B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2503/2015
Sen t en z a d e l 3 1 l u g l i o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
con i figli
B._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
e
D._______, nato il (…),
Etiopia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 marzo 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina etiope di etnia oromo, è nata a E._______, (Kebele
F._______, zona di Gimma), dove avrebbe risieduto – all'infuori di quattro
anni passati a Gimma – dalla nascita fino all'espatrio avvenuto nel 2007.
L'interessata sarebbe dappoi rimasta in Sudan per dieci mesi incontrandovi
il futuro marito. Insieme essi si sarebbero recati in Libia, paese in cui avreb-
bero vissuto fino al mese di aprile del 2011 e dove sarebbe nata la loro
figlia B._______. In seguito avrebbero lasciato la Libia su un'imbarcazione
e sarebbero giunti a Malta il 12 aprile 2011 ove avrebbero depositato una
domanda d'asilo. L'interessata e la figlia avrebbero in seguito lasciato Malta
in aereo e in direzione dell'Italia e sarebbero entrate illegalmente in Sviz-
zera il 6 febbraio 2012 depositandovi una domanda d'asilo il medesimo
giorno (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 18 maggio 2012 [di se-
guito: verbale 1], pagg. 4 segg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a seguito dei problemi avuti con
le autorità a causa dell'appartenenza di alcuni familiari all'Oromo Liberation
Front (di seguito: OLF). In particolare, in un'occasione l'interessata sarebbe
stata ferita ad un'anca e violentata (cfr. verbale d'audizione del
4 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], F17, F83, F85, F99, F107 segg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessata ha prodotto i seguenti
documenti:
– la copia di un Affidavit dell'Oromo Liberation Front (OLF), Foreign Af-
fairs Department, European Regional Office, di Berlino del 24 novem-
bre 2011 (doc. A);
– un Affidavit dell'Oromo Refugee Community di Nairobi (Kenya) del
1° novembre 2011 (doc. B).
B.
Con decisione del 20 marzo 2015, notificata il più presto il 23 marzo 2015,
la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la
succitata domanda d'asilo della richiedente e della figlia, pronunciato con-
testualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione
dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
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Pagina 3
C.
In data 22 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
23 aprile 2015), le interessate sono insorte contro la summenzionata deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) ed hanno concluso in via principale all'annullamento della deci-
sione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces-
sione dell'asilo. In via subordinata hanno chiesto di essere ammesse prov-
visoriamente. Altresì, le ricorrenti hanno presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 7 maggio 2015, il Tribunale ha autorizzato le
ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed
ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione
che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza. Le insorgenti sono
pertanto state invitate, entro il 22 maggio 2015, a produrre un'attestazione
d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità in caso d'i-
nosservanza.
E.
Con scritto del 13 maggio 2015 le ricorrenti hanno dimostrato la loro indi-
genza trasmettendo al Tribunale le ultime due decisioni dell'Ufficio del so-
stegno sociale e dell'inserimento del cantone G._______ le quali accor-
dano loro delle prestazioni assistenziali per i mesi di maggio e giugno 2015.
F.
In data 15 maggio 2015 il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso alla
SEM concedendole nel contempo la possibilità di esprimersi in merito.
G.
Con risposta al ricorso del 29 maggio 2015 l'autorità inferiore ha confer-
mato la decisione impugnata proponendo il respingimento del ricorso.
H.
In data 10 giugno 2015 il Tribunale ha trasmesso alle insorgenti una copia
della risposta al ricorso dando loro la possibilità di esprimersi. Le ricorrenti
non hanno fatto uso di questa possibilità.
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Pagina 4
I.
In data 15 luglio 2016 e 26 maggio 2017 le ricorrenti hanno chiesto infor-
mazioni sullo stato del ricorso pendente. Il Tribunale ha risposto a queste
richieste con scritti del 9 agosto 2016 e del 12 giugno 2017.
J.
Il (…) è nato D._______, figlio della ricorrente.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra le suddette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 Lasi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
1.2 Vista la nascita del figlio della ricorrente dopo l'inoltro del ricorso, esso
viene incluso nella presente procedura.
2.
Co ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
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stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili poiché divergenti su punti
essenziali. In particolare, ella si sarebbe contraddetta in merito ai parenti
accusati di attività a favore dell'OLF, all'inizio dei problemi, al luogo di resi-
denza prima dell'espatrio nonché alla durata del suo fermo. La SEM ha
dappoi considerato che gli Affidavidt dell'OLF forniti a sostegno della do-
manda d'asilo non rivestirebbero alcun valore probatorio e sarebbero per-
tanto inadeguati in quanto potrebbero essere facilmente ottenibili. In se-
guito a tali considerazioni l'autorità di prime cure ha respinto la domanda
d'asilo delle richiedenti e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.
3.2 Con ricorso, le insorgenti contestano l'inverosimiglianza dei motivi d'a-
silo. Esse reputano in particolare di avere già spiegato nel corso della se-
conda audizione l'incongruenza in merito ai parenti accusati di attività a
favore dell'OLF. Per quanto riguarda invece l'inizio dei problemi, la ricor-
rente distingue due eventi: da una parte l'incarcerazione dello zio
H._______ a seguito della ricezione di una lettera da parte dello zio
I._______ (espatriato in Australia) e dall'altra parte l'evasione dal carcere
di H._______ all'incirca nel 2005. Quest'ultimo avvenimento avrebbe dato
inizio ai problemi per l'insorgente. Per ciò che è delle contraddizioni ritenute
in merito al luogo di residenza, la ricorrente precisa di aver vissuto con la
madre fino all'età di otto anni quando si sarebbe trasferita da H._______ a
Gimma fino al 2005, per poi fare ritorno dalla madre dove si sarebbe trat-
tenuta poco tempo in quanto sarebbe nuovamente tornata a Gimma per
lavorare come domestica. Alla luce di queste spiegazioni, le allegazioni
della ricorrente dovrebbero dunque essere considerate concrete, detta-
gliate, sostanziate e pertanto verosimili. I mezzi di prova allegati sarebbero
inoltre atti a provare le sue dichiarazioni e non potrebbe essere seguito
l'argomento dell'autorità di prime cure secondo cui potrebbero essere facil-
mente falsificati.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
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include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
D-2503/2015
Pagina 7
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con
relativi riferimenti).
5.
5.1 A mente di questo Tribunale le allegazioni dell'insorgente in materia
d'asilo non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7
LAsi.
5.1.1 Nelle allegazioni della ricorrente sono anzitutto identificabili delle in-
congruenze. In particolare, al di là delle discordanze nella menzione dei
parenti – inizialmente avrebbe parlato di un cugino, mentre in seguito di
uno zio – che potrebbe essere dovuta ad un errore di traduzione, le dichia-
razioni dell'insorgente in merito all'inizio dei problemi avuti in Patria risul-
tano contraddittorie. Ella ha in un primo tempo indicato che i problemi con
le autorità sono iniziati a causa di una lettera inviata nel 2000/2001 (1993
del calendario etiope) dal cugino paterno I._______ risiedente in Australia
e membro dell'OLF al di lei padre (cfr. verbale 1, pag. 8), ciò che avrebbe
fatto credere alle autorità che la famiglia della ricorrente avesse dei contatti
con I._______ (cfr. ibidem). Di conseguenza l'insorgente ed i suoi familiari
venivano spesso interrogati in merito a I._______ (cfr. ibidem). Nel corso
dell'audizione successiva, la ricorrente ha tuttavia collocato l'inizio dei pro-
blemi nell'anno 2005 quando lo zio I._______ ha scritto una lettera ai fami-
liari e lo zio H._______ è stato arrestato perché ritenuto in suo contatto (cfr.
verbale 2, F24). Le autorità avrebbero poi spesso interrogato l'insorgente
non soltanto a proposito di I._______ (cfr. verbale 1, pag. 8), ma bensì in
merito ad entrambi gli zii ed in particolare in merito a H._______ poiché
evaso di prigione (cfr. verbale 2, F85, F108-F122). A questo proposito, non
dissipano i dubbi in merito alla verosimiglianza di tali avvenimenti neppure
le allegazioni fornite dall'insorgente in sede ricorsuale. La ricorrente ha in-
vero da una parte fornito una nuova versione dei fatti – adducendo che la
lettera è stata spedita da I._______ a H._______ – e d'altra parte si è limi-
tata a ripetere quanto espresso nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo –
ovvero che con l'arresto di H._______ sono iniziati i suoi problemi – senza
tuttavia fornire una giustificazione in merito all'incongruenza.
Il discorso non differisce neppure per quanto concerne il numero di episodi
in cui l'insorgente ha subito dei maltrattamenti da parte delle autorità né per
quanto riguarda la durata del fermo. La ricorrente ha infatti inizialmente
riferito di due episodi: il primo avvenuto nel 2002/2003 (1995 del calendario
etiope) quando le autorità si sono recate a casa sua per interrogarla in me-
rito a I._______ e l'hanno picchiata e spinta a terra procurandole una ferita
all'anca (cfr. verbale 1, pag. 8); mentre il secondo episodio è avvenuto
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Pagina 8
poco prima dell'espatrio quando l'insorgente è stata trattenuta in una sorta
di prigione per due giorni subendo inoltre uno stupro (cfr. ibidem). In un
secondo momento, l'insorgente ha invece allegato che la ferita all'anca, la
violenza sessuale e l'interrogatorio in merito allo zio H._______ sono av-
venuti durante il fermo di una notte in una prigione e dunque tutti nella me-
desima occasione (cfr. verbale 2, F99 F160–F161). Né in sede d'audizione,
né in sede ricorsuale ella ha fornito una spiegazione circa l'incongruenza.
Interrogata in merito, la ricorrente ha infatti semplicemente ribadito la se-
conda versione dei fatti (cfr. verbale 2, F199-F201).
Proseguendo nell'analisi, l'ordine cronologico degli avvenimenti fornito
dall'interessata appare altresì notevolmente discordante tra le due audi-
zioni. La ricorrente ha dapprima dichiarato di aver vissuto a Gimma e lavo-
rato come domestica dal 2002/2003 al 2007, ovvero tra il primo ed il se-
condo episodio di maltrattamenti (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi asserire
di aver vissuto presso lo zio H._______ a Gimma fino al suo arresto nel
2005, di aver in seguito fatto ritorno dalla madre nel suo villaggio natale per
qualche tempo prima di recarsi nuovamente a Gimma a lavorare come do-
mestica per otto o nove mesi prima di espatriare nel 2007 (cfr. verbale 2,
F99-F101, F167, F171, F177-F180, F184). Interrogata su questo punto l'in-
sorgente si è nuovamente limitata a confermare la seconda versione dei
fatti indicando di essersi forse confusa in sede d'audizione sulle generalità
(cfr, verbale 2, F188). Una tale spiegazione non appare nella fattispecie
sufficiente per giustificare un'incongruenza così importante.
Infine, pure non collimanti risultano le dichiarazioni inerenti l'organizza-
zione dell'espatrio: la ricorrente ha inizialmente allegato di essere stata aiu-
tata dalla madre ad espatriare (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi asserire di
essere stata aiutata dalla famiglia presso la quale lavorava a Gimma (cfr.
verbale 2, F101, F203-F204).
Alla luce di tutto quanto sopra, pur non sottovalutando il lungo tempo tra-
scorso tra la prima e la seconda audizione (quasi tre anni), le incongruenze
presenti nelle dichiarazioni della ricorrente concernono punti talmente es-
senziali dei suoi motivi d'asilo che non possono essere giustificate unica-
mente con la lunga durata della procedura d'asilo.
5.1.2 Le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda la
tardività delle allegazioni della ricorrente. Nel corso della prima audizione
l'insorgente non aveva infatti menzionato né il coinvolgimento di
H._______ né il fatto che ella fosse cresciuta da lui malgrado fosse proprio
per questo motivo che veniva spesso interrogata dalle autorità. Essendo
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Pagina 9
tuttavia tali informazioni di importanza fondamentale, la loro tardività non
può essere giustificata dal carattere sommario dell'audizione sulle genera-
lità.
5.1.3 Visto quanto sopra, i mezzi di prova addotti dalla ricorrente non per-
mettono neppure una diversa valutazione della fattispecie. Da una parte,
essi sono stati rilasciati su richiesta della ricorrente, rispettivamente dello
zio e costituiscono dunque dei mezzi di prova di parte il cui valore proba-
torio risulta essere esiguo. D'altra parte, va rilevato che l'Affidavit rilasciato
dall'OLF di Berlino (doc. A), oltre a non menzionare i problemi riscontrati
dalla ricorrente, indica unicamente che il padre ed uno zio erano "active
supporters" dell'OLF in Etiopia. Ciò non corrisponde alle dichiarazioni
dell'insorgente la quale ha affermato a più riprese che il padre non era né
membro né sostenitore di tale organizzazione (cfr. verbale 1, pag. 5; ver-
bale 2, F14-F17). Dal testo non appare peraltro chiaro a quale dei due zii
sia fatto riferimento. Per quanto concerne l'Affidavit rilasciato dall'OLF di
Nairobi (doc. B), anch'esso non corrisponde alle allegazioni della ricor-
rente. Invero, viene riportato che l'insorgente è stata arbitrariamente arre-
sta e detenuta con l'accusa di essere stata coinvolta in un partito d'opposi-
zione mentre ella ha sempre indicato di essere stata interrogata in merito
agli zii e di non aver mai avuto contatti con un movimento politico (cfr. ver-
bale 2, F85, F99, F108-F109, F114-F118; verbale 1, pag. 8).
5.1.4 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può
a diritto considerare che le dichiarazioni dei ricorrenti risultino inverosimili
in quanto la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel
complesso, in preponderanza veritiera.
5.2 Per quanto concerne lo stupro subito dall'insorgente, data l'inverosimi-
glianza dei motivi d'asilo (in particolare gli allegati i problemi con le auto-
rità), ne consegue che la violenza sessuale – a prescindere da qualsiasi
considerazione di verosimiglianza della stessa – non può essere avvenuta
nel contesto e nelle circostanze indicati dalla ricorrente e dunque per un
motivo di cui all'art. 3 LAsi. Per il che la stessa non risulta rilevante in ma-
teria d'asilo.
5.3 Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo
e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
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Pagina 10
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
7.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In Etiopia
non vi sarebbe infatti una situazione di guerra o di violenza generalizzata
ed inoltre la richiedente sarebbe giovane, scolarizzata, a beneficio di un'e-
sperienza professionale e tuttora in contatto con il marito.
7.2 Con ricorso, gli insorgenti ritengono che dovrebbero essere ammessi
provvisoriamente in Svizzera. In Etiopia sarebbero infatti esposti a tratta-
menti inumani e degradanti e la loro vita sarebbe in pericolo. A ciò si ag-
giunge il fatto che si troverebbero in Svizzera da tre anni, non avrebbero
più avuto alcun contatto con la famiglia ed avrebbero delle difficoltà di rein-
serimento.
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Pagina 11
8.
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve pro-
cedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.
D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
9.
9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con relativi riferimenti).
9.2 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è,
di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione
etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le
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Pagina 12
condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente
severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del
raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di
un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento
e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole
che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista
socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere
circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la
donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua
sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non
sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui
vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è
una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure
sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la
colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40%
e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa
condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona
formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a
disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni
le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro
salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in
tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza.
Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte
crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media
urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri
centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6).
9.3 Nella fattispecie, preso atto delle considerazioni della decisione
impugnata, la SEM non ha esaminato la presenza di tali circostanze
favorevoli nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
degli interessati (una donna sola e due bambini piccoli). L'autorità di prime
cure si è infatti limitata a fare riferimento alla situazione personale della
ricorrente – riferimento che solleva peraltro alcuni dubbi dal momento che
l'insorgente è stata considerata scolarizzara pur avendo effettuato
unicamente quattro anni di scuola in Etiopia e avendo fatto riferimento ai
contatti della stessa con il marito, il quale tuttavia risiede a Malta – senza
accennare né esaminare la presenza di condizioni favorevoli e senza
neppure tenere conto dell'interesse superiore dei bambini.
Di conseguenza, difettando questo esame, la SEM ha accertato in modo
incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Per il che il Tribunale ritiene giu-
dizioso rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per
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Pagina 13
l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed
in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente
rilevanti precludendo di conseguenza ai ricorrenti un'eventuale istanza di
ricorso.
10.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi
alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente
sull'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso l'Etiopia alla luce
della giurisprudenza in vigore (DTAF 2011/25) e tenendo inoltre in debita
considerazione l'interesse superiore dei fanciulli.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulla
questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontana-
mento, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a loro carico (art. 63
PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, avendo il Tribunale accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 7 mag-
gio 2015, non vengono prelevate spese processuali.
11.2 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede e che non hanno soppor-
tato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata al-
cuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7
cpv. 1 TS-TAF).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I
punti 4 e 5 della decisione della SEM del 20 marzo 2015 sono annullati e
gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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