Corte IV
D-2573/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 25 aprile 2007
Composizione: Giudici Valenti, Cotting-Schalch e Haefeli
Cancelliere Egloff
A._______, Moldova,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 5 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 3 marzo 2007, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 13 e del 27 marzo 2007), d'aver lasciato
il suo Paese d'origine a causa della vita molto dura che vi conduceva dopo essere
stato abbandonato dai genitori all'età di 10 anni. Avrebbe quindi abitato
alternativamente, per circa 8 anni, presso il nonno materno (il quale lo avrebbe
picchiato) e nel "vagone" sito presso il cantiere edile dove avrebbe lavorato senza
però percepire regolarmente lo stipendio. Fa altresì valere d'essere espatriato
anche a causa della mancanza dei mezzi finanziari necessari per potersi pagare le
cure mediche necessarie.
B. Il 5 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha
pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso la Moldova siccome lecita, esigibile e possibile.
C. Il 10 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata, la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato politico. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto. La conclusione tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è
pertanto inammissibile. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in
materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il
richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come
3sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Moldova (fatta eccezione per la regione della Transnistria) nel novero
delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di
rientro in patria, né in considerazione dell'indicata situazione economica vigente
nel Paese né del servizio militare che il richiedente sarebbe obbligato ad adempire
in caso di rimpatrio né del mancato regolare versamento allo stesso dello stipendio
da parte del datore di lavoro del ricorrente e neppure a causa dell'impossibilità per
quest'ultimo di cambiare impiego. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto
inverosimile l'indicazione fornita dall'interessato circa la sua minore età. Da un
lato, l'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea del ricorrente
superiore a 18 anni. Dall'altro lato, l'interessato stesso ha pure dichiarato in corso
di procedura che nel 1997 ha compiuto 10 anni e 18 anni il 13 marzo 2007.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che nonostante la Moldova sia stato dichiarato
Paese sicuro dal Consiglio federale, ciò non significa che in tale Paese non
possano verificarsi delle persecuzioni per motivi rilevanti in materia d'asilo. Fa
valere d'aver raccontato in modo molto chiaro, preciso e dettagliato quanto
accadutogli e d'aver altresì provato d'essere originario di Chisinau nonché la
propria cittadinanza moldava. Allega, inoltre, che dalle dichiarazioni da lui rese
emergerebbero chiari indizi di persecuzione da parte di terzi non manifestamente
infondati. In caso di rimpatrio, la sua sicurezza risulterebbe gravemente
compromessa. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo.
6. Il TAF osserva che il ricorrente neppure ha contestato nel ricorso la ritenuta
inverosimiglianza dell'allegata minore età. Non v'è altresì motivo, in virtù delle
emergenze processuali, di scostarsi d'ufficio in questa sede dalla valutazione di cui
all'impugnata decisione. La mancata designazione al ricorrente, da parte dell'UFM,
di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi è pertanto da ritenersi
legittima.
7. Questo Tribunale osserva, inoltre, che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito la Moldova (senza la Transnistria, regione dalla quale il
ricorrente comunque neppure pretende di provenire) nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese.
7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però
4manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, questo Tribunale osserva
che il ricorrente non ha contestato, con argomenti o mezzi di prova concludenti, la
valutazione dell'UFM d'inverosimiglianza manifesta delle dichiarazioni decisive
rese. Non lo soccorre, in tale ambito, la generica allegazione ricorsuale secondo
cui "dal mio racconto emergono degli indizi di persecuzione non manifestamente
infondati", le sue dichiarazioni decisive esaurendosi in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza
per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Inoltre, non è dato
presumere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che il ricorrente non
possa ottenere in patria un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi (come preteso per la prima volta in
sede di ricorso).
7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Moldova – che non è caratterizzata
da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale – non costituisce un elemento che
giustifichi di per sé un esame di merito della domanda d'asilo di cui trattasi.
7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una
certa esperienza lavorativa e, oltre alla lingua moldava, conosce pure molto bene il
rumeno ed abbastanza bene il russo. Inoltre, e a prescindere dalla genericità degli
indicati problemi di salute ([...]), non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure ed i medicamenti eventualmente a
lui indispensabili, fermo restando che solo malattie gravi che richiedono
5necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono, se del caso,
giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24). Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente neppure ha preteso che il suo
stato di salute s'opporrebbe alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento.
L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti
per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Moldova.
10.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico
s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure
considerarsi possibile.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12.
12.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a B.________ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: