B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2511/2014
S e n t e n z a d e l 1 5 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A. _______, nato il (…), alias
B. _______, nato il (…), alias
C. _______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Lodovico Gentile,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento
(ricorso contro una decisione passata in giudicato);
decisione dell'UFM dell'11 aprile 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
l'11 gennaio 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
16 maggio 2013 con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata do-
manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, sic-
come lecita, esigibile e possibile;
la domanda di riesame del 20 febbraio 2014 depositata all'UFM dall'inte-
ressato concernente esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento;
la decisione dell'UFM dell'11 aprile 2014 che ha respinto suddetta do-
manda di riesame;
il ricorso del 7 maggio 2014 (timbro del plico raccomandato: 9 maggio
2014; data d'entrata: 12 maggio 2014) inoltrato dall'insorgente concluden-
te segnatamente all'annullamento di suddetta decisione ed alla sospen-
sione dell'allontanamento;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 14 maggio 2014;
la decisione incidentale del 16 maggio 2014, con la quale il Tribunale ha
indicato che il ricorrente deve attendere l'esito della procedura all'estero e
lo ha invitato a versare, entro il 2 giugno 2014, un anticipo di CHF 1'200 a
copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammis-
sibilità del ricorso;
il pagamento tempestivo dell'anticipo delle presunte spese processuali
avvenuto il 31 maggio 2014;
lo scritto del 12 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 13 giugno 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto la riconsi-
derazione della decisione di non concessione dell'effetto sospensivo del
16 maggio 2014;
il telefax del 16 giugno 2014 dell'insorgente dello stesso tenore e con la
stessa richiesta dello scritto del 12 giugno 2014;
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l'ordinanza del 16 giugno 2014, con la quale il Tribunale ha respinto
l'istanza di riconsiderazione del 12 giugno 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF; art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi al termine di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame; che giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il
1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata
per iscritto all'UFM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e
per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA;
che, inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno dedotto un diritto al riesame
dall'art. 29 cpv. 1 seg. Cost. e dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di
domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e rife-
rimenti ivi citati; KARIN SCHERRER, in: Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, ad art. 66 n. 16 seg.
pagg. 1303 seg.);
che, secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel
merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una «domanda di
riconsiderazione qualificata», vale a dire «una domanda di adattamento»,
ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole
delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale
finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei moti-
vi di revisione previsto dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e rife-
rimenti ivi citati);
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in ana-
logia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza
cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova
che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la deci-
sione in questione (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati;
Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e riferimenti ivi citati);
che, nella fattispecie, con scritto del 20 febbraio 2014, il ricorrente ha de-
positato presso l'UFM una domanda di riesame allegando uno scritto, non
recante data, in lingua straniera con relativa traduzione redatto dal capo
(…) di Shadiyan Mazar Sharif, il quale attesterebbe che dal (…) 2009 il
signor D. _______ (presunto padre del ricorrente) avrebbe dovuto trasfe-
rirsi e recarsi, in compagnia di altre sei persone della sua famiglia, nella
zona di (…);
che il ricorrente, di conseguenza, ha fatto valere che la sua famiglia non
si sarebbe più trovata a Kabul e che pertanto il rinvio verso l'Afghanistan,
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a Kabul, in assenza della sua famiglia, non sarebbe più ragionevolmente
esigibile;
che nella decisione impugnata l'UFM ha indicato che la domanda di rie-
same si fonderebbe dunque sull'art. 66 cpv. 2 lett a PA; che nonostante
ciò, i fatti e i mezzi di prova allegati non sarebbero da ritenere nuovi e ri-
levanti ai sensi di tale articolo;
che il Tribunale non può che concordare con le argomentazioni dell'autori-
tà inferiore esposte nella decisione impugnata;
che segnatamente, il documento non recante data, ma di cui il contenuto
risale a una situazione del (…) 2009, ovvero che a partire da tale data la
famiglia del ricorrente non si troverebbe più a Kabul, bensì a Mazar-i-
Sharif, l'insorgente avrebbe potuto depositarlo o perlomeno indicarne il
contenuto già nella procedura precedente giusta l'art. 66 cpv. 3 PA, posto
che dagli atti non si ravvisa alcun impedimento tanto da non poter allega-
re tale fatto precedentemente;
che in limine, giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha oltremodo fieri
dubbi sulla tempestività dei 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame,
giacché nella domanda di riesame non è in alcun modo indicato quando
l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza di tale motivo;
che per ulteriori considerazioni si rinvia alla decisione impugnata;
che, altresì, improvvisamente, in sede di ricorso, l'insorgente allega senza
ulteriore specificazione o prova che da (…) 2013, la sua famiglia si sa-
rebbe trasferita in Pakistan;
che il Tribunale ritiene tale allegazione sprovvista di qualsiasi supporto
probatorio ed al limite della temerarietà;
che, per tutto quanto procede, la decisione su riesame dell'UFM
dell'11 aprile 2014 va confermata ed il ricorso deve essere respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'200.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e com-
putate con l'anticipo spese, di CHF 1'200.–, versato dal ricorrente il
31 maggio 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e
computate con l'anticipo versato il 31 maggio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: