B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2543/2013
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A. _______, nato il (…), la compagna
B. _______, nata il (…) ed il figlio
C. _______, nato il (…),
Nigeria,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
(…)
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 aprile 2013 / N (…)
D-2543/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
In data 11 luglio 2011 gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione relativi al richiedente del 29 luglio 2011 [di segui-
to: verbale 1] e del 19 aprile 2012 [di seguito: verbale 2] e verbali relativi
alla richiedente del 29 luglio 2011 [di seguito: verbale 3] e di data
19 aprile 2012 [di seguito: verbale 4]), di essere cittadini nigeriani e di es-
sersi sposati tradizionalmente nel 2007 a Benin City (Nigeria). In Nigeria il
richiedente avrebbe avuto una relazione omosessuale per motivi econo-
mici. Tale relazione avrebbe incrinato i rapporti con la propria famiglia in
maniera tale da indurre quest'ultima ad attentare alla vita del richiedente.
Quest'ultimo sarebbe quindi fuggito in Italia nel 2008 e sarebbe stato rag-
giunto l'anno seguente dalla moglie, la quale avrebbe lasciato la Nigeria
per motivi economici. L'11 luglio 2011 i richiedenti sono giunti in Svizzera,
dove l'interessata, il 17 luglio 2011, ha partorito il figlio C. _______.
B.
Con decisione del 3 aprile 2013, notificata agli interessati il 5 aprile 2013
(cfr. Atto A49/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 maggio 2013 gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata de-
cisione dell'UFM chiedendo l'annullamento della decisione impugnata li-
mitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la con-
cessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali e dal versamento del relativo anticipo.
In allegato all'atto ricorsuale i ricorrenti hanno presentato i seguenti do-
cumenti medici relativi al figlio C. _______:
rapporto della Dott. med. D. _______ del 18 aprile 2013;
rapporto dell'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) di data
25 aprile 2012;
scritto del Dott. med. E. _______ del 22 gennaio 2013;
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Pagina 3
scritto della Dott. med. D. _______ 19 febbraio 2013;
rapporto del Dott. med. F. _______ dell'8 aprile 2013;
scritto della Dott. med. D. _______ dell'11 dicembre 2012;
rapporto della Dott. med. D. ________ di data 5 novembre 2012;
rapporto del Dott. med. F. _______ del 17 aprile 2013
D.
Con decisione incidentale del 16 maggio 2013 il Tribunale ha rinunciato
alla richiesta di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
e trasmesso per conoscenza all'UFM il ricorso ed i relativi allegati.
E.
Con osservazioni del 21 maggio 2013 l'UFM ha rinviato ai considerandi
della propria decisione invitando il Tribunale a respingere il ricorso.
F.
Il 29 maggio 2013 il Tribunale ha trasmesso per conoscenza ai ricorrenti
le osservazioni dell'UFM.
G.
Con decisione incidentale del 3 ottobre 2013 il Tribunale ha invitato i ri-
correnti a volere fornire un rapporto medico dettagliato aggiornato e i do-
cumenti dello stato civile che li concernono.
H.
Con scritto del 24 ottobre 2013 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale
un rapporto della Dott. med. D. _______ del 21 ottobre 2013 oltre al certi-
ficato di nascita relativo al figlio C. _______ rilasciato dall'Ospedale di
Bellinzona.
I.
Con scritto del 6 dicembre 2013 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale
un estratto del registro dei matrimoni di Benin City del (…)0 ed una di-
chiarazione ufficiale del fratello della ricorrente anch'esso di data
(…).
J.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2014 il Tribunale ha invitato gli
D-2543/2013
Pagina 4
insorgenti a trasmettergli un rapporto medico aggiornato dell'Ospedale
universitario di Ginevra.
K.
Con scritto del 6 febbraio 2014 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale i
rapporti dell'Ospedale universitario di Ginevra del 25 novembre 2013 e
del 18 novembre 2013, oltre che un rapporto della D. _______ del 4 feb-
braio 2014.
L.
In data 12 febbraio 2014 il Tribunale ha chiesto ed ottenuto, dall'ufficio
circondariale dello stato civile di Mendrisio, l'estratto di nascita relativo a
C. _______.
M.
In data 18 febbraio 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM i succitati rap-
porti medici ed il certificato di nascita di C. _______, invitando tale Ufficio
a fornire le proprie osservazioni merito.
N.
Con osservazioni del 24 febbraio 2014 l'UFM ha ribadito la propria deci-
sione negativa e, sulla base del certificato di nascita, ha modificato la re-
gistrazione in ZEMIS di C. _______, inizialmente registrato con il cogno-
me del padre, in C. _______.
O.
Con scritto del 6 marzo 2014 il Tribunale ha trasmesso per conoscenza le
osservazioni dell'UFM ai ricorrenti.
P.
Con scritto del 21 marzo 2014 gli insorgenti hanno invitato nuovamente il
Tribunale ad accogliere il ricorso.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-2543/2013
Pagina 5
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rien-
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); essi sono pertanto legittimati ad aggra-
varsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108
cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed.,
Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il ricorso del 6 maggio 2013 verte unicamente sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione impu-
gnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia
dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame del-
la questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.
4.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizio-
ni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2
LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
D-2543/2013
Pagina 6
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
5.
Nella decisione impugnata l'UFM è dell'avviso che nulla osti all'allonta-
namento dei richiedenti. In particolare, quanto alla situazione medica del
figlio C. _______, l'autorità inferiore osserva che egli sarebbe affetto da
(…), sindrome di (…), piedi deformi, epilessia, ritardo dello sviluppo psi-
comotorio con sospetto di anomalia di girazione, lagoftalmo marcato sui
due lati e cheratite puntata. In Svizzera C. _______ beneficerebbe di un
trattamento antiepilettico e di fisioterapia, di regolari consultazioni presso
un neuro pediatra e un oftalmologo. Potrebbero inoltre essere necessari
controlli in laboratorio per verificare la concentrazione del medicinale an-
tiepilettico nel sangue e controllare le funzioni epatiche. Infine,
C. _______ dovrebbe essere sottoposto a regolari elettroencefalogrammi.
Sulla base delle proprie ricerche, l'UFM ritiene che Christian possa otte-
nere in Nigeria adeguate cure ospedaliere ed ambulatoriali presso il Na-
tional Hospital Abuja ed il Lagos University Teaching Hospital. Gli insor-
genti, inoltre, potrebbero beneficiare dell'aiuto al ritorno per facilitare il
proprio reinserimento oltre che dell'aiuto medico al ritorno per il figlio.
6.
Nel gravame e nei successi scritti i ricorrenti ritengono che l'analisi effet-
tuata dall'UFM sia generale ed astratta. I certificati medici allegati dimo-
strerebbero che, potendo beneficiare di adeguate cure, sarebbero possi-
bili dei miglioramenti delle funzioni motorie e cognitive di C. _______.
Malgrado i miglioramenti ottenuti grazie alle cure percepite in Svizzera, la
situazione clinica dell'interessato resterebbe complicata e delicata. In
questo senso, i ricorrenti fanno notare che il F. _______ avrebbe afferma-
to che la presa a carico di un bambino con una patologia così complessa
nel suo paese d'origine non sarebbe ottimale. Andrebbe inoltre considera-
to che il sistema sanitario nigeriano sarebbe molto arretrato, tant'è che la
speranza di vita rispetto agli ultimi vent'anni sarebbe addirittura diminuita
in Nigeria. In considerazione di quanto precede, sarebbe poco credibili
pensare che C. _______ possa beneficiare in Nigeria di adeguate cure
mediche.
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Pagina 7
7.
7.1 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera.
Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.
Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti
articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte
serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
Visto che i richiedenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri
pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi, punto che peraltro non è stato contestato nel ricorso,
l'art. 5 cpv. 1 LAsi, che riprende il principio del non-refoulement statuito
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), non trova applicazione nella fattispecie. Un rinvio
degli insorgenti verso la Nigeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui gli insorgenti
potrebbero essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale e imme-
diato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della Corte EDU Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In al-
tre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazio-
ne a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono
contrari alle disposizioni sopraccitate.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di pro-
venienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a se-
guito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer-
genza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle per-
sone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di ri-
D-2543/2013
Pagina 8
fugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni
di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone
che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di perico-
lo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie.
L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti
umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
interessato nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'inte-
resse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segna-
tamente DTAF 2009/52 consid 10.1; DTAF 2008/34 consid. 11.2.2 e
DTAF 2007/10 consid. 5.1, pag. 161 e relativi riferimenti).
7.2.1 In Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale.
7.2.2
7.2.2.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in
Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione
dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere
private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende
le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso
di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 e seg. e pag. 87).
Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione
tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne
un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU,
segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo
paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di
ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che
le infrastrutture e le conoscenze mediche nel paese d'origine o di
destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere
l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente
che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non
possa essere seguito nel paese d'origine o di provenienza
dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate
nel paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza
del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento
non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4
LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo
stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al
punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della
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Pagina 9
sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità
fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pagg. 154 segg.; sentenza del Tribunale E-
7090/2009 del 19 agosto 2010, pag. 10; sentenza del Tribunale D-
3562/2006 del 31 luglio 2008, pag. 9; sentenza del Tribunale
E-5935/2006 del 23 marzo 2009, pag. 9). Sono considerate come
essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente
necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF
2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b).
7.2.2.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricor-
renti, occorre osservare che l'UFM ha svolto delle ricerche approfondite e
concrete circa l'effettiva possibilità di presa a carico del piccolo
C. _______ nel paese d'origine. In particolare l'autorità inferiore, per il
tramite del progetto MedCOI, ha appurato che le cure e i trattamenti me-
dici di cui necessità il ricorrente sono ottenibili in Nigeria presso il National
Hospital di Abuja ed il Lagos University Teaching Hospital di Lagos (cfr.
Atto 43/2), allorché i controlli in laboratorio per verificare la concentrazio-
ne del medicinale antiepilettico nel sangue e controllare le funzioni epati-
che, potranno essere svolti presso i numerosi laboratori medici privati
"Path Care" presenti in Nigeria (cfr. Atto 45/1). La stessa fonte ha pure
confermato che i medicamenti attualmente somministrati a C. _______
sono normalmente disponibili nel paese d'origine. Per ciò che concerne
l'effettiva accessibilità per i ricorrenti alle summenzionate cure, va osser-
vato che i medesimi potranno beneficiare dell'aiuto medico al ritorno che
potrà inizialmente garantire i costi per i trattamenti medici di C. _______
permettendo ai genitori di reintegrarsi professionalmente in modo da as-
sumere essi stessi le future spese mediche. I dubbi sollevati dagli insor-
genti circa l'inefficacia del sistema sanitario nigeriano, non sono d'altro
canto tali da inficiare le risultanze ottenute dall'UFM. In particolare, si os-
serva che l'alto tasso di mortalità infantile in Nigeria risulta essere un dato
generico poco rilevante ai fini del caso concreto, così come le raccoman-
dazioni del Dipartimenti federale degli affari esteri nei consigli di viaggio,
le quali si rivolgono essenzialmente a cittadini svizzeri e che semmai, te-
stimoniamo il fatto che gli standard medici svizzeri sono superiori rispetto
a quelli africani. Tuttavia, malgrado sia indubbio che gli standard medici in
Nigeria non siano paragonabili a quelli europei, va quantomeno ricono-
sciuto che in caso di rientro in patria l'insorgente non verrà privato delle
cure mediche essenziali ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.
7.2.3 Per ciò che concerne le possibilità di reinserimento sociale dei ricor-
renti, va ricordato che le autorità in materia di asilo possono esigere
nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di
D-2543/2013
Pagina 10
persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ri-
torno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un
impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare le sentenze del Tri-
bunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010;
D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-
6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009
del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del
10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid.
8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143).
In questo senso, in considerazione della giovane età degli insorgenti e del
loro buono stato di salute, vi è ragione di pretendere che i medesimi fac-
ciano tutti gli sforzi necessari per reintegrarsi professionalmente in Nige-
ria, a maggior ragione ritenuto che potranno beneficiare di un aiuto al
ritorno oltre che di una solida rete sociale e familiare in patria (cfr. verbale
1, p. 3 e verbale 3, p. 3).
7.2.4
7.2.4.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere
in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce
ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazio-
nale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del
20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto
dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati
tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il
Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di
rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei
contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua per-
sona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di soste-
nere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il
grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In parti-
colare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, de-
ve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità
ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto
che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fan-
ciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera socia-
le (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infat-
ti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di
origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera,
possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
D-2543/2013
Pagina 11
dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367 ss.;
GICRA 2005 n. 6).
7.2.4.2 Nel caso di specie, il figlio dei ricorrenti è nato in Svizzera
il (…). In ragione della giovanissima età, oltre che del ritardo cognitivo
certificato dalla documentazione medica agli atti, risulta evidente che C.
_______ non abbia un'integrazione profonda e irreversibile in Svizzera e,
pertanto, l'allontanamento del medesimo verso la Nigeria non costituisce
uno sradicamento da un ambiente familiare ai sensi della giurisprudenza
sopraccitata e non viola pertanto l'art. 3 CDF.
7.2.5 In queste circostanze, e alla luce di tutto quanto precede,
l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi esigibile dal profilo
dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti i ricorrenti,
usando la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12,
pp. 513-515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali,
al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di
esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso
D-2543/2013
Pagina 12
di specie, si può concludere allo stato d'indigenza degli insorgenti senza
ulteriori accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giu-
diziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2543/2013
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: