B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2497/2015
Sen t en z a d e l 6 magg i o 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Esther Karpathakis;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N […]
D-2497/2015
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
20 febbraio 2015;
i verbali d'audizione del 25 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
18 marzo 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 27 marzo 2015, notificata al richie-
dente il medesimo giorno (cfr. atto A14/1);
il ricorso del 22 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 23 aprile 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
D-2497/2015
Pagina 3
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino tunisino, nato e cresciuto a B._______, Kairouan e con
ultimo domicilio a Susa (Sousse – Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che sarebbe espatriato a seguito di problemi economici e politici (cfr. ver-
bale 1, pag. 6; verbale 2, D35, D37, pag. 5); che la pensione del padre non
sarebbe sufficiente per mantenere la sua numerosa famiglia; che pertanto
sarebbe espatriato per migliorare la sua situazione economica e aiutare la
sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6);
che per quanto riguarderebbe i problemi politici egli ha allegato che il pa-
dre, ex-direttore di un carcere, avrebbe subito a più riprese delle minacce
nei confronti suoi e dei suoi figli (cfr. verbale 1, pagg. 8-9; verbale 2, D35-
D39, pag. 5); che due mesi prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe ricevuto
una lettera di minaccia indirizzata a lui stesso e al fratello (cfr. verbale 2,
D58, pag. 7); che per timore, egli sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, D35,
pag. 5, D70-D72, pag. 8);
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili nonché
irrilevanti le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo;
che in particolare sarebbero contraddittorie le allegazioni concernenti le mi-
nacce subite; che egli avrebbe inizialmente dichiarato di non essere mai
stato minacciato direttamente, per poi allegare nel corso della seconda au-
dizione di avere ricevuto personalmente una lettera di minacce; che la giu-
stificazione fornita in merito sarebbe una mera giustificazione di parte;
che per ciò che attiene al ricovero del fratello in ospedale, egli avrebbe
dapprima affermato che il fratello sarebbe stato pestato a sangue, mentre
in seguito avrebbe affermato che gli avrebbero sparato;
che inoltre sarebbe incompatibile con la logica dell'agire e l'esperienza ge-
nerale di vita l'attesa di due mesi prima dell'espatrio; che, dal momento che
per entrare in Libia non sarebbe necessario un visto, se egli avesse dav-
vero temuto per la sua sicurezza personale si sarebbe adoperato prima per
espatriare; che anche l'aver affermato che sarebbe rimasto in Tunisia qua-
lora avesse avuto un lavoro stabile, indicherebbe che la sua partenza sa-
rebbe motivata da ragioni di natura esclusivamente economica;
D-2497/2015
Pagina 4
che inoltre, una volta giunto in Europa, il suo disinteresse per una richiesta
d'asilo, dimostrato nel corso del suo lungo soggiorno in Italia, porterebbe a
pensare che se la sua incolumità fosse stata effettivamente in pericolo al
momento dell'espatrio si sarebbe adoperato tempestivamente ad inoltrare
una domanda di protezione;
che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di ve-
rosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi;
che, infine, le sue allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo poi-
ché situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, econo-
miche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero una
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa
l'inverosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che le sue dichia-
razioni non sarebbero contraddittorie; che per quel che riguarda le mi-
nacce, già nel corso della prima audizione avrebbe affermato di aver pre-
sentato denuncia contro questa minaccia ricevuta personalmente; che per
quanto attiene al fratello, egli avrebbe già avuto modo di precisare la por-
tata delle sue dichiarazioni in occasione della seconda audizione; che circa
il fatto di aver atteso due mesi prima di espatriare sarebbe giustificabile,
come peraltro avrebbe già dichiarato, dal fatto che avrebbe dovuto procu-
rarsi del denaro per poter espatriare; che non avrebbe depositato una do-
manda d'asilo in Italia poiché la situazione dei rifugiati sarebbe altamente
critica; che inoltre, una volta giunto in Europa la sua incolumità non sarebbe
più stata minacciata, pertanto non aveva la necessità di inoltrare tempesti-
vamente una domanda d'asilo;
che per quanto attiene l'esecuzione dell'allontanamento l'insorgente rileva
che la valutazione effettuata dall'autorità inferiore sarebbe assolutamente
carente; che la situazione umanitaria e di sicurezza in Tunisia non gli ga-
rantirebbe un'esistenza dignitosa e la sua vita sarebbe in pericolo;
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'accoglimento
del ricorso e l'annullamento della decisione della SEM del 27 marzo 2015,
il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo;
D-2497/2015
Pagina 5
che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvi-
soria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
D-2497/2015
Pagina 6
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura sono irrilevanti ed inverosimili;
che in primo luogo, le allegazioni circa l'asserita minaccia subita due mesi
prima dell'espatrio sono palesemente contraddittorie; che invero, nel corso
della prima audizione egli ha affermato che né lui né i fratelli sono mai stati
direttamente e personalmente minacciati; che solo al padre sono arrivate
minacce dirette (cfr. verbale 1, pag. 9); che, contrariamente, nel corso
dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato aver ricevuto una lettera
di minacce indirizzate a lui stesso e ad un fratello (cfr. verbale 2, D35, D37,
D40, D45, D57-D70, pag. 5 segg.); che non soccorre l'insorgente la spie-
gazione fornita in sede d'audizione e ripetuta in sede ricorsuale secondo
cui non vi sarebbe nessuna contraddizione poiché nel corso della prima
audizione ha affermato di essersi rivolto alle autorità per denunciare le mi-
nacce ricevute direttamente (cfr. verbale 2, D129, pag. 13), in quanto nel
corso della prima audizione egli ha ripetutamente affermato di non essere
mai stato personalmente minacciato (cfr. verbale 1, pag. 9);
che in secondo luogo, sono divergenti le dichiarazioni riguardanti la causa
del ricovero in ospedale del fratello, egli ha infatti asserito la prima volta
che il fratello era stato pestato a sangue (cfr. verbale 2, D6, pag. 2), per poi
dire che gli avevano sparato (cfr. verbale 2, D120, D127, pag. 13); che la
spiegazione fornita in merito a tale divergenza, ovvero che nel suo linguag-
gio si usa il verbo "pestare" con il significato di "sparare" (cfr. verbale 2,
D127, pag. 13), non soccorre l'insorgente;
che in aggiunta, malgrado in sede d'audizione abbia affermato che po-
trebbe procurarsi i documenti necessari per provare le minacce ricevute,
come ad esempio la lettera di minaccia oppure la denuncia depositata
presso le autorità (cfr. verbale 2, D46, D48-D52, pag. 6), a tuttora non ha
fornito alcun elemento o mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni;
che l'interessato non ha neppure fornito una spiegazione convincente che
giustificasse la sua inazione, limitandosi ad affermare che la paura di una
D-2497/2015
Pagina 7
eventuale decisione negativa gli aveva impedito di prendere iniziativa e
farsi spedire i documenti (cfr. verbale 2, D53-D56, pag. 7);
che inoltre, se davvero avesse temuto di subire delle persecuzioni in Patria,
dopo aver ricevuto la lettera di minacce non avrebbe atteso due mesi prima
di espatriare (cfr. verbale 2, D46, pag. 6), ritenuto poi che per recarsi in
Libia non è necessario ottenere un visto (cfr. verbale 2, D82, pag. 9); che
per di più, l'asserito timore, è in evidente contraddizione con l'allegazione
secondo cui se avesse avuto un lavoro stabile in Patria "naturalmente" non
sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 9); che pertanto le persecuzioni al-
legate sono inverosimili;
che infine, i problemi economici e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 8;
verbale 2, D35, D37, pag. 5, D102, D115, pagg. 11-12) sono, come pale-
semente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di conces-
sione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge
federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'al-
lontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
D-2497/2015
Pagina 8
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, i motivi d'asilo derivanti da difficoltà consecutive ad una situazione di
crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive
per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infra-
strutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in que-
stione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecu-
zione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 con-
sid. 10.1);
che per di più si trova nella situazione favorevole di essere giovane, lau-
reato ed avere una solida rete sociale nel Paese d'origine (cfr. verbale 1,
pag. 5);
che, a titolo abbondanziale, ci si può poi attendere un certo sforzo da parte
del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr. DTAF 2010/41
consid. 8.3.5);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
D-2497/2015
Pagina 9
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
D-2497/2015
Pagina 10
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2497/2015
Pagina 11
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: