B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2505/2018
Sen t en z a d e l 1 3 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 28 marzo 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino albanese minorenne con ultimo domicilio a
B._______, nel distretto di Tirana, è giunto in Svizzera illegalmente il 19
novembre del 2015 dopo aver raggiunto l’Italia per via aerea pochi giorni
prima. Lo stesso giorno ha depositato una domanda d’asilo (cfr. atto A8,
pag. 1 e segg.).
Il 3 agosto 2016 il richiedente asilo è stato sentito nell’ambito di un’audi-
zione ai sensi dell’art. 29 LAsi (cfr. atto A23).
Il 17 ottobre 2016, la SEM ha richiesto all’ambasciata Svizzera di Pristina
di svolgere alcuni accertamenti sulla famiglia dell’interessato. Il 2 novem-
bre 2016 le risultanze di tale domanda sono pervenuta all’autorità di prime
cure (cfr. atto A29). Al ricorrente è in seguito stato concesso, per il tramite
del suo curatore, il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atto A31).
B.
Con decisione del 5 gennaio 2017, notificata all’interessato il 9 gen-
naio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronun-
ciando contestualmente l’allontanamento dello stesso dalla Svizzera e
l’esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 8 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
9 febbraio 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale).
La procedura ricorsuale si è conclusa il 5 luglio 2017 con l’accoglimento
del gravame ed il rinvio degli atti all’autorità di prima istanza per il comple-
tamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. Lo svolgi-
mento di tale passo procedurale non aveva invero rispettato i criteri giuri-
sprudenziali applicabili alle audizioni di minori.
D.
Successivamente alla retrocessione degli atti, l’autorità di prime cure ha
svolto una nuova audizione sui motivi d’asilo in presenza dell’interprete, del
curatore, di una psicologa e del rappresentante delle opere assistenziali.
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In tale ambito il ricorrente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di ri-
lievo, di aver lasciato il paese d’origine in quanto sarebbe stato vittima di
un incidente stradale con conseguente ricovero in ospedale Oltracciò sa-
rebbe stato anche minacciato con un coltello da una signora dopo che
aveva colpito la sua abitazione con un pallone. Egli adduce infine di essere
stato percosso regolarmente dai genitori, in particolare dalla madre.
Quest’ultima avrebbe invero sempre trovato un pretesto per malmenarlo,
spesso con l’ausilio di un bastone di legno e senza ragioni apparenti. Nella
medesima occasione egli ha a più riprese negato di essere in contatto con
i famigliari (cfr. atto A56, pag. 2 e segg.).
E.
Il 28 marzo 2018, la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato
pronunciando nel contempo il suo allontanamento verso l’Albania e rite-
nendo l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile.
F.
Con ricorso del 30 aprile 2018 l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale
avverso la succitata decisione postulandone l’annullamento ed il riconosci-
mento della qualità di rifugiato; in subordine il rinvio degli atti all’autorità di
prime cure per l’emanazione di una nuova decisione; contestualmente e
con protesta di spese e ripetibili di essere esentato dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il
Tribunale può parimenti rinunciare allo scambio degli scritti.
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili le allegazioni dell’interessato a proposito delle percosse subite dai
genitori. In primo luogo, le dichiarazioni del richiedente asilo non corrispon-
derebbero con i fatti portati alla luce da una ricerca in Facebook, dalla quale
si evincerebbe ch’egli avrebbe mantenuto i contatti con i famigliari. Per di
più, l’interessato avrebbe in un primo momento negato di possedere un
account nel social network sopracitato, salvo poi ammetterlo una volta con-
frontato al riguardo dalla SEM. Egli, anche in tale circostanza, avrebbe tut-
tavia ribadito di non essere in contatto con i genitori ed i fratelli, cosa che
non corrisponderebbe alle risultanze di suddetta ricerca. Oltracciò, le sue
allegazioni a proposito delle percosse sarebbero risultate vaghe e inconsi-
stenti, ovvero non corrispondenti a quanto ci si possa ragionevolmente at-
tendere da una persona direttamente toccata dai gravi eventi riportati. La
Segreteria di Stato rimanda quindi alle informazioni raccolte dalla Rappre-
sentanza elvetica a Pristina, che coinciderebbero integralmente con le con-
siderazioni succitate. Essendo invero il dovere di istruzione della SEM limi-
tato dal rifiuto del richiedente a collaborare ed a dire la verità, non si po-
trebbe esigere dall’autorità ch’essa delucidi i reali motivi per i quali l’inte-
ressato abbia lasciato il paese d’origine. Negli stessi termini, siccome non
sarebbe possibile dare credito alle allegazioni del richiedente a proposito
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della violenza domestica, i problemi psichici diagnosticati andrebbero im-
putati ad altra causa. Vi sarebbero invero chiari indizi quanto al fatto che lo
sradicamento dall’ambiente famigliare e/o una certa difficoltà ad adeguarsi
alla nuova contingenza abbiano avuto conseguenze su tale aspetto. Ciò
detto, le problematiche diagnosticate non giustificherebbero una diversa
valutazione. Del resto, l’autorità di prime cure avrebbe rimandato di diversi
mesi l’audizione in ossequio al succinto certificato medico prodotto. Il ri-
chiedente non sarebbe ad ogni modo stato sottoposto ad un trattamento in
vista dello svolgimento differito dell’audizione. In questo stesso senso, il
comportamento del minore nel corso dell’audizione andrebbe ricondotto
all’artificiosità delle sue allegazioni. Per il resto, le circostanze relative all’in-
cidente della circolazione ed al litigio con una terza persona risulterebbero
irrilevanti in materia d’asilo. Non di meno, avendo il Consiglio federale in-
serito l’Albania nel novero degli stati sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi, egli non avrebbe a temere alcuna persecuzione in detto paese.
3.2 Nel proprio gravame, il patrocinatore dell’insorgente avversa la valuta-
zione effettuata dall’autorità di prima istanza. A suo dire, le dichiarazioni
della madre, riprese nell’ambito della domanda d’ambasciata, non sareb-
bero attendibili, dal momento ch’ella avrebbe in un primo momento asserito
che il richiedente sarebbe stato accompagnato a Milano dal cugino mentre
successivamente sarebbe emerso che la stessa madre lo avrebbe portato
in Italia. Su tali presupposti, il rapporto d’ambasciata non sarebbe atto a
smentire le dichiarazioni dell’interessato sulle violenze subite. Inoltre, non
sembrerebbe che sulla questione siano stati sentiti i fratelli e le sorelle del
ricorrente. Oltracciò, quandanche su Facebook vi sia effettivamente una
foto dell’interessato e della madre scattata in Italia, non sarebbe certo
ch’egli abbia continuato ad intrattenere relazioni con quest’ultima. La SEM
avrebbe del resto fornito la prova di alcuni contatti tra madre e figlio ma non
vi sarebbe modo di sapere a quando questi risalgano. Ad ogni buon conto,
l’esistenza di relazioni non significherebbe ancora che il ricorrente non sia
stato vittima di violenze famigliari, considerata l’ambiguità dei rapporti che
spesso si instaurerebbe tra genitore e bambino vittima di violenza. Nello
stesso senso, l’inconsistenza delle sue dichiarazioni dimostrerebbe la fra-
gilità psichica piuttosto che l’inverosimiglianza del suo narrato. Secondo la
documentazione medica, il giovane soffrirebbe infatti di una sindrome da
disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, le cui
bizzarrie sarebbero già state segnalate precedentemente dalla psicologa
attiva nel foyer. Anche il rappresentante delle opere assistenziali avrebbe
del resto segnalato l’atteggiamento di sofferenza mostrato nel corso
dell’audizione. In questi termini, le valutazioni della SEM a proposito
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dell’origine di tali problematiche sarebbero mere supposizioni non suffra-
gate da alcuna perizia medica. L’apprezzamento dell’autorità di prime cure
non terrebbe infatti conto dei certificati medici agli atti e sarebbe smentito
anche dall’atteggiamento del minore nel corso delle altre audizioni. Su tali
presupposti, il patrocinatore dell’insorgente si riserva di inoltrare un ulte-
riore rapporto medico aggiornato.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
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nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.4 Quando si tratta di esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni di
una persona non ancora maggiorenne, occorre tenere in debita considera-
zione gli aspetti specifici della minore età (cfr. art. 7 cpv. 5 Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311], art. 12 cpv. 1 e 22
cpv. 1 Convenzione sui diritti del fanciullo [CDF, RS 0.107]).
5.
5.1 Ora, il Tribunale ritiene in primo luogo opportuno confermare l’irrile-
vanza in materia d’asilo delle allegazioni dell’interessato a proposito delle
minace ricevute da una signora e delle conseguenze dell’incidente stra-
dale. Tali avvenimenti, quandanche realmente accaduti, non sono infatti
costitutivi di un motivo d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. La valutazione
dell’autorità di prime cure sulla questione non è del resto stata avversata
dal ricorrente in sede ricorsuale.
5.2 Venendo ora ai presunti maltrattamenti ad opera dei genitori ed in par-
ticolare della madre, occorre rilevare quanto segue.
5.2.1 Innanzitutto, pur volendo considerare con la massima prudenza la
presente fattispecie, è incontestabile che la versione resa dal giovane sia
colma di elementi dissonanti. Già a proposito del suo arrivo in Svizzera, le
informazioni da lui fornite non collimano con quanto constatato a proposito
del reale svolgersi degli eventi. Il ricorrente ha invero asserito essersi re-
cato in Italia al seguito del cugino, il quale avrebbe poi proseguito alla volta
della Germania. In tale circostanza, il richiedente ha parimenti affermato
aver lasciato il paese d’origine a causa di alcuni problemi con i genitori e di
averlo fatto a loro insaputa. Egli ha poi continuato a sostenere tale tesi
anche nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo del 22 febbraio 2018 (cfr.
atto A56, pag. 13). Sennonché, le indagini effettuate dall’Ambasciata sviz-
zera di Pristina, hanno potuto appurare come sia stata la stessa madre di
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Pagina 8
C._______ e non il cugino ad accompagnarlo (quantomeno) a Milano su di
un volo di linea. Ciò pare del resto essere confermato anche dal profilo
Facebook intestato al salone per parrucchieri di cui la madre è titolare (cfr.
risultanze processuali e atto A56, D86) laddove sono riportate alcune foto-
grafie ritraenti il ricorrente e quest’ultima nei pressi di un noto centro com-
merciale (cfr. atto A58). Non di meno, dopo essere stato ampiamente con-
frontato al riguardo, il richiedente ha finito per ammettere essere stato ac-
compagnato dalla madre (cfr. atto A56, D177).
5.2.2 Venendo al merito dei presunti maltrattamenti, che il richiedente ha
eretto a motivo principale della sua domanda di protezione, è indubbio che
le dichiarazioni dell’interessato, quandanche si voglia tenere in debita con-
siderazione la sua giovane età, appaiano estremamente stereotipate e non
conformi alla realtà dei fatti. A titolo esemplificativo, quest’ultimo, al mo-
mento di rendere edotto l’intervistatore a proposito di una circostanza che
gli fosse rimasta impressa nella memoria relativamente alle percosse, ha
laconicamente risposto che la madre lo avrebbe anche insultato durante il
pestaggio ponendo inoltre tutti gli episodi sullo stesso piano a livello di gra-
vità (cfr. atto A56, D89-91). Oltracciò, la stessa Ambasciata svizzera di Ti-
rana, della cui professionalità, discrezione e affidabilità non v’è luogo di
dubitare (cfr. sul valore probatorio di tali rapporti sentenza del Tribunale
E-3069/2017 del 27 novembre 2017, consid. 5.2.1), quandanche abbia ri-
portato alcune considerazioni della madre circa il fatto che sia normale
usare le maniere forti con i minori, è dell’avviso che non vi siano in specie
elementi che lascino presagire l’esistenza di un clima di violenza nell’am-
biente famigliare in questione (cfr. atto A29).
5.2.3 Del resto, anche a proposito del mantenimento dei legami con i fami-
gliari, circostanza di fondamentale importanza visti i motivi addotti, la ver-
sione fornita dal minore è ampiamente smentita da quanto accertato in
sede di prima istanza e dallo stesso Tribunale. Nonostante il ricorrente ab-
bia invero a più riprese asserito di non aver avuto più alcun contatto con la
madre, i fratelli e le sorelle (cfr. atto A56, D-31-34, D139, D164-166), nem-
meno per il tramite di applicativi web (cfr. atto A56, D33), da una semplice
ricerca online è stato possibile riscontrare che il ricorrente ha avuto regolari
ed estesi scambi con i famigliari. Per il tramite della pagina Facebook da
lui utilizzata (cfr. atto A56, D147), egli ha espresso apprezzamenti a quanto
pubblicato dai membri della sua famiglia, dimostrando di seguire con rego-
larità le loro attività in patria. Sorella e madre hanno a loro volta visionato
le fotografie del ricorrente, apponendovi la propria reazione (cfr. allegati
all’atto A56, atto A58 e risultanze processuali raccolte dal Tribunale). A ti-
tolo esemplificativo, il 7 gennaio 2018 la sorella del ricorrente (cfr. atto A56,
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Pagina 9
D152) ha pubblicato sul proprio account una fotografia che la ritraeva sul
lungolago di Lugano; fotografia alla quale il ricorrente ha espresso il proprio
apprezzamento (cfr. risultanze processuali). Cosa sia venuta a fare la so-
rella a Lugano non è dato a sapersi. Del resto, i contatti intercorsi con la
presunta autrice dei maltrattamenti, vanno anche oltre i semplici “like”. In-
vero, il 9 dicembre 2017, nel contesto di alcune foto postate della madre,
C._______ e quest’ultima si sono scambiati diverse frasi (cfr. atto A58: tra-
dotto “vi abbraccio tanto” e “ti abbracciamo anche noi”) che, oltre a dimo-
strare l’inattendibilità della tesi dell’interruzioni dei legami, paiono difficil-
mente conciliabili con la stessa esistenza di un rapporto conflittuale. Anche
il
20 febbraio 2018, l’insorgente ha commentato delle fotografie della madre.
Quest’ultima ha a sua volta risposto senza indugio inviandogli anche dei
simboli rappresentanti amore (cfr. risultanze processuali). Si tratta solo di
alcuni esempi. Per di più, la madre, è a sua volta ritratta in delle fotografie
scattate in Ticino ed in tempi recenti (cfr. risultanze processuali). Anche a
tal riguardo, ci si chiede dunque quali dovrebbero essere le ragioni del suo
viaggio, posto che C._______ ha dichiarato che quest’ultima non sarebbe
stata a conoscenza della sua permanenza in Svizzera (cfr. atto A8, pag. 5).
Non di meno, anche dalle dichiarazioni riportate nel rapporto d’ambasciata
può essere dedotto che i C._______ ed i famigliari siano rimasti in regolare
contatto telefonico/Skype (cfr. atto A58, pag. 5).
5.2.4 Su tali presupposti, quanto appare maggiormente probabile è che il
giovane abbia concordato con i famigliari la sua migrazione in Svizzera o
meglio, che sia stato spinto da quest’ultimi a recarsi in un paese straniero
al fine di poter beneficiare di migliori condizioni sociali e formative. Ciò pare
del resto confermato anche dalle problematiche psichiche diagnosticate,
che parlano di una sindrome da disadattamento dovuta verosimilmente alla
perdita di punti di riferimento in un periodo cruciale dello sviluppo e dalle
stesse dichiarazioni da lui rilasciate sul finire dell’audizione del 22 febbraio
2018. In tale circostanza, il giovane richiedente, dopo essere stato ampia-
mento confrontato con quanto si evinceva a proposito dei contatti con i
famigliari via internet ed in merito ad alcune contraddizioni, ha finito per
addurre di trovarsi molto bene in Svizzera e di voler continuare la sua for-
mazione in tale paese. Quasi come se fosse un idea inculcatagli da qual-
cuno, ha poi ripetuto che in Ticino egli apprenderebbe molto, imparando
una professione e così di seguito. Sia quel che sia, alla luce di quanto elen-
cato sin qui, ciò che appare pacifico è che le allegazioni del minore a pro-
posito delle percosse subite non possano essere ritenute verosimili.
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Pagina 10
6.
In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricor-
rente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu-
giato e di concessione dell’asilo, destituito di fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezza-
mento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo rife-
rimento).
9.
9.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile. L’autorità di prime cure ha segnatamente
rilevato come nello specifico, nessun motivo medico si opponga all’esigibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento. Invero, le problematiche psicolo-
giche addotte sarebbero trattabili anche in Albania e non sarebbero ad ogni
modo tali da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. Si po-
trebbe peraltro partire dal presupposto che il ritorno del ricorrente a condi-
zioni di vita (e famigliari) normali possa influire positivamente sul suo stato
di salute. Le autorità cantonali preposte all’esecuzione dell’allontanamento
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avrebbero inoltre la facoltà di tenere conto di tali circostanze al momento
di definirne le modalità. Quo agli interessi del minore, occorrerebbe osser-
vare che le persone di riferimento dell’interessato si troverebbero in Albania
e non in Svizzera e che, alla luce di quanto constatato dal rapporto d’am-
basciata, egli potrebbe tornare in tale paese, cosa auspicabile vista la gio-
vane età. Dalle ricerche effettuate emergerebbe chiaramente che l’interes-
sato avrebbe tuttora rapporti personali con la famiglia. Inoltre, la perma-
nenza in Svizzera non sarebbe stata particolarmente protratta, di modo che
l’integrazione del ricorrente andrebbe considerata minima. In altri termini,
dagli atti non emergerebbero elementi in base ai quali sia lecito dubitare
che il richiedente possa integrarsi in tempo utile nel paese d’origine. Da
ultimo, rileva la SEM, se per un qualsivoglia motivo insorgessero problemi
famigliari con necessità di una presa a carico esterna, le autorità albanesi
sarebbero tenute ad adottare le soluzioni del caso. Non sarebbe infatti le-
gittimo trasferire una tale responsabilità ad un altro paese, tanto più che,
proprio nei casi implicanti dei minorenni, le soluzioni incentrate sulla fami-
glia sarebbero preferibili a quelle extra-famigliari. Inoltre, Tirana sarebbe
raggiungibile per via aerea e le autorità che eseguono gli allontanamenti
sarebbero tenute a considerare debitamente gli interessi del minore al mo-
mento della partenza.
9.2 Nel gravame, l’insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, la con-
venzione sui diritti dell’infanzia porrebbe una certa enfasi sul fatto che l’in-
teresse superiore del fanciullo debba costituire oggetto di primaria consi-
derazione. Dunque, di fronte alla valutazione dell’esigibilità dell’allontana-
mento di un minore, occorrerebbe non solo chiarire l’esistenza di pericoli
concreti, ma bensì anche chiedersi se il rinvio stesso sia in contrasto con
l’interesse superiore di quest’ultimo. I criteri che definiscono tale interesse
andrebbero ricercati, oltre che nell’età e nel grado di maturità dello stesso,
anche negli elementi riguardanti la capacità effettiva della famiglia ad ac-
cudirlo, la formazione e le prospettive future nel paese d’origine come pure
nel grado di integrazione in Svizzera. Ai sensi della giurisprudenza, occor-
rerebbe invero verificare se il fanciullo possa fare ritorno presso i genitori e
se quest’ultimi siano in grado di coprire i suoi bisogni. Se ciò appare incerto,
sarebbe necessaria la valutazione di un’eventuale collocazione presso
terzi o in istituzioni specializzate. Infine, nella prospettiva dell’esecuzione
del rinvio, la SEM dovrebbe prendere tutte quelle misure atte ad accertare
se, al momento del ritorno nel paese d’origine, il fanciullo sia effettivamente
accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. In tal senso,
non sarebbe sufficiente constatare che i genitori o altri parenti vivono nel
paese d’origine, rispettivamente che nel paese in questione esistano istitu-
zioni che si occupano di fanciulli e giovani abbandonati. Inoltre, le verifiche
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andrebbero eseguite d’ufficio e preliminarmente alla pronuncia della deci-
sione d’esecuzione dell’allontanamento. Ora, nella presente fattispecie,
non sembrerebbe che tali verifiche siano state messe in atto. Le dichiara-
zioni rese della madre nell’ambito della domanda d’ambasciata non sareb-
bero infatti attendibili e non vi sarebbe dunque modo di sapere se concre-
tamente il ricorrente sarà protetto ed accolto dal nucleo famigliare. Il fatto
che la madre abbia accompagnato il richiedente sino a Milano per poi ab-
bandonarlo lascerebbe sorgere diversi dubbi in merito, dal momento che
non si tratterebbe di un comportamento lasciante presagire la volontà di
occuparsi del figlio.
10.
10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare l’esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi
ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova appli-
cazione ed il rinvio dell’insorgente verso l’Albania è dunque ammissibile
sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v’è inoltre
motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio
per gli l’insorgente di essere esposto, nel loro Paese d’origine ad un tratta-
mento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Confor-
memente alla CorteEDU ed il Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta
all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio ("real risk")
di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della
CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale
circa il rispetto dei diritti dell’uomo in Albania, paese esente da persecuzioni
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ai sensi dell’art. 6a al. 2 let. a LAsi, non conduce attualmente a poter con-
siderare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile.
Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
10.2 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
10.2.1
10.2.1.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
10.2.1.2 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo
concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare
l’esecuzione dell’allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già
avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno
restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l’interesse superiore
dei bambini in tenera età conformemente all’art. 3 cpv. 1 della Convenzione
sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L’interesse del fanciullo può infatti
essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una
situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e
riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di
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inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d’origine dovute ad
un’integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare
inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento per l’insieme della famiglia
anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).
10.2.1.3 I criteri applicabili per la determinazione dell’interesse superiore
del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado
di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le
persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita,
impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato
e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente
professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese
d’origine. Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un
fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono
essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti.
Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non
solo la famiglia in senso stretto quantopiù l’insieme delle relazioni sociali.
Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo
soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale
conseguenza uno sradicamento dal paese d’origine; sradicamento che
può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid.
9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).
10.2.1.4 Ora, nel caso in disamina l’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento risulta sotto tale aspetto pacifica. Invero, il ricorrente,
che è giunto sul suolo elvetico il 19 novembre del 2015 non può prevalersi
di un’integrazione avanzata in Svizzera. Allo stesso modo non si può
ritenere che egli sia stato sradicato dal paese d’origine né che le
prospettive di una sua reintegrazione risultino nefaste.
10.2.2
10.2.2.1 Occorre tuttavia rammentare che ai termini dell’art. 69 cpv. 4 LStr,
“prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato,
l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà af-
fidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di ac-
coglienza che ne garantiscano la protezione”. Tale disposto riprende, con
qualche modifica redazionale, l’art. 10 par. 2 della direttiva 2008/115/CE
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul
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rimpatrio). Si tratta di una norma generale applicabile a tutte le categorie di
stranieri toccati da un rinvio e corrisponde alla pratica giurisprudenziale ba-
sata sull’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107).
Ciò detto, in vista del rinvio di un minorenne non accompagnato, occorre
svolgere delle indagini volte a chiarire la sua situazione personale, tenuto
conto del suo interesse quale fanciullo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006
n. 24 consid. 6.2 e tra le tante sentenza del Tribunale E-6875/2017 del 25
gennaio 2018). In altri termini, l’esecuzione dell’allontanamento del mino-
renne presuppone l’accertamento, già in sede istruttoria, della possibilità,
per un membro della famiglia o di un istituto specializzato, di prendersi cura
di lui al rientro (cfr. GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c e tra le tante sentenza
del Tribunale E-7432/2016 del 14 marzo 2017). Trattandosi di un’obbliga-
zione derivante dalla CDF e non di una questione di opportunità, l’autorità
di prima istanza non può in alcun caso limitarsi a presumere, sulla base di
informazioni a carattere generale riguardanti la situazione nel paese o di
considerazioni fondate sull’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’inte-
ressato, che il minore possa essere effettivamente preso a carico, dispen-
sandosi così da un esame concreto della situazione. Allo stesso modo, la
SEM non può accontentarsi di affermare che l’esecuzione dell’allontana-
mento sia esigibile poiché il ricorrente può ritornare presso i famigliari o
sulla base del fatto che nel paese d’origine esistano delle istituzioni appro-
priate alle quale egli potrà indirizzarsi. Al contrario, l’autorità deve basarsi
su degli elementi determinati che si evincano dagli atti di causa (cfr. GICRA
2006 n. 24 consid. 6.2 e decisione del Tribunale E-1279/2014 del 7 settem-
bre 2015).
10.2.2.2 Nel caso in esame, l’autorità di prime cure ha posto in essere delle
misure istruttorie concrete onde accertarsi delle reali possibilità per il mi-
nore di essere riaccolto dai propri famigliari. Nell’ambito del rapporto d’am-
basciata la madre si è detta disposta a riprendere presso di sé il minore.
Nella medesima circostanza, l’ambiente famigliare è stato definito deco-
roso ed è stata esclusa la possibilità che vi fossero situazioni di violenza in
essere. A riprova di ciò, come lo si è già detto in precedenza, va rilevato
che C._______ ha mantenuto i contatti con i famigliari anche durante la
sua permanenza in Svizzera. Vi sono inoltre forti indizi quanto al fatto che
la famiglia si sia recata a rendergli visita in Ticino (cfr. infra consid. 5.2.3).
Su tali presupposti, non si può che considerare auspicabile un rientro del
giovane presso i famigliari. Nell’ottica dell’interesse superiore del fanciullo,
occorre rilevare che quandanche in Albania le sue prospettive dal punto di
vista educativo-professionale possano risultare meno rosee, è indubbio
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che tale aspetto debba essere messo in secondo piano rispetto all’esi-
genza di portare a termine l’adolescenza nel proprio ambiente famigliare e
a contatto con i propri cari.
10.2.2.3 Inoltre, al momento di porre in esecuzione il provvedimento di al-
lontanamento, le autorità preposte all’esecuzione dell’allontanamento
avranno premura di prendere contatto, se del caso per il tramite delle pre-
poste autorità diplomatiche, con la famiglia dell’insorgente per significarli
quando e in che termini avverrà il rimpatrio.
10.3 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento va considerata
ragionevolmente esigibile.
10.4 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
è divenuta priva di oggetto. Visto l’esito della procedura, le spese proces-
suali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricor-
renti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a norma
dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate
totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte
in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la giovane
età dell’interessato, non sono riscosse spese.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: