B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2487/2016
Sen t en z a d e l 2 9 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 23 marzo 2016 / N (…).
D-2487/2016
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
2 marzo 2016,
i verbali d'audizione dell’8 marzo 2016 (di seguito: verbale 1) e del
17 marzo 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 23 marzo 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A11/1), con la quale la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo
ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera,
il ricorso del 22 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 25 aprile 2016), nel quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del
ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti
di causa alla SEM per una nuova decisione, in subordine la concessione
dell'ammissione provvisoria ed ha altresì depositato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-2487/2016
Pagina 3
che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino marocchino nato e cresciuto a Casablanca (cfr. verbale 1,
pagg. 3-4); che sarebbe espatriato poiché lo stile di vita in Marocco sa-
rebbe molto precario, le condizioni famigliari ed economiche non gli per-
mettevano di costruirsi un futuro ed egli non avrebbe un lavoro (cfr. ver-
bale 1, pag. 7; verbale 2, D6, pag. 2),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni
dell’interessato non soddisferebbero le condizioni previste dall’art. 3 LAsi
poiché si riferirebbero alle difficoltà economiche della sua famiglia ed alla
conseguente volontà di lasciare il suo Paese d’origine per cercare un la-
voro ed avere un futuro migliore,
che le allegazioni rientrerebbero pertanto nelle circostanze relative a situa-
zioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita economiche,
che di conseguenza, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo, ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa
esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l’insorgente ha contestato l’interpretazione effettuata dalla
SEM; che la sua richiesta di protezione riguarderebbe anche l’assenza di
prospettive per quanto concerne la sicurezza economica e sociale in Ma-
rocco, ma soprattutto una situazione talmente grave da mettere a repenta-
glio la sua possibilità di sopravvivenza e della sua famiglia; che i problemi
economico-sociali raggiungerebbero livelli tanto gravi di indigenza che
mancherebbero le basi materiali minime per poter riuscire a vivere; che di
conseguenza ha chiesto l’annullamento della decisione,
che in subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provviso-
ria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che invero egli sa-
rebbe esposto ad una vita inumana e degradante, senza libertà, senza si-
curezza, senza condizioni materiali minime che gli permettano di sopravvi-
vere, senza un lavoro e senza cure mediche,
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
D-2487/2016
Pagina 4
che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è
esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre
una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
(povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza
di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in
questione, può essere confrontata,
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiu-
dizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di pro-
tezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'a-
silo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali con-
dizioni,
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giusti-
ficare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata deci-
sione,
che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano mani-
festamente irrilevanti non avendo egli allegato di essere esposto personal-
mente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un
futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiu-
dizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un de-
terminato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi),
che infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato
per motivi legati esclusivamente a ragioni di ordine economico, ovvero l'as-
senza di un lavoro, la volontà di costruirsi un futuro e fuggire la povertà (cfr.
verbale 2, D6-D7, D31, pagg. 3-4),
che tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rien-
trano in tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi,
che di conseguenza, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi
delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo
che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
D-2487/2016
Pagina 5
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell'insorgente è pure ra-
gionevolmente esigibile non essendoci indizi da cui desumere che egli sarà
concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco,
che invero, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione
nell’integralità del territorio nazionale,
D-2487/2016
Pagina 6
che quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 con-
sid. 8.3.5 e relativi riferimenti),
che dipoi, egli è giovane, ha una buona scolarizzazione e dispone di una
solida rete sociale nel Paese d’origine (cfr. verbale 1, pagg. 3-4),
che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che
l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
D-2487/2016
Pagina 7
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2487/2016
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: