B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2528/2013
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 aprile 2013 / N (...).
D-2528/2013
Pagina 2
Visto:
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
10 giugno 2009;
la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, con la quale ha annullato e so-
stituito la decisione del 14 gennaio 2010 e ha respinto la succitata do-
manda d'asilo, pronunciando l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera
e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-909/2010 del
6 ottobre 2010, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presen-
tato dall'interessato il 15 febbraio 2010 contro la summenzionata decisio-
ne;
il rimpatrio del richiedente avvenuto in data (...) novembre 2010;
il ritorno in Svizzera del richiedente in data 10 aprile 2013 e la nuova do-
manda d'asilo che egli vi ha depositato il medesimo giorno;
i verbali di audizione del 16 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del
24 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 30 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. art. 32
cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)
con contestuale pronuncia dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera
e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del ricorrente del 3 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato; data di entrata: 6 maggio 2013) contro detta decisione;
la copia di una parte dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 6 maggio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 7 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
D-2528/2013
Pagina 3
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato di essere nuovamente espatriato e di
avere presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera a causa degli
scontri tra il MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign
State of Biafra) e le forze dell'ordine nigeriane; che infatti nel 2011, quindi
dopo essere stato rimpatriato, egli avrebbe iniziato a far parte del citato
movimento; che nel (...) del 2012 egli sarebbe stato arrestato, trattenuto
in una caserma militare per quattro giorni e picchiato; che alcuni membri
del MASSOB sarebbero stati uccisi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e
verbale 2, pagg. 4 seg.); che, in caso di rimpatrio, egli teme di essere
arrestato (cfr. verbale 2, pag. 10);
che, nella sua decisione del 30 aprile 2013, l'UFM ha considerato che i
nuovi motivi invocati dal richiedente nella presente procedura sarebbero
palesemente inverosimili in ragione della loro incoerenza e inconsistenza;
che infatti egli non avrebbe saputo rendere plausibile la sua appartenen-
za al MASSOB e nemmeno il presunto fermo di quattro giorni nel (...) del
2012; che di conseguenza l'UFM ha ritenuto che dopo la conclusione del-
D-2528/2013
Pagina 4
la precedente procedura d'asilo non sarebbero intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possi-
bile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce che dopo il suo rientro in Nigeria
sarebbe stato imprigionato e picchiato in ragione della sua appartenenza
al MASSOB; che in patria la sua vita sarebbe in pericolo; che in
conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali
con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a me-
no che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudica-
to della decisione negativa dell'UFM del 22 aprile 2010;
che il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di ge-
neriche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr.
DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale
si rinvia, le dichiarazioni del richiedente circa i presunti fatti verificatisi do-
po la conclusione della precedente domanda d'asilo, non sono verosimili;
D-2528/2013
Pagina 5
che in particolare egli non è riuscito a rendere credibile la sua
appartenenza al MASSOB in quanto non ha saputo fornire le indicazioni
più elementari a proposito di questo movimento; che a titolo di esempio
egli ha dichiarato di non conoscere l'inno del Biafra e non ha saputo
menzionare la sua capitale (cfr. verbale 1, pag. 8); che inoltre durante la
seconda audizione, seppure costantemente sollecitato a descrivere nel
dettaglio l'arresto durato quattro giorni, l'interessato, come rettamente
ritenuto dall'UFM, si è limitato a fornire risposte succinte (cfr. verbale 2,
pagg. 6 seg.) quando, se egli avesse vissuto realmente e personalmente i
fatti addotti, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto con
maggiori dettagli; che, per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione
impugnata;
che di conseguenza l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dall'insorgente nella presente procedura d'asilo sono inverosimili e quindi
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso,
privo di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese di
origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
D-2528/2013
Pagina 6
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che inoltre la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popo-
lazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta esperienze professionali come venditore e agricoltore (cfr.
verbale 1, pag. 4); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare,
visto che ha dichiarato che vi risiedono la sorella, il nipote e numerosi pa-
renti materni (cfr. verbale 1, pag. 6); che infine il ricorrente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi ri-
ferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che per-
tanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di ori-
gine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
D-2528/2013
Pagina 7
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2528/2013
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: