B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2485/2013
S e n t e n z a d e l 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 aprile 2013 / N (...).
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
9 novembre 2012;
i verbali di audizione del 13 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
22 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
25 aprile 2013, notificata all'interessato in data 26 aprile 2013
(cfr. avviso di ricevimento agli atti), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allon-
tanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 maggio 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 3 maggio 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel meri-
to ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo,
che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
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che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di avere avuto
problemi con la scuola, la quale lo avrebbe espulso a seguito degli scarsi
risultati e con la scuola di arti marziali, che non gli avrebbe permesso di
partecipare ai campionati nazionali in quanto non si sarebbe allenato
adeguatamente (cfr. verbale 1, pag. 6-7 e verbale 2, F23, pag. 4); che,
oltre a tali problemi, egli ha affermato che sarebbe espatriato per farsi una
nuova vita economica (cfr. verbale 1, pag. 7); che, difatti, il motivo
principale dell'espatrio sarebbe la mancanza di un futuro nel proprio
Paese di origine (cfr. verbale 2, F21, pag. 3),
che, nella decisione contestata, ai quale si rinvia, l'UFM ha osservato che
il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che la povertà in Algeria metterebbe
a repentaglio la propria integrità psicologica e fisica; che, inoltre, l'Algeria
non sarebbe uno Stato libero e democratico e, di conseguenza,
rischierebbe di subire la violazione dei diritti umani in quanto
appartenente della minoranza berbera in tale Paese; che, infatti, gli
osservatori internazionali sarebbero consci delle discriminazioni che
subirebbe la minoranza berbera; che, d'altro canto, soffrirebbe di problemi
cardiaci tali da giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera; che,
infine, il proprio allontanamento non sarebbe possibile ritenuto che
l'Algeria non accetterebbe il rimpatrio e che il rientro nel Paese di origine
lo esporrebbe al rischio di subire una pena detentiva a seguito della
nuova legge penale contro l'abbandono illecito che avrebbe approvato il
Presidente algerino;
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che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'Autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito; che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di perse-
cuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, per-
tanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agi-
re umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate uni-
camente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere e-
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sposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, il ricorrente ha affermato di essere espatriato in quanto in
Algeria non avrebbe un futuro, segnatamente per trovare una nuova vita
economica (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, F21, pag. 3); che,
d'altronde, i motivi relativi alla scuola o allo sport non sono riconducibili a
discriminazioni ai sensi della LAsi, bensì al rifiuto del ricorrente di ripetere
l'anno scolastico e a carenze nell'allenamento dello stesso (cfr. verbale 2,
F23, pag. 4); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che le argomentazioni ricorsuali secondo cui in Patria subirebbe
discriminazioni in ragione della propria appartenenza all'etnia berbera non
sono verosimili; che, infatti, nelle audizioni il ricorrente non ha mai
accennato a tali discriminazioni ed anzi ha sempre affermato di non avere
mai avuto alcun problema con lo Stato o con terze persone (cfr. verbale
1, pag. 7 e verbale 2, F25, pag. 4);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che l'insorgente è giovane, ha conseguito un diploma di pasticciere e van-
ta esperienza lavorative come pasticciere e panettiere (cfr. verbale 1,
pag. 3 e verbale 2, F16-17, pag. 3); che, inoltre, il medesimo dispone di
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una rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratel-
li e diversi zii (cfr. verbale 1, pag. 4);
che agli atti non è presente alcun certificato medico atto a certificare l'e-
vocato problema al cuore; che, d'altronde, nel ricorso lo stesso insorgente
afferma di essere stato visitato da un medico il quale non avrebbe riscon-
trato alcun problema fisico; che, pertanto, non emerge la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel
suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pp. 513-515); che, per quanto attiene all'asserito rischio di incorrere in
una sanzione penale in Patria per abbandono illecito del territorio algeri-
no, il Tribunale osserva che sanzioni penali a seguito della violazione del
diritto interno di uno Stato non sono di per sé considerate misure perse-
cutorie ai sensi della LAsi; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spe-
se processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: