Corte IV
D-2567/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...), alias
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2567/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 13 marzo 2009 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e dell'8 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 21 aprile 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 22 aprile 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano di etnia igbo e residente da ultimo a B._______ (Stato di
Imo),
che egli ha dichiarato che sua madre adottiva, per odio nei suoi
confronti, l'avrebbe accusato di aver avvelenato il di lui padre; che egli
avrebbe dovuto prestare giuramento della sua incolpevolezza davanti
agli anziani del villaggio e in presenza dell'oracolo; che, benché nelle
due settimane successive a tale giuramento non sia successo nulla e
che egli sarebbe stato quindi da considerarsi innocente, sua madre
l'avrebbe denunciato alla polizia; che, per paura di essere condannato
ingiustamente per omicidio, egli sarebbe fuggito a C._______, dove
avrebbe soggiornato (...) mese (o, secondo un'altra versione, [...]
mesi), prima di lasciare la Nigeria in direzione del D._______ su
consiglio di un amico del padre,
che, in seguito, egli avrebbe soggiornato in Senegal per (...) mesi,
periodo nel quale avrebbe lavorato come (...); che, munito di un
documento procuratogli dal suo datore di lavoro, egli avrebbe
raggiunto la E._______ in aereo con quest'ultimo, senza mai subire
controlli, per poi giungere illegalmente in treno in Svizzera nel (...)
2009,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione del 21 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
documento d'identità, e segnala altresì che il possesso di tali
documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitata a
persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che nel ricorso
egli dubita altresì del fatto che l'Ambasciata nigeriana in Svizzera gli
possa essere d'aiuto in tal senso,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese, perchè la sua vita sarebbe in pericolo e perchè non
avrebbe nessuno in Patria su cui potersi appoggiare,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto la E._______ in aereo
partendo dal D._______, munito di un documento di viaggio
organizzatogli dal suo datore di lavoro (cfr. verbale audizione dell'8
aprile 2009 pag. 6/D42-43 e 61); che egli, però, non è stato in grado di
precisare né di che tipo di documento si sarebbe trattato, né a chi
sarebbe stato intestato, adducendo che il documento sarebbe sempre
stato in mano del suo accompagnatore, ragione per cui non l'avrebbe
mai potuto visionare (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e
dell'8 aprile 2009 pag. 7/D61); che anche circa il luogo di partenza e
quello di arrivo del viaggio in aereo, il ricorrente non è stato in grado di
dare risposta (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8
aprile 2009 pag. 6/D48-49 e pag. 7/D54): nonostante la dichiarata
curiosità di apprendere il luogo di atterraggio, egli si sarebbe inoltre
limitato, in maniera del tutto inverosimile, ad accettare la semplice
risposta del suo accompagnatore secondo cui sarebbe giunto in un
luogo tranquillo (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 7/D58);
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che, secondo il racconto del ricorrente, la persona (...) giunta con lui in
E._______ lo avrebbe – nuovamente a titolo meramente gratuito –
aiutato, fornendogli i soldi per comprare il biglietto del treno fino in
Svizzera (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile
2009 pag. 7/D66); che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato dal
D._______ alla Svizzera passando per la E._______ senza subire
alcun controllo (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8
aprile 2009 pag. 7/D62-65),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle
sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da
elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza
subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto,
costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che in sede di audizione l'insorgente ha dichiarato, sollecitato più volte
a rispondere precisamente in merito, di non avere intrapreso nulla al
fine di procurarsi un documento d'identità perchè non ne sarebbe mai
stato in possesso (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e
dell'8 aprile 2009 pag. 3/D5-6 e 4/D20-26) ,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui le
modalità con cui avrebbe viaggiato (viaggio accompagnato da una
persona che procurerebbe il documento di viaggio e che, una volta
giunti a destinazione, ripartirebbe con quest'ultimo)
corrisponderebbero ad una pratica assai in uso in Africa (cfr. ricorso
pag. 2): tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che,
inoltre, l'asserzione ripetuta in sede ricorsuale secondo cui egli non
saprebbe a chi rivolgersi per presentare un documento (cfr. ricorso
pag. 2), non regge alla luce della dichiarazione resa a più riprese in
sede di audizione secondo cui un amico di suo padre residente in
Nigeria lo avrebbe aiutato a rifugiarsi a C._______ e gli avrebbe
organizzato il viaggio fino in D._______ (cfr. verbali audizione del 26
marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile 2009 pag. 6/D43 e pag. 8/D72); che
pure i dubbi espressi dal ricorrente in merito ad un possibile aiuto da
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parte dell'Ambasciata nigeriana in Svizzera a procurarsi un documento
d'identità (cfr. ricorso pag. 2), non possono essere accettati, in quanto
dagli atti non risulta che egli avrebbe per lo meno avviato tentativi in
tal senso,
che il fatto che il ricorrente non si sia adoperato per procurarsi dei
documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento
– è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte
dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si
limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso
dal D._______, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il
TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria (rifugiandosi dapprima in D._______ per più di (...) anni
ed in seguito giungendo in Svizzera), perchè ricercato dalla polizia a
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seguito delle accuse di omicidio mosse nei suoi confronti dalla madre
adottiva dopo il decesso del di lui padre,
che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere giudicato e
condannato a morte ingiustamente in caso di ritorno in Nigeria (cfr.
verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 11/D101-102 e ricorso pag.
3),
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
contraddittoria ed inverosimile: basti rilevare che il ricorrente si è
contraddetto circa la sua permanenza a C._______, dove si sarebbe
rifugiato in seguito alle accuse della madre e delle presunte ricerche di
polizia, durata (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 2)
rispettivamente (...) mesi (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag.
10/D91); che, interrogato esplicitamente sulla causa del decesso del
padre, egli ha dichiarato – alla fine dell'audizione federale – di
ignorarla (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 12/D119),
smentendo in tal modo la versione data qualche minuto prima secondo
la quale egli sarebbe stato presente nel momento in cui il medico
avrebbe rivelato alla famiglia che il padre sarebbe deceduto per
avvelenamento alimentare (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009
pag. 10-11/D97-100); che, come già indicato dall'istanza inferiore, non
è logico il fatto che egli si sia dato alla fuga basando la propria paura
unicamente su informazioni avute dall'amico del padre e mai accertate
di persona: egli, infatti, avendo soggiornato a C._______ per almeno
(...) mese, avrebbe avuto la possiblità di informarsi sulla veridicità di
tali informazioni e sul contenuto di eventuali accuse mosse nei suoi
confronti; che peraltro il suo timore e il suo espatrio sono in netta
contraddizione sia con la dichiarazione secondo cui la polizia non
avrebbe emesso alcunché nei suoi confronti (cfr. verbale audizione
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dell'8 aprile 2009 pag. 9/D73-74), sia col fatto che durante le due
settimane intercorse dopo il giuramento davanti agli anziani del
villaggio e dell'oracolo niente sarebbe successo a supporto della sua
colpevolezza; che il ricorrente, chiamato a spiegare la sua lunga attesa
a C._______ prima di espatriare, si limita a dare una risposta che non
convince perchè evasiva, non dettagliata e per nulla inerente a tale
permanenza rispettivamente alle accuse mosse dalla madre (cfr.
verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 10/D92-94); che, nonostante
il ricorrente vi avrebbe soggiornato e lavorato per oltre (...) anni, egli
non è stato in grado di descrivere E._______ (D._______), limitandosi
ad indicare aggettivi vaghi e stereotipati (cfr. verbale audizione dell'8
aprile 2009 pag. 6/D51-52); che, interpellato in merito all'assenza
totale di contatti con l'amico del padre dopo l'espatrio, il ricorrente l'ha
giustificata vagamente con l'impossibilità di contattarlo senza dar a
capire di avere intrapreso alcunché in (...) anni per cambiare tale
situazione (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 11/D104-107);
che questo comportamento mal si confà ad una persona che sarebbe
ricercata dalla polizia con l'accusa di omicidio e che per questo si
troverebbe lontano dalla sua patria; che, infine, mal si comprende la
decisione del ricorrente di lasciare il D._______ per la Svizzera –
piuttosto che tornare in Nigeria – non essendosi mai informato se la
polizia e la gente del suo villaggio continuassero o meno a ricercarlo,
tantopiù che dai fatti decisivi sarebbero passati oltre (...) anni; che, per
sovrabbondanza ed a sostegno dell'inverosimiglianza dell'intero
racconto, egli ha dichiarato di non avere alcuna esperienza
professionale (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 2), per
poi smentire tale versione raccontando di avere lavorato come (...) in
D._______ per più di (...) anni (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009
pag. 6/D42),
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi
nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo
rilevante in materia d'asilo,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
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l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
rispettivamente non possa beneficiare di un eqo processo in relazione
ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non
appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3
LAsi, tanto più che egli ha dichiarato di non avere mai avuto alcun
problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale
audizione dell'8 aprile 2009 pag. 9/D73),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF
rileva che egli è in giovane età e in buona salute, ha terminato la
scuola primaria (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 3) e
disponde di un'esperienza professionale di (...) anni quale (...) (cfr.
verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 6/D42); che egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento come
minimo all'amico del padre che l'avrebbe aiutato ad espatriare
(cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2009 pag. 8/D72),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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