Corte IV
D-2551/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn e Fulvio Haefeli;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato l'(...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato l'(...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 marzo 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2551/2008
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda
nato e vissuto ad D._______, ha presentato in data (...) in Svizzera;
i verbali d'audizione del 20 dicembre 2006 e del 2 febbraio 2007;
la decisione dell'UFM del 19 marzo 2008, notificata all'interessato il
22 marzo 2008 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 aprile 2008 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 22 aprile 2008);
gli atti dell'UFM successivamente trasmessi al Tribunale amministrativo
federale (TAF);
la decisione incidentale del 23 aprile 2008, con la quale il TAF ha auto-
rizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della pro -
cedura ed ha rinunciato al prelievo di un anticipo a copertura delle pre-
sumibili spese di giudizio;
le osservazioni del 6 maggio 2008, con cui l'UFM ha integralmente ri -
confermato la propria posizione;
lo scritto del 20 maggio 2008, con il quale il ricorrente, non avendo al -
tro da aggiungere, ha ribadito le proprie conclusioni;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda, nato
e con ultimo domicilio a D._______, quartiere E._______ (cfr. verbale
d'audizione del 20 dicembre 2006, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Iraq il (...) per motivi economici;
che infatti egli, con a carico la madre e due fratelli, avrebbe vissuto in
condizioni di estrema povertà in una baracca, nella quale entrava
acqua dal tetto quando pioveva; che, malgrado ciò, il governo iracheno
non ha gli ha mai dato alcuna assistenza (cfr. verbale d'audizione del
20 dicembre 2006, pag. 1 e verbale d'audizione del 2 febbraio 2007,
pag. 5);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni
del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste
dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto
all'ammissione della sua domanda d'asilo; che, in particolare, l'autorità
di prima istanza ha evidenziato che pregiudizi derivanti dalla
situazione politica, economica o sociale generale di uno Stato non
costituiscono persecuzione rilevante in materia d'asilo ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che, pertanto, la situazione di povertà addotta dal
richiedente, espressione delle difficili condizioni socio-economiche
vigenti in Iraq, non soddisfa le condizioni previste dalla legge per il
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riconoscimento della qualità di rifugiato; che, infine, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
che, di conseguenza, l'UFM ha respinto la citata domanda ai sensi
dell'art. 3 LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome
lecita, esigibile e possibile;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che la propria povertà non può
essere ritenuta una conseguenza delle difficili condizioni economiche
e sociali, ma bensì responsabilità del governo iracheno che non inter -
viene a tutela delle famiglie disagiate; che inoltre il governo del proprio
paese sarebbe totalmente incapace di proteggere i suoi cittadini; che
egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevol-
mente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò
perché in Iraq non sarebbe garantito il rispetto della dignità umana e
delle più elementari norme di sicurezza; che, per questi motivi il ricor -
rente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento del-
l'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'e -
secuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne am-
missibile;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la
concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese anticipate di giustizia;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na -
zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi);
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che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame, ovvero la condizione di estrema povertà alla quale deve far
fronte mantenendo inoltre la madre e due fratelli nonchè la totale
passività del governo iracheno di fronte a tale situazione, sono, come
facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di
per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione
provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una
decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente
data nel caso concreto);
che, a titolo abbondanziale, dalle dichiarazioni del ricorrente, si rileva,
da un lato, la sua volontà di rimanere in patria qualora non avesse
avuto problemi economici (cfr. verbale d'audizione del 20 dicem-
bre 2006, pag. 4) e, dall'altro che per affrontare il viaggio, costato 7000
USD, egli si è fatto prestare il denaro da uno zio materno e da un
vicino di casa (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2007, pag. 4);
che, ciò posto, egli invece di espatriare avrebbe potuto usare tale
importo per migliorare le proprie condizioni di vita e che comunque
egli dimostra di avere in patria la possibilità di chiedere aiuto, anche
consistente, a terzi;
che, alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale e come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente
nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti -
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci -
sione impugnata va confermata;
che, parimenti, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già
avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq
(Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di vio-
lenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da consi-
derare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo
stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Pae-
se e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone
nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allonta-
namento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini
curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo
e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o cono-
scenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5,
in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
una minima formazione di base avendo egli frequentato tre anni di
scuola obbligatoria; che inoltre, egli una buona esperienza lavorativa
quale operaio edile avendo lavorato presso un'impresa dal 2000 fino
all'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2007, pagg. 3 e 4);
che il ricorrente, oltre ad aver lasciato in patria la madre e due fratelli, è
nato e cresciuto ad D._______, dove ha inoltre lavorato per diversi anni
(cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2006, pagg. 2 e 3); che pertanto
si può partire dal presupposto che abbia ancora una fitta rete sociale in
patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
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problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.- , che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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