Corte IV
D-2566/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi nato il (...) e della
Sierra Leone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2566/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
1° marzo 2009 in Svizzera,
il verbale d'audizione del 12 marzo 2009 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di B._______ [di seguito:
Centro]), in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della
Sierra Leone, da dove sarebbe espatriato nel 2007, poiché suo zio -
che sarebbe il capo dei ribelli - lo vorrebbe uccidere per prendere i
soldi di suo padre; che quest'ultimo, unitamente alla madre e alla
sorella dell'interessato, sarebbero stati uccisi dai ribelli, già nel 2004,
l'esame osseo della radiografia della mano a cui il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
l'analisi LINGUA effettuata il 18 marzo 2009 e il relativo rapporto del
(...) dell'esaminatore che l'ha effettuata,
il verbale d'audizione del 3 aprile 2009, in occasione del quale al
richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze
del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv.
2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 22 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente lo stesso giorno (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nella decisione del 22 aprile 2009, l'UFM ha considerato che, da
un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a
convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato
alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultato
maggiorenne dall'esame osseo, ragion per cui l'audizione sui fatti si
sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù
delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha
ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso che la sua
socializzazione si sarebbe compiuta in Nigeria e non in Sierra Leone,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non aver ingannato le
autorità svizzere, ribadendo di essere minorenne e di essere cittadino
della Sierra Leone, nonostante non potrebbe dimostrarlo; che le
considerazioni dell'UFM sulla sua età sarebbero assolutamente
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soggettive e l'analisi radiologica non costituirebbe uno strumento
valido per indicare l'età anagrafica; che, inoltre, l'autore del gravame
ha addotto che la decisione dell'UFM si rifà soltanto a poche e non
importanti domande a cui non sarebbe riuscito a rispondere in
occasione della perizia LINGUA, mentre che, quelle a cui avrebbe
risposto correttamente sarebbero state trascurate,
che, inoltre, il ricorrente ha fatto valere che il suo rientro in Sierra
Leone sarebbe inimmaginabile per i motivi espressi già in corso di
procedura, e in considerazione della situazione in questo Paese dove
sarebbe esposto a pericoli concreti e trattamenti inumani e degradanti,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che
segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - non è
stato in grado di indicare né la data di nascita della sorella (cfr. verbale
d'audizione del 12 marzo 2009 pag. 4), né la data in cui quest'ultima
ed i suoi genitori sarebbero stati uccisi (cfr. ibidem) e la sua casa
distrutta (cfr. ibidem pag. 6); che, d'altronde non soccorrono il
ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata
produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. ibidem pag. 5),
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tanto più ritenute le inverosimili allegazioni rese dal medesimo quanto
alle circostanze del viaggio d'espatrio, che sostanzialmente avrebbe
effettuato in aereo da C._______ fino a D._______ (cfr. ibidem pag. 8)
e di cui non ha saputo ricordare le date precise, dichiarando di essere
espatriato nel 2007 mentre che, dal riscontro dattiloscopico, sarebbe
emerso che già nel 2004 si trovava in E._______ (cfr. ibidem pag. 9 e
A 6/1 e A5/2),
che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare
l'asserita minore età,
che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico
effettuato il (...) (cfr. A 8/1 agli atti) risulta un'età ossea del ricorrente
superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni,
per cui non ha nemmeno saputo precisare il numero dei mesi (cfr.
verbale d'audizione del 12 marzo 2009 pag. 1),
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali
presentati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di
qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore
età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata
minorità,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova,
che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14,
tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle
prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno
sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e
n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è
tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando
l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il
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richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la
cittadinanza (GICRA 2004 n. 4),
che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo
svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione
del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al
riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del
TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile
di sanatoria in sede di ricorso,
che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del
(...), da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione del
ricorrente è stata compiuta nell'ovest dell'Africa, segnatamente in
Nigeria, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la
stessa sia avvenuta in qualsiasi altro Paese, tra cui quindi anche la
Sierra Leone (cfr. rapporto LINGUA del (...) pag. 1 [A 15/8 agli atti]),
che, infatti - come ripreso rettamente dall'UFM nella decisione
impugnata - l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese
nelle sue diverse varianti dell'Africa occidentale e della lingua Pidgins
e Creole [cfr. agli atti]) ha indicato che le caratteristiche linguistiche
della parlata dell'insorgente rilevano dalla lingua parlata nell'ovest
dell'Africa, ed in particolare dalla variante nigeriana della stessa (cfr.
rapporto LINGUA del (...) pagg. 2-4 [A 15/8 agli atti]); che, nonostante
il ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto dalla nascita fino al mese
di febbraio 2007 a F._______ in Sierra Leone (cfr. verbale d'audizione
del 12 marzo 2009), il suo modo di esprimersi non presenta alcun
tratto caratteristico della lingua parlata della Sierra Leone, di cui egli
non conosce nemmeno la lingua "Krio", ovvero la lingua del gruppo
etnico a cui ha affermato appartenere (cfr. rapporto LINGUA del [...]
pagg. 3-4 [A 15/8 agli atti]),
che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere
delle conoscenze particolari della Sierra Leone - come è emerso dal
rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che
egli non ha saputo indicare, a titolo d'esempio, il nome del Presidente
della Sierra Leone, dove si trova l'immobile del Parlamento o di altre
istituzioni, in quale via si colloca il famoso "Cotton Tree" così come non
ha saputo citare le scuole di Freetown o lo stadio di calcio; che egli si
è dimostrato molto insicuro quanto alla moneta in utilizzo in Sierra
Leone, nonché ha citato una città di nome "Hanema", la quale tuttavia
non è conosciuta in Sierra Leone (cfr. ibidem pag. 4),
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che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere
sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o
mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame
LINGUA così come delle risultanze dello stesso a cui è giunto
l'esaminatore e, pertanto, della decisione impugnata,
che, infatti, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
giustificazioni secondo cui egli non si esprimerebbe in lingua "Krio",
poiché avrebbe dimenticato tale lingua, dato che suo padre parlava
inglese con i figli (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2009 pag. 2); che
non soccorre nemmeno l'allegazione del ricorrente secondo cui il suo
inglese sarebbe quello della televisione e della musica (cfr. ibidem),
che, l'insorgente si è limitato a ribadire di essere cittadino della Sierra
Leone (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2009 pag. 2 e ricorso pag.
2) ed a contestare che, nella decisione impugnata, l'UFM avrebbe
trascurato le domande a cui egli sarebbe riuscito a dare una risposta
corretta, allorquando, invece, le sue risposte sono state tutte
incorrette, perché non ha saputo rispondere a quanto domandatogli,
oppure perché le stesse non hanno potuto essere confermate
dall'esaminatore o sono state date con grande insicurezza (cfr.
rapporto LINGUA del 22 marzo 2009 pag. 3-4 [A 15/8 agli atti]),
che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto
l'esaminatore nel rapporto LINGUA del (...), e neppure di scostarsi
dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali
conclusioni,
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art.
32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a
OAsi 1,
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8
cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
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che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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