Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2512/2011
Sen t e n z a d e l 1 0 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 marzo 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, di etnia curda, originario di B._______, nella provincia
di Dohuk (Iraq), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio
(cfr. verbale di audizione del 21 gennaio 2009 [di seguito: verbale 1],
pag. 1), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale 1 e verbale di audizione
del 15 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato per il
timore di essere ucciso a causa della sua funzione di soldato nell'esercito
iracheno a C._______. Difatti, nell'(…), egli avrebbe ricevuto una lettera
minatoria da parte di terroristi che lo avrebbero accusato di
collaborazionismo con l'esercito statunitense. In seguito, spinto dalla
paura di possibili rappresaglie da parte di quest'ultimi, egli avrebbe
lasciato l'esercito iracheno.
In occasione dell'audizione federale diretta, costui ha prodotto due
documenti presentati come la fotocopia della sua carta di identità.
B.
Con decisione del 31 marzo 2011, notificata all'insorgente in data
5 aprile 2011 (cfr. atto A 15/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di
asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di
origine siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 2 maggio 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché
della concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la restituzione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato
una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese e del relativo anticipo.
D.
Il 5 maggio 2011, tramite decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato
il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
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E.
Con decisione incidentale del 23 maggio 2011, il Tribunale ha
considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare, entro l'8 giugno 2011, un siffatto anticipo di
CHF 600., con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
F.
Il 30 maggio 2011, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di
protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
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motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i motivi fatti
valere dall'interessato non rientrerebbero nel campo di applicazione
dell'art. 3 LAsi, poiché le minacce, legate alla professione di quest'ultimo,
sarebbero limitate alla regione di C._______ e, a prescindere dalla
verosimiglianza o meno delle sue asserzioni, egli avrebbe potuto sottrarsi
a tali intimidazioni lasciando la regione in questione e tornando presso la
sua famiglia a B._______ (Iraq). Inoltre, le autorità del governo regionale
del Kurdistan sarebbero in grado, in linea di principio, di offrire una
protezione adeguata e non sussisterebbero indizi che lascerebbero
presagire che tale protezione gli sarebbe stata negata. D'altronde,
l'insicurezza generalizzata vigente in Iraq non sarebbe rilevante ai fini
dell'asilo, poiché l'insieme della popolazione soffrirebbe allo stesso modo
della situazione securitaria. Sussidiariamente, tale Ufficio rileva che il
resoconto del richiedente presenterebbe varie imprecisioni, per esempio
circa le circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza della lettera
minatoria o la contraddittoria citazione del contenuto di tale scritto.
Confrontato a tali incongruenze, l'insorgente avrebbe reso dichiarazioni
evasive e stereotipate. In aggiunta, il richiedente, nella prima audizione,
avrebbe affermato di avere appreso da un collega dell'esistenza di
minacce nei suoi confronti, mentre nell'audizione federale diretta avrebbe
sostenuto che tali informazioni gli sarebbero state comunicate dal padre,
il quale gli avrebbe telefonato. Le allegazioni presentate dal richiedente
non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe
riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente e,
di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di
respingimento all'allontanamento del medesimo. Inoltre, non vi sarebbero
indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì,
considerato che né la situazione della provincia di Dohuk, dove vi
sarebbe un clima di sicurezza, di rispetto dei diritti dell'uomo e non
vigerebbe una situazione di violenza generalizzata, né altri motivi relativi
al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
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5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta
innanzitutto la decisione dell'UFM in materia di asilo, sostenendo di non
potersi sottrarre alle minacce dei terroristi trasferendosi in un'altra regione
dell'Iraq, poiché sarebbe esposto a tali intimidazioni ovunque e contro i
modi di agire del terrorismo islamico non vi sarebbe alcuna protezione,
nemmeno se offerta dalla polizia del Nord dell'Iraq. Inoltre, paragonando
la sua situazione con il resto della popolazione irachena, la quale
soffrirebbe in maniera generale della situazione instabile dal profilo della
sicurezza, egli risulterebbe maggiormente esposto al rischio di perdere la
vita a causa della sua attività di soldato e sarebbe quindi un bersaglio
privilegiato dei terroristi. In aggiunta, le contraddizioni evidenziate
dall'UFM non sarebbero tali da mettere in discussione la verosimiglianza
dei motivi invocati. Infine, l'autore del gravame ritiene inesigibile
l'esecuzione dell'allontanamento.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
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esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
7.
7.1. Le dichiarazioni del ricorrente, contraddittorie, si esauriscono in mere
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza. Infatti, egli si è contraddetto circa le
circostanze in cui avrebbe saputo delle intimidazioni, indicando dapprima
che sarebbe stato informato tramite un collega, il quale avrebbe ricevuto
tre lettere, tra cui una indirizzata a lui (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre in
seguito, egli ha affermato che suo padre gli avrebbe telefonato (cfr.
verbale 2, Q95 e Q100). Inoltre, l'interessato ha asserito di aver ricevuto
la lettera minatoria dal suo collega quando era in servizio (cfr. verbale 1,
pag. 6), mentre successivamente egli ha asserito che tale lettera sarebbe
in mano al padre (cfr. verbale 2, Q95, Q99Q101 e Q116Q117). A ciò
aggiungasi che non è credibile che la lettera di minaccia rivolta al
ricorrente sia stata inviata ai familiari del suo compagno e solo
successivamente trasmessa alla sua famiglia (cfr. verbale 2, Q101 e
Q107). Peraltro, l'insorgente non sembra essere stato in grado di indicare
con precisione il contenuto esatto della missiva minatoria, nonostante
l'importanza della stessa, limitandosi ad affermazioni vaghe, stereotipate
ed incongruenti (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, Q113Q115). Per di
più, riguardo alla provenienza della lettera, il ricorrente ha sostenuto di
non conoscere gli autori, dichiarando genericamente che sarebbero dei
terroristi (cfr. verbale 1, pag. 6), allorché in seguito ha dichiarato che i
familiari del suo collega conoscerebbero quest'ultimi e che egli sa che i
terroristi in questione provengono da C._______ (cfr. verbale 2, Q98,
Q104, Q106Q107). Non da ultimo, non è plausibile che anche il suo
amico sia stato minacciato e ferito gravemente dai terroristi (cfr. verbale
2, Q95), ritenuto che quest'ultimi conoscerebbero i suoi parenti e
avrebbero rapporti con loro (cfr. verbale 2, Q98). Visto quanto precede e
senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità
del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.2. Pertanto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e
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benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. Per gli stessi motivi esposti al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq,
segnatamente nella provincia di Dohuk – di cui è originario e dove ha
vissuto per tutta la sua esistenza – possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato
rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
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Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
9.3.
9.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti
dell'uomo, la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro
dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona
salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria
della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8).
9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha una formazione militare.
Inoltre, l'insorgente dispone di una densa rete sociale in patria, ritenuto
che vi risiedono i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle, nonché gli zii
materni (cfr. verbale 1, pag. 4). Peraltro, l'insorgente potrà, se necessario,
richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. d LAsi, come ha altresì rilevato l'UFM nella decisione impugnata.
Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003
n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
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effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale
nel suo Paese di origine, segnatamente nella provincia di Dohuk.
9.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
10.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando la dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515), potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600., versato dal
ricorrente il 30 maggio 2011.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, versato il 30 maggio 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: