Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2564/2010
Sentenza del 17 marzo 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 marzo 2010 / N (…).
D-2564/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – d'etnia curda e di fede musulmana, originario di
D._______, nella provincia di Dohuk (Iraq) – ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 16 settembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del
3 marzo 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto dall'età di cinque
anni con lo zio paterno, a seguito della morte dei suoi genitori e dei suoi
fratelli in un incidente stradale. Nel (…), dopo aver frequentato una
ragazza cristiana durante un anno, l'interessato avrebbe pregato suo zio
di chiedere al padre della sua ragazza la sua mano. Lo zio tuttavia si
sarebbe rifiutato ed avrebbe espulso l'interessato da casa sua. Egli
avrebbe allora deciso di agire personalmente, rivolgendosi direttamente
al padre della ragazza. Quest'ultimo avrebbe accettato la proposta di
matrimonio, a condizione che una ragazza della famiglia dell'interessato
si fosse convertita al cristianesimo, visto che sua figlia sarebbe divenuta
musulmana, sposandolo. Di fronte a ciò, l'interessato avrebbe spiegato al
suo futuro suocero che, non avendo famiglia, non poteva adempiere a
tale condizione. In tali circostanze, il padre della ragazza gli avrebbe detto
che avrebbe potuto sposare sua figlia, solo se si sarebbe convertito lui
stesso al cristianesimo. Essendo molto innamorato, l'interessato avrebbe
accettato e sarebbe andato a vivere a casa della ragazza. Dopo qualche
giorno, tuttavia, egli sarebbe venuto a conoscenza che suo zio, i suoi
cugini e alcuni membri del partito E._______ lo cercavano per ucciderlo.
Temendo per la sua vita, l'interessato sarebbe scappato e si sarebbe
rifugiato presso un amico. A quel punto, la sua ragazza gli avrebbe
telefonato e gli avrebbe detto che anche suo padre avrebbe voluto
ucciderlo, visti i problemi che gli avrebbe causato, a seguito della sua
fuga da casa loro senza avvertimento. Davanti a tale situazione, il (…),
l'interessato avrebbe deciso di espatriare e sarebbe giunto in Svizzera il
(…).
In occasione dell'audizione federale diretta, l'interessato ha prodotto un documento presentato come la
fotocopia della sua carta d'identità rilasciata il (…).
B.
Con decisione del 19 marzo 2010, notificata all'interessato in data
23 marzo 2010 (cfr. atto A 16/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
D-2564/2010
Pagina 3
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 15 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, il
riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato, la concessione
dell'asilo come pure dell'ammissione provvisoria, in ragione
dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Con decisione incidentale del 14 maggio 2010, il Tribunale ha
considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed
ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi
invitato il ricorrente a versare, entro il 31 maggio 2010, un siffatto anticipo
di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 18 maggio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi,
RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-2564/2010
Pagina 4
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del
17 giugno 2005 LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2009/57 consid. 1.2).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi di modo che può esimersi
dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia d'asilo, in quanto, in
punti essenziali, risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale
della vita e la logica dell'agire. In particolare, non sarebbe verosimile che
nell'arco di un solo giorno il padre della ragazza del richiedente – membro
della minoranza cristiana – abbia accettato di accoglierlo in casa sua, in
vista della sua conversione al cristianesimo, pur non conoscendolo e pur
sapendo che egli stava fuggendo dalla casa dello zio, alla luce della netta
maggioranza musulmana presente nella provincia di Dohuk, nonché dei
delicati equilibri tra le due comunità cristiana e musulmana. Infatti,
ritenuto che la conversione alla religione cristiana sarebbe notoriamente
D-2564/2010
Pagina 5
considerata un atto blasfemo da parte della comunità musulmana, il
suddetto agire del padre della sua ragazza – peraltro non giustificato da
un motivo oggettivamente fondato – avrebbe esposto la sua famiglia a
gravissimi rischi. Inoltre, tenuto conto delle radicate tradizioni nel
Kurdistan iracheno, non sarebbe verosimile che il padre della ragazza,
abbia ospitato il richiedente in casa sua, quando quest'ultimo avrebbe
avuto una relazione con la medesima, senza essere né sposati, né
ufficialmente fidanzati. D'altronde, sarebbe sorprendente che lo zio del
richiedente abbia chiesto ai vicini dove esso si trovasse ed abbia così
appreso della sua volontà di convertirsi al cristianesimo, dal momento che
egli avrebbe espulso il richiedente da casa sua e non si sarebbe mai
comportato bene nei suoi confronti. In conclusione, detto Ufficio ha
ritenuto che, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti
del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del
divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo, la cui
esecuzione sarebbe ammissibile. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che
né la situazione della provincia di Dohuk – dove vi sarebbe un clima di
sicurezza, di rispetto dei diritti dell'uomo, e dove non vigerebbe una
situazione di violenza generalizzata – né altri motivi relativi al richiedente
o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione
dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta
innanzitutto la decisione dell'UFM in materia d'asilo, sostenendo che la
motivazione della stessa – che si fonderebbe su un unico argomento,
ovvero l'agire del padre della sua ragazza che l'avrebbe ospitato,
nonostante i disaccordi tra le due comunità religiose ed i gravi rischi a cui
avrebbe esposto la sua famiglia – non sarebbe condivisibile. In
particolare, ritiene che, sebbene le relazioni tra la comunità religiosa
cristiana e quella musulmana siano delicate, continuerebbero ad essere
celebrati matrimoni misti, anche se questo potrebbe creare dei contrasti
tra le famiglie. Di conseguenza, sarebbe assolutamente verosimile che
egli abbia vissuto nella casa del padre della sua ragazza, dove peraltro
avrebbe dormito in una stanza separata e dove la madre di quest'ultima
sarebbe stata sempre presente. D'altronde, l'insorgente sottolinea che
l'essere stato ospitato dal suo futuro suocero, con i dovuti accorgimenti,
sarebbe coerente con i principi cristiani, secondo i quali essi
praticherebbero la carità e aiuterebbero coloro che sono nel bisogno.
In aggiunta, il fatto di essere ricercato da parte di suo zio non sarebbe
D-2564/2010
Pagina 6
sorprendente, visto che il medesimo non lo cercava perché preoccupato
per lui, bensì perché avrebbe saputo o comunque sospettato che il
ricorrente stesse con la ragazza. Infine, l'autore del gravame fa valere
che l'esecuzione del suo allontanamento dovrebbe essere considerata
ragionevolmente inesigibile, in considerazione dei motivi addotti in
relazione a suo zio, presso il quale non si potrebbe pretendere che egli
ritorni, nonché tenuto conto dell'assenza di altri familiari in Patria, come
dimostrerebbe il documento allegato al ricorso e presentato in copia a
colori come la tessera per ricevere il cibo, sulla quale sarebbe indicata
solo la sua persona.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per
poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise,
ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio
sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1. Le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura si esauriscono in
mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché
D-2564/2010
Pagina 7
minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a
pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento
agli evocati fatti. Segnatamente, il racconto dell'insorgente si distingue
per il suo carattere vago, nonché illogico ciò che rende i fatti addotti dal
medesimo, a fondamento della sua domanda d'asilo, come
manifestamente inverosimili. Il ricorrente, infatti, non è stato in grado di
rendere plausibile la relazione con la ragazza cristiana, per cui avrebbe
voluto convertirsi al cristianesimo e, di conseguenza, sarebbe stato
costretto ad espatriare. Egli in particolare non ha saputo riferire né la data
di nascita, né l'età della sua asserita fidanzata, allorquando la loro
relazione durava da ben un anno ed avrebbero avuto l'intenzione di
sposarsi (cfr. verbale 1 pag. 5). A ciò aggiungasi che il medesimo non ha
potuto indicare il nome dell'unico fratello della sua pretesa ragazza
(cfr. ibidem). La mancanza di tali dettagli conduce quindi a desumere che
l'asserita relazione con la ragazza in questione non sia altro che un
pretesto costruito ad hoc dall'insorgente per fondare la sua domanda
d'asilo. Peraltro, sono palesemente illogiche le circostanze – così come
descritte dal ricorrente – secondo le quali il padre della sua ragazza lo
avrebbe ospitato a casa sua in vista della sua conversione al
cristianesimo (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 Q10 e segg.), ritenuto che
tale comportamento avrebbe implicato dei gravi rischi per lui medesimo e
per la sua famiglia, avuto riguardo al carattere blasfemo attribuito all'atto
di conversione alla religione cristiana, come pure alla presenza
maggioritaria della comunità islamica nella regione di Dohuk, nonché alla
precaria convivenza di detta comunità con quella cristiana. L'incidenza di
tali fattori, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, prevale rispetto
all'asserita esistenza di matrimoni tra i membri delle due comunità
religiose (cfr. ricorso pag. 3). Per di più, l'evocato agire e la conseguente
esposizione ad un rischio elevato per l'intera famiglia della ragazza non
trovano alcuna giustificazione plausibile, dato che il padre della ragazza
non conosceva minimamente il ricorrente, prova ne è che sino al loro
incontro egli non sapeva nemmeno che quest'ultimo fosse rimasto orfano
(cfr. verbale 2 Q10), e ritenuto che tutti gli eventi occorsi – ovvero
l'incontro del ricorrente con il padre della ragazza, la proposta di
matrimonio e la decisione di ospitarlo a casa sua – si sarebbero svolti
nell'arco di un'unica giornata (cfr. verbale 2 Q51-52). In siffatte
circostanze, non soccorrono in alcun modo l'insorgente le giustificazioni
addotte in sede di ricorso, secondo cui il padre della sua ragazza
l'avrebbe ospitato conformemente ai suoi principi cristiani e prendendo i
dovuti accorgimenti, in particolare facendolo dormire in un'altra stanza
(cfr. ricorso pag. 3). Inoltre, riguardo alle circostanze in cui suo zio
sarebbe venuto a conoscenza della sua intenzione di convertirsi al
D-2564/2010
Pagina 8
cristianesimo, il ricorrente ha reso dichiarazioni vaghe e contraddittorie: a
seconda della versione, ne sarebbe venuto a conoscenza, quando
avrebbe chiesto ai vicini di casa dove fosse finito il ricorrente e dopo che
quest'ultimo avrebbe parlato ai suoi amici della sua decisione
(cfr. verbale 1 pag. 5), oppure avrebbe appreso tale notizia dai vicini di
casa della famiglia della sua ragazza, i quali sarebbero stati informati
dalla famiglia stessa (cfr. verbale 2 Q22). Per di più, ritenuti i rischi che la
famiglia della ragazza avrebbe incorso, è manifestamente illogico che sia
stata proprio la stessa a divulgare l'asserita intenzione di convertirsi del
ricorrente. Peraltro, contrariamente a quanto ha preteso far credere il
ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 3), dal confronto delle
suesposte dichiarazioni, emerge chiaramente che suo zio si è rivolto ai
vicini di casa per avere informazioni sul ricorrente, al fine di
semplicemente trovarlo e non per ucciderlo, giacché fino a quel momento
non sapeva ancora dell'intenzione del nipote di convertirsi (cfr. verbale 1
pag. 5). Un tale comportamento da parte dello zio, ovvero di preoccuparsi
del ricorrente, sarebbe comunque illogico, dato che l'avrebbe espulso
volontariamente da casa sua. Da ultimo, il ricorrente non è stato in grado
di rendere verosimile che altri suoi parenti ed i membri del partito
E._______ lo cercassero per ucciderlo, a seguito della sua decisione di
convertirsi al cristianesimo (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 Q10),
limitandosi a mere congetture. In particolare, la dichiarazione secondo cui
suo cugino lo vorrebbe uccidere, basandosi semplicemente sul fatto di
averlo visto passare eccezionalmente davanti alla casa della sua
fidanzata, dove egli si trovava (cfr. verbale 2 Q24-26) non convince. Lo
stesso dicasi in merito all'avere appreso dal padre della sua ragazza che
dei membri del suddetto partito avrebbero passeggiato armati nelle vie
attorno alla casa per cercare il ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
Q53). Infatti, se tali individui avessero voluto realmente uccidere il
ricorrente, sapendo del resto dove si trovava, essi avrebbero di certo
agito diversamente, piuttosto che limitarsi a passare nei dintorni della
casa della sua ragazza. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza
che sia necessario menzionare ulteriori elementi d'inattendibilità del
racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.2. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
D-2564/2010
Pagina 9
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq (nelle
provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento.
Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di
tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in
caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, ciò che del
resto egli non ha nemmeno preteso in sede di ricorso (ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha
saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
disposizioni sopraccitate.
D-2564/2010
Pagina 10
9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
9.3.
9.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti
dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro
dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona
salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria
della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8).
9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha una formazione scolastica
almeno di base, nonché un'esperienza professionale quale (…) (cfr.
verbale 1 pag. 2). Inoltre, v'è ragione di ritenere che l'insorgente disponga
di una densa rete familiare e sociale in patria, dove peraltro egli è nato e
vissuto tutta la sua vita fino all'espatrio (cfr. verbale 1 pag. 1-3), ritenuta
l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo come pure l'inconsistenza e
l'assenza di qualsivoglia mezzo di prova in relazione all'asserita morte dei
suoi familiari. Infatti, il documento presentato come la tessera per ricevere
il cibo, sulla quale sarebbe indicata solo la persona del ricorrente, nulla
dimostra all'inesistenza di una rete familiare in patria. Peraltro,
l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno
ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, il ricorrente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine, segnatamente a D._______, nella provincia di Dohuk.
D-2564/2010
Pagina 11
9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal
ricorrente il 18 maggio 2010.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il
18 maggio 2010 dal ricorrente.
D-2564/2010
Pagina 12
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: