B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2527/2017
Sen t en z a d e l 2 4 l u g l i o 20 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con i figli
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
e
F._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 3 aprile 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ed il figlio C._______ hanno presentato
in Svizzera il 9 agosto 2015,
i verbali d'audizione della richiedente del 14 agosto 2015 (di seguito: ver-
bale 1) e del 20 marzo 2017 (di seguito: verbale 2),
la nascita del figlio F._______ il (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 3 aprile 2017, notificata il 4 aprile 2017 (cfr. atto A38/1), con cui tale au-
torità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontana-
mento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragio-
nevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, con
conseguente ammissione provvisoria degli interessati,
il ricorso del 2 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 3 maggio 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con cui gli insorgenti hanno concluso all'annullamento
della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo; in subordine alla
restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame in particolare
sul punto della verosimiglianza; in secondo subordine al riconoscimento
della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; conte-
stualmente hanno presentato una domanda, secondo il senso, di assi-
stenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 3 aprile 2017, e non avendo in spe-
cie gli interessati censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte
dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu-
sivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di
concessione dell'asilo,
che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di es-
sere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata e cresciuta a G._______ nella
Zoba H._______ e Nus Zoba I._______ (cfr. verbale 1, pag. 3),
che sentita sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato di essere espatriata in feb-
braio 2015 a seguito dell'incarcerazione di due settimane nel 2013 insieme
ai figli in ragione dell'allontanamento del marito senza permesso dalla sua
unità (cfr. verbale 2, D16),
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che in Eritrea non vi sarebbero inoltre democrazia e diritti umani (cfr. ver-
bale 2, D15),
che dopo essere stati rilasciati sarebbe stato loro ritirato per due mesi il
coupon per fare la spesa (cfr. ibidem),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
i motivi d'asilo dei richiedenti,
che per quanto riguarda l'incarcerazione, il racconto risulterebbe vago e
stereotipato e pertanto inverosimile; che l'interessata non sarebbe stata in
grado di fornire i dettagli in merito al fermo; che la descrizione della prigio-
nia sarebbe anch'essa priva di dettagli significativi e personali; che in par-
ticolare la richiedente non sarebbe stata in grado di spiegare il motivo per
il quale i bambini piangevano sempre,
che oltracciò, le dichiarazioni non collimerebbero con quanto asserito in
occasione dell'audizione sulle generalità nella quale ella avrebbe indicato
di non aver avuto problemi né con terze persone né con le autorità,
che per quanto concerne l'espatrio, la SEM ha anzitutto rilevato che gli in-
teressati sarebbero usciti legalmente dall'Eritrea; che in secondo luogo, il
fatto di non aver rispettato il termine di ritorno fissato dalle autorità eritree
con il lasciapassare, ad esso solo, non sarebbe sufficiente per considerare
l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future non
avendo l'interessata effettuato il servizio militare e non essendo stata chia-
mata a farlo,
che nel ricorso, gli insorgenti contestano le considerazioni dell'autorità in-
feriore,
che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, i
ricorrenti ritengono che la valutazione dell'autorità di prime cure sarebbe il
frutto di un'impressione soggettiva delle autorità,
che l'insorgente ritiene aver fornito indicazioni che per la loro quantità e
qualità dimostrerebbero la verosimiglianza dei motivi d'asilo,
che per ciò che è della contraddizione tra la prima e la seconda audizione,
la ricorrente rileva che vi sarebbe stato un equivoco; che nel corso della
prima audizione ella si sarebbe riferita all'assenza di altri problemi con le
autorità oltre a quelli oggetto della domanda d'asilo,
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che nell'ottica della probabilità preponderante, i suoi motivi d'asilo dovreb-
bero dunque essere considerati verosimili,
che per quanto riguarda l'espatrio, ella ritiene che le andrebbe riconosciuta
la qualità di rifugiato poiché non avendo rispettato i termini del permesso
accordato, sarebbe considerata un'oppositrice dalle autorità e perseguitata
in quanto tale,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della con-
dizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
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introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiara-
zioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura non adempiono né
alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né di rilevanza di cui
all'art. 3 LAsi,
che per quanto riguarda l'asserita incarcerazione subita, le allegazioni
dell'insorgente risultano anzitutto poco sostanziate,
che in particolare, alla richiesta di descrivere nel dettaglio il periodo di de-
tenzione ella ha fatto unicamente riferimento al cibo, al fatto che dovesse
dormire sul pavimento ed ai bambini che piangevano sempre (cfr. ver-
bale 2, D21),
che nuovamente sollecitata a fornire dettagli ha asserito di stare molto male
per essere stata incarcerata senza colpa (cfr. verbale 2, D22),
che da una persona che abbia effettivamente vissuto due settimane di de-
tenzione insieme ai figli ci si potrebbe attendere una descrizione più so-
stanziata e maggiormente ricca di dettagli,
che di conseguenza, l'insorgente non è riuscita a rendere verosimile di aver
vissuto personalmente la detenzione,
che su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle considera-
zioni della decisione impugnata che si confermano pienamente,
che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano per-
mettere una diversa valutazione della fattispecie,
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che oltretutto, va constatato come nelle allegazioni dell'interessata siano
effettivamente identificabili alcune incongruenze,
che è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel verbale relativo
all'audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto dichiarato in
seguito; che al di là del tenore letterale che non si vuole in questa sede
erigere a dettame incontrovertibile, è infatti piuttosto evidente che in tale
prima occasione la ricorrente abbia dichiarato di essere espatriata in
quanto lo stipendio del marito al servizio militare non era sufficiente, la vita
era difficile e non c'era democrazia; che tuttavia, ella non aveva avuto pro-
blemi con terze persone né con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 4); che in
seguito la ricorrente ha nuovamente indicato di aver lasciato il Paese per
migliorare la sua vita (cfr. verbale 1, pag. 8),
che in un secondo tempo ella ha invece dichiarato di essere espatriata a
causa dell'incarcerazione (cfr. verbale 2, D16),
che tale iniziale omissione, ritenuto il carattere determinante che la deten-
zione ha avuto nella decisione di lasciare il Paese, pare difficile a compren-
dersi e non può essere semplicemente giustificata con l'esistenza di un
equivoco,
che d'altronde appare poco comprensibile come la ricorrente sia stata ar-
restata a causa del marito, ma che non abbia mai chiesto allo stesso dove
fosse stato quando si è allontanato senza permesso dalla sua unità (cfr.
verbale 2, D24-D27),
che a titolo abbondanziale, quand'anche si volesse ammettere la verosimi-
glianza della carcerazione, essa non parrebbe neppure essere rilevante in
materia d'asilo,
che invero, oltre ad essere partita due anni dopo questo episodio – ciò che
non permette di ritenere adempiuto il nesso di causalità temporale – dopo
il rilascio, ella si è fatta rilasciare il passaporto dalle autorità ed ha inoltre
ottenuto un lasciapassare per recarsi in Sudan (cfr. verbale 2, D31-D32,
D51-D53),
che di conseguenza, la ricorrente, non sembrerebbe avere un timore fon-
dato di subire delle persecuzioni future a causa dell'incarcerazione,
che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future
a causa del non rispetto del termine di rientro in Eritrea, si osserva che in
una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
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(D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo,
che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate il-
legalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi
per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con
una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria
a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato
equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente
a causa dell'espatrio illegale,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto
unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 con-
sid. 5.1),
che orbene, nel caso in disamina va anzitutto rilevato che l'interessata è
espatriata legalmente dal Paese (cfr. verbale 2, D51-D53),
che tuttavia, non avendo rispettato il termine di ritorno fissato dalle autorità,
la situazione della ricorrente è comparabile a quella di una persona espa-
triata illegalmente dal Paese, per il che è necessario esaminare se ella sia
considerata una persona invisa dalle autorità eritree,
che all'occorrenza, non vi sono elementi che lascino presupporre l'esi-
stenza di elementi supplementari e dunque di un rischio accresciuto per
l'insorgente di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo in caso di
ritorno in Patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
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che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: