Corte IV
D-2515/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Markus König e Gérald Bovier;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 marzo 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2515/2007
Fatti:
A.
Il 15 dicembre 2005, l'interessata, originaria di D._______ (Etiopia) e
d'etnia amarica, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere
espatriata nel dicembre 2005 per timore d'essere nuovamente
arrestata e imprigionata dalle autorità a causa dell'appartenza del
fratello, quale sostenitore, del partito E._______ ([...]). L'interessata
sarebbe, infatti, stata arrestata e imprigionata dal 9 al 15 giugno 2005,
unitamente al fratello. Una volta liberata ed organizzatasi per
l'espatrio, l'interessata avrebbe lasciato l'Etiopia il 9 dicembre 2005
dall'aereoporto di D._______ diretta verso F._______ assieme al suo
passatore, il quale le avrebbe procurato un passaporto ed una carta
d'identità etiopica, e successivamente l'avrebbe accompagnata in auto
fino al confine, ritirandole i documenti d'identità che le aveva dato.
L'interessata avrebbe proseguito poi a piedi fino ad entrare in
Svizzera. Nessun documento d'identità é stato esibito dall'interessata.
B.
Il 30 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera entro il termine del 30
aprile 2007 e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 5 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali e delle spese di
giustizia.
D.
Il 3 maggio 2007, il TAF ha invitato, ritenuto che il ricorso non sembri a
priori inammissibile o infondato (art. 57 cpv. 1 della legge federale
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sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS
172.021]), l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 10 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 4 giugno 2007, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha
ritenuto vaghe e inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente. In particolare, secondo detto Ufficio, la
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ricorrente non sarebbe stata in grado di fornire precise indicazioni sul
fratello (luogo di lavoro, le attività svolte per il partito E._______, le
motivazioni circa le pressioni nei suoi confronti), sul di lui arresto
nonché sulla di lui detenzione, di cui la ricorrente avrebbe invece
riferito esserne a conoscenza. Inoltre, l'UFM ha considerato
inverosimili le dichiarazioni circa l'esperienza vissuta da parte della
ricorrente. Quest'ultima, infatti, avrebbe reso un racconto alquanto
scarno e succinto circa il suo arresto, sui motivi e le modalità dello
stesso, nonché sulla sua liberazione, senza fornire alcun dettaglio di
carattere personale in merito a tali avvenimenti, ciò che invece, a
seconda dell'UFM, sarebbe dovuto essere il caso se l'insorgente
avesse veramente vissuto i fatti addotti, considerato altresì che la
stessa avrebbe dichiarato di essere estranea alle attività
dell'opposizione politica e quindi il suo arresto si presume fosse
inaspettato. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto priva di fondamento
l'allegazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe in pericolo di
vita in Etiopia, allorquando l'insorgente sarebbe ritornata al suo
domicilio dopo la liberazione - seppur nascosta - e sarebbe espatriata
solo sei mesi dopo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non
necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto
affermato dall'autorità inferiore, non ha potuto fare alcuno sforzo per
recuperare i suoi documenti d'identità, in quanto ribadisce di non avere
mai posseduto un passaporto. Questo sarebbe, a suo dire, il caso di
tante persone in Etiopia e in generale in Africa che vivono senza
documenti di identità. Inoltre, la ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità
di rifugiato, ma almeno per l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la ricorrente
asserisce che - in quanto donna e in considerazione della situazione
catastrofica dei diritti della popolazione in Etiopia (richiamato in
proposito il rapporto dell'OSAR per l'aiuto ai rifugiati) il suo rientro
sarebbe ragionevolmente inesigibile.
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6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità
inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun
nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella
decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che la non
produzione di documenti nella fattispecie non sarebbe scusabile,
tenuto conto della somma raccolta dalla ricorrente e del tempo
utilizzato per organizzare l'espatrio.
7.
Nella replica, l'insorgente rinvia sostanzialmente ai fatti e alle
considerazioni addotte con l'atto ricorsuale.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
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accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 15
dicembre 2005. In particolare, va rilevato che l'insorgente si é
semplicemente limitata a dichiarare che non le sarebbe possibile
consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai avuti e di
conseguenza non le potrebbe essere rimproverato di non aver fatto
alcunché per procurarseli ([...] e ricorso pag. 1). Al contrario,
nell'ambito dell'audizione del [...], la ricorrente ha dichiarato di non
voler contattare i suoi conoscenti in Etiopia per recuperare i
documenti, in quanto non voleva far sapere ove si trovasse (pag. 11) e,
con l'atto di replica, la ricorrente ha asserito di non aver potuto
procurarsi un documento tramite le autorità del suo Paese d'origine, in
quanto non é cosa facile e a causa della condizione in cui si
troverebbe (cfr. replica). Pertanto, codesto Tribunale può concludere
che non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un
documento di viaggio o d'identità, segnatamente presso la
rappresentanza in Svizzera del suo Paese d'origine o facendo capo
ad un servizio postale privato tramite un conoscente, detti sforzi, a
distanza di ben 3 anni, non avrebbero potuto avere esito favorevole.
Inoltre, il TAF rileva che non soccorre la ricorrente la generica
osservazione secondo cui in Etopia molte persone vivono senza avere
un documento di identità (cfr. ricorso pag. 2). Infatti, mal si comprende
come la ricorrente abbia potuto astenersi dal procurarsi un documento,
allorquando - come rettamente considerato dall'autorità inferiore -
essa ha avuto a disposizione ben sei mesi per organizzare il suo
espatrio ([...]) nonché ha dichiarato espressamente l'intento di venire
in Svizzera per chiedere asilo politico ([...]) e quindi per trascorrervi la
sua vita futura. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide
per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la
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decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare
un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
10.
Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, la ricorrente non é stata in grado di fornire
spontaneamente alcun dettaglio soprattutto di carattere personale
circa l'asserito arresto, il periodo di detenzione in cui sarebbe stata
addirittura torturata, e la susseguente liberazione ([...]). Pertanto,
codesto Tribunale ritiene inverosimile che la ricorrente abbia
effettivamente vissuto tale vicenda. Inoltre, ritenuto che la ricorrente
non é stata capace di indicare i motivi alla base del suo arresto e della
sua liberazione nonché del contesto in cui si sarebbero svolti ([...]), é
altrettanto inverosimile che la vicenda della ricorrente possa collegarsi
agli avvenimenti occorsi in Etiopia nel corso del giugno 2005, ovvero a
seguito delle prime elezioni legislative del maggio 2005, di cui - si
sottolinea - l'insorgente non ha fatto menzione o riferimento in alcuna
occasione. In siffatte circostanze, v'é dunque ragione di presumere
che la ricorrente si sia limitata a riferire di fatti in maniera
standardizzata e senza dettagli, che non ha vissuto in prima persona,
bensì di cui é venuta a conoscenza e che ha preteso fare suoi. Si
aggiunga peraltro che é poco probabile che, se la ricorrente avesse
effettivamente vissuto quanto addotto e se fosse stata in pericolo di
vita, avrebbe atteso ben 6 mesi per espatriare e per invocare questi
fatti a sostegno della sua domanda d'asilo. La verosimiglianza delle
allegazioni della ricorrente risulta altresì fortemente compromessa nel
caso di specie, considerato che l'interessata ha mentito dinnanzi alle
autorità ([...]). Pertanto, le sue allegazioni non meritano alcuna
credibilità. Alla luce dell'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni
della ricorrente, non soccorre la stessa la generica allegazione circa
l'eventualità di persecuzione - in caso di rientro in Patria - da parte
delle autorità del suo Paese d'origine a causa dell'appartenenza del
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fratello al partito E._______ ([...]), eventualità per cui l'insorgente si
limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e
concreto. Infatti, la ricorrente ha affermato non conoscere nulla del
partito di suo fratello e di non averne altresì mai avuto a che fare ([...]).
Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della
ricorrente medesima (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
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12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso
l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto
Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale (v. Sentenza del TAF E-7082/2006 del 31
gennaio 2008 consid. 7.2 e relativi riferimenti). La guerra di frontiera
tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa
con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite
dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in
data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli
Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008
dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra
questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un
peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in
Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008
consid. 6.4.1).
12.4 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane, ha una minima formazione ed una certa
esperienza professionale nell'ambito della ristorazione, avendo
lavorato quale cameriera nell'albergo dello zio ([...]). Secondo le sue
dichiarazioni, in patria risiederebbero ancora la moglie di suo zio,
presso la quale ha lavorato fino all'asserito arresto, nonché altre
persone che la ricorrente ha affermato potrebbe contattare ([...]). In
caso di rinvio nel suo Paese, l'insorgente avrebbe quindi la possibilità
di essere ospitata da conoscenti o dalla moglie di suo zio, presso la
quale potrebbe altresì riprendere la sua attività lucrativa. La ricorrente
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove potrà
contare su una rete sociale, segnatamente ad D._______.
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12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, ritenuto che le
conclusioni ricorsuali erano sprovviste di probabilità d’esito favorevole,
la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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