B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2545/2019
Sen t en z a d e l 1 3 g i u gno 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Lorenz Noli,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 maggio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
1° aprile 2019,
il verbale d'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) del 7 maggio 2019 (cfr. atto […]17/2 [di seguito: verbale]),
il parere sulla bozza di decisione negativa del 15 maggio 2019,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 maggio 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto […]27/1), con
cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 27 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 28 maggio 2019), con cui il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annulla-
mento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo in Svizzera;
in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato, secondo il
senso, una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 29 maggio 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che il richiedente è cittadino turco di etnia curda e religione alevita, origina-
rio di Adiyaman e con ultimo domicilio a Malatya nell'omonima provincia;
che sarebbe espatriato a causa delle numerose angherie subite da una
parte dai protettori del villaggio a causa della sua etnia e della sua confes-
sione e dall'altra dalla polizia per la sua appartenenza al Partito Democra-
tico dei Popoli (Halkların Demokratik Partisi [HDP]),
che i protettori del villaggio di B._______ (Adiyaman) impedivano all'inte-
ressato ed ai famigliari di coltivare parte dei terreni di loro proprietà; che la
famiglia non era ben accetta in tale villaggio; che essi sarebbero stati più
volte picchiati e le loro colture distrutte (cfr. verbale, D83 e D211 e segg.),
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che a sostegno della sua domanda, l'interessato ha presentato la copia
dell'attestazione dell'HDP, la copia del pagamento della quota mensile al
partito, la copia dell'attestazione di sostegno ad una fondazione per i diritti
umani in Turchia e un video di un pestaggio subito nei terreni di famiglia,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
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che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto anzitutto inve-
rosimili i maltrattamenti e le perquisizioni da parte della polizia a causa
della sua affiliazione all'HDP; che il narrato sarebbe vago e privo di so-
stanza; che segnatamente, il richiedente non avrebbe saputo né quantifi-
care né collocare temporalmente gli episodi,
che gli altri motivi d'asilo sono invece stati ritenuti irrilevanti dall'autorità
inferiore; che in particolare, l'appartenenza alla minoranza curda non sa-
rebbe di per sé un motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato;
che i pregiudizi subiti non sarebbero sufficientemente intensi,
che con ricorso, l'insorgente contesta la valutazione della SEM; che le al-
legazioni in merito ai problemi dovuti alla sua affiliazione all'HDP sarebbero
verosimili; che i documenti presentati avvalorerebbero le sue dichiarazioni;
che in seguito, gli atteggiamenti persecutori sarebbero di un'intensità tale
da costituire una pressione psichica insopportabile,
che la tesi ricorsuale non può tuttavia essere seguita,
che nella fattispecie, le allegazioni del ricorrente in merito ai problemi avuti
con la polizia a causa della sua appartenenza all'HDP non risultano vero-
simili; che le stesse non sono sufficientemente sostanziate; che egli non è
riuscito né a concretizzare neppure un episodio né a quantificare i pestaggi
e le perquisizioni,
che a titolo d'esempio, alla domanda precisa ha risposto di non ricordare,
ma di essere stato picchiato "veramente tantissime volte" tra il 2005 e il
2019 (cfr. verbale, D213); che egli sarebbe pure stato fermato una volta
per quattro o cinque giorni, ma non è riuscito a circostanziare neppure tale
episodio; che ha risposto di essere stato preso, portato in un posto di poli-
zia, picchiato prima di essere messo in cella e rilasciato così senza dire
niente (cfr. verbale, D232 segg.); che il racconto manca tuttavia di qualsiasi
dettaglio che permetta di ritenere che gli avvenimenti descritti siano stati
personalmente vissuti dal ricorrente,
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che le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda le perqui-
sizioni; che egli non ricorderebbe le volte in cui la polizia avrebbe fatto irru-
zione in casa sua, ma "sarebbero tantissime" (cfr. verbale, D217),
che per il resto i suoi motivi d'asilo non risultano rilevanti,
che infatti, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in
Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all’etnia
curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per
l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei
confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non
vi sono attualmente gli elementi per ammettere l’esistenza di una discrimi-
nazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati
(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016
consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione
sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad
esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4); che pure insufficiente è la sola
professione della confessione alevita (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-3851/2018 del 18 luglio 2018),
che più genericamente, va inoltre tenuto presente che per essere conside-
rate rilevanti materia d’asilo, le misure adottate debbono raggiungere una
certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche
i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale,
quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una
pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in
tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d’asilo, che
le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-
6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure
in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi, debbono rendere l’esistenza nel paese d’origine oggettivamente non
sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
che del resto, gli asseriti pestaggi da parte dei protettori del villaggio di
B._______ (Adiyaman), non paiono d’acchito poter essere considerate mi-
sure che rendano impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la
continuazione dell’esistenza nel paese d’origine; che invero, malgrado ve-
nisse intimato a lui e ai suoi famigliari di non coltivare i terreni, i pregiudizi
addotti non impedivano loro interamente di esercitare le attività agricole;
che il ricorrente insieme ai famigliari poteva coltivare comunque una parte
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dei terreni (cfr. verbale, D108 e D140); che inoltre, come a giusto titolo ri-
levato dall'autorità inferiore, l'insorgente non traeva tutti i profitti dall'agri-
coltura, ma lavorava presso la ditta di costruzioni del fratello (cfr. verbale,
D201),
che lo stesso può dirsi anche per i maltrattamenti subiti nel suo quartiere –
in ragione della sua appartenenza etnico-religiosa e del mancato sostegno
al partito AKP – e per il fatto che la sua casa fosse stata segnata con una
"X" (in quanto abitazione di curdi aleviti); che si tratta invero di misure alle
quali ogni persona di origine curda e confessione alevita può essere con-
frontata nel paese d’origine, e che non permettono, in assenza di elementi
supplementari, una diversa valutazione del caso; che invero, a titolo d'e-
sempio, l'insorgente ha allegato che anche un altro quartiere vicino al suo
ed abitato in maggioranza da aleviti ha subito diverse cose, tra cui la "X"
sulle case (cfr. verbale, D83),
che la dichiarazione del muhtar allegata in sede ricorsuale che conferme-
rebbe i fatti occorsi al ricorrente ed ai famigliari – oltre ad essere una di-
chiarazione di parte di esiguo valore probatorio – non permette una diversa
valutazione,
che infine, la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così
come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppa-
menti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con
una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, situazione simile nella sentenza
D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
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che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba
essere disattesa,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che
la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83
cpv. 4 LStrI),
che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le pro-
vince di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6), non vige una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nono-
stante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in
luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito
del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora at-
tuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale
D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2),
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che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, domiciliato a
Malatya (nell'omonima provincia) dal 1996 (cfr. verbale, D22), ovvero da
un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può
nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata,
III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile,
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che
ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e rela-
tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3),
che invero, egli in Turchia ha sempre potuto ottenere i medicamenti neces-
sari per trattare l'epilessia di cui soffre (cfr. verbale, D257),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell'esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: