dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi in combinato disposto con l'art. 6a
cpv. 2 lett. b LAsi,
che pertanto i riferimenti a tali disposti non sono pertinenti nella fattispecie,
che neppure pertinenti risultano i riferimenti agli art. 3 e 7 LAsi, dal mo-
mento che l'istante ha inoltrato una domanda di riesame facendo valere
unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
che per il resto, l'interessato non ha allegato alcun cambiamento di circo-
stanze intervenuto dopo la fine della prima procedura,
che invero, erano già conosciuti e stati debitamente analizzati sia dalla
SEM sia dal Tribunale i rischi per l'insorgente in caso di ritorno in Italia,
che non essendo fatto valere alcun fatto nuovo non vi è motivo di scostarsi
dalle valutazioni della prima procedura,
che segnatamente, per quel che riguarda i presunti abusi sessuali, le au-
torità italiane hanno dato seguito alla denuncia presentata dalla madre
dell'insorgente contro il padre iniziando un processo nei confronti del geni-
tore; che altresì, contrariamente a quanto allegato nella domanda di rie-
same e nel presente ricorso, durante l'audizione la madre dell'insorgente
ha indicato che a seguito della denuncia i servizi sociali ed il giudice com-
petente hanno deciso di ristabilire gli incontri protetti tra il ricorrente ed il
padre in considerazione dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. verbale
d'audizione del 16 marzo 2017, D14); che pertanto ha potuto essere
escluso un rischio per il ricorrente di subire degli – eventuali nuovi – abusi,
che per quanto concerne la decisione di affidamento di A._______, an-
ch'essa era conosciuta e già stata analizzata; che è stato considerato che
non vi erano indizi per ritenere che tale decisione fosse stata presa contra-
riamente all'interesse superiore del fanciullo ed inoltre la madre, rappre-
sentata da un legale, ha potuto interporre ricorso presso la Corte di appello
di D._______,
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che le eventuali lungaggini del sistema italiano, non costituiscono neppure
un motivo di riesame,
che il Tribunale osserva nuovamente che le istanze di riesame non pos-
sono servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni ammini-
strative,
che infine, per quel che riguarda la globalità del nucleo familiare, anche
questo questione è stata debitamente analizzata dal Tribunale nella sen-
tenza D-4722/2017; che segnatamente è stato rilevato che il principio
dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi implica anzitutto per le autorità com-
petenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo
scongiurando così che alcuni vengano allontanati ed altri no, oppure che
vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid, 4.8),
che il rispetto dell'unità della famiglia non implica dunque necessariamente
che i membri di un nucleo familiare siano oggetto della medesima proce-
dura quand'anche abbiano i medesimi motivi d'asilo,
che invero, la congiunzione di due cause e la pronuncia di una sola sen-
tenza, per motivi di economia processuale, è giustificata unicamente qua-
lora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pon-
gono gli stessi o simili termini di diritto (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17,
pagg. 144 seg.),
che la procedura di A._______ è stata divisa da quella della madre e della
sorella poiché essi sono di nazionalità diverse; che in una domanda d'asilo
la nazionalità costituisce un fattore determinante; che da essa deriva infatti
una diversa applicazione delle disposizioni legali,
che ciò risultava il caso nella fattispecie; che da una parte la SEM, a seguito
delle differenti cittadinanze dei membri della famiglia, aveva, a giusto titolo,
respinto la domanda d'asilo di A._______, mentre non era entrata nel me-
rito della domanda della madre e della sorella,
che il fatto che il nucleo famigliare avesse i medesimi motivi d'asilo non ha
permesso una diversa valutazione,
che invero, malgrado le due procedure diverse, determinante risulta l'allon-
tanamento congiunto del ricorrente, della madre e della sorella (cfr. punto 4
del dispositivo della sentenza D-4722/2017),
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che pertanto è stato rispettato il principio dell'unità della famiglia,
che nella domanda di riesame e nel presente ricorso l'insorgente si è limi-
tato a censurare la violazione dell'unità della famiglia, essendo i suoi motivi
d'asilo identici a quelli della madre e ella sorella; che tuttavia egli non ha
fornito alcun nuovo elemento; che di conseguenza, non vi sono motivi per
scostarsi dalle considerazioni precedenti,
che visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito
della domanda di riesame,
che di conseguenza, ai sensi dell'art. 111d cpv. 1 LAsi, risulta anche giusti-
ficato l'emolumento di CHF 600.– fissato dall'autorità inferiore,
che la decisione del 5 dicembre 2017 va dunque confermata ed il ricorso
respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 1'500.– versato il 2 febbraio 2018,
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.– versato il 2 feb-
braio 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: