B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2574/2014
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Thomas Wespi,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…) e i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal sig. AH.__________,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata; decisione dell'UFM del 1° maggio 2014 / N […].
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Fatti:
A.
In data 2 gennaio 2012, il sig. AH._______ (di seguito AH), cittadino eri-
treo residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria, ha i-
noltrato all'UFM una domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entra-
ta in Svizzera in favore della moglie e i suoi due figli attualmente residenti
in Sudan.
B.
Con scritto del 18 settembre 2012, AH ha sollecitato all'UFM una decisio-
ne in merito alla succitata domanda d'asilo dall'estero.
C.
Con scritto del 26 settembre 2012, l'UFM ha confermato ad AH la possibi-
lità di presentare una domanda d'asilo e di autorizzazione d'entrata in
Svizzera per conto della moglie e dei figli. Tuttavia, la medesima autorità,
ha reso attento AH sulla necessità di produrre una procura in suo favore
firmata dalla moglie. Nel contempo il medesimo Ufficio ha informato AH
che l'Ambasciata svizzera a Khartoum (Sudan) non sarebbe stata in gra-
do di procedere all'audizione dei richiedenti l'asilo per mancanza di capa-
cità. Visto quanto precede l'UFM ha invitato la moglie ad esporre per
iscritto i propri motivi d'asilo.
D.
A complemento della succitata domanda d'asilo, AH ha trasmesso
all'UFM la copia del certificato di nascita e della carta d'identità della mo-
glie e dei figli, nonché la copia del certificato di matrimonio.
E.
Con scritto del 27 maggio 2013, AH ha nuovamente sollecitato l'autorità
inferiore in merito alla domanda d'asilo in oggetto, egli ha altresì allegato
un fax relativo alle informazioni personali dei richiedenti e i loro motivi
d'asilo oltre ad una procura sottoscritta dalla moglie anch'essa inviata via
fax.
F.
Con scritto del 24 marzo 2014, l'UFM ha comunicato al rappresentante
dei richiedenti che la documentazione inviata non soddisfaceva le condi-
zioni giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. Tale autorità ha pertanto
invitato AH ad inviarle, entro il 25 aprile 2014, una richiesta d'asilo perso-
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nale della moglie oltre ad una procura, in originale, firmata da quest'ulti-
ma.
G.
In data 10 aprile 2014, AH ha trasmesso all'UFM una procura firmata dal-
la moglie in originale oltre alla ricevuta postale dalla quale si evince che
tale procura è stata effettivamente spedita dalla moglie.
H.
Con decisione del 1° maggio 2014, notificata al rappresentante dei richie-
denti il 5 maggio 2014, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'a-
silo in oggetto. In particolare l'autorità inferiore ritiene che i richiedenti non
si siano manifestati personalmente e che dalla documentazione trasmes-
sa non emergerebbe la chiara volontà di questi ultimi di depositare una
domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, secondo l'UFM, non ci sa-
rebbe una valida domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi.
I.
In data 12 maggio 2014 AH ha presentato ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione
dell'UFM del 1° maggio 2014. Quest'ultimo contesta all'UFM di non averlo
debitamente informato del fatto che egli non avrebbe potuto presentare
una domanda d'asilo in favore della moglie e dei figli nonché delle conse-
guenze a cui sarebbe andato incontro non rispettando i criteri imposti
dall'autorità inferiore. Occorrerebbe infatti anche tenere conto del fatto
che egli non comprenderebbe il tedesco e, pertanto, non avrebbe capito
quanto richiestogli dall'UFM. Il ricorrente ritiene comunque che la volontà
della moglie di chiedere protezione in Svizzere sarebbe emersa chiara-
mente nel corso della procedura e che, pertanto, la decisione contestata
sarebbe viziata da formalismo eccessivo. In considerazione di quanto
precede, AH ha chiesto l'annullamento della decisione dell'UFM e il rinvio
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli ha altresì pre-
sentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protesta-
te spese e ripetibili.
J.
Con ordinanza del 22 maggio 2014, il Tribunale ha esentato i ricorrenti
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese proces-
suali e trasmesso una copia del ricorso all'UFM invitando quest'ultima au-
torità a trasmettere, entro il 6 giugno 2014, delle osservazioni in merito.
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K.
Con scritto del 6 giugno 2014, l'UFM ha chiesto ed ottenuto una proroga
del termine sino al 13 giugno 2014.
L.
Con osservazioni del 12 giugno 2014, l'UFM ha rilevato che il ricorso non
presenterebbe alcun fatto o prova rilevante. Tale autorità ha inoltre osser-
vato che il rappresentante dei ricorrenti si sarebbe rivolto più volte
all'UFM in lingua tedesca e che il medesimo non avrebbe mai contestato
l'utilizzo di tale lingua da parte dell'UFM nel corso della procedura. L'auto-
rità inferiore contesta pertanto la tesi del ricorrente secondo cui non sa-
rebbe stato debitamente informato circa la procedura da seguire.
M.
In data 2 luglio 2014, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza al rap-
presentante dei ricorrenti le succitate osservazioni dell'UFM.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed.,
Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche
urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012
alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il
29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Tuttavia,
giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate
all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette
dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.
Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni di-
chiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizze-
ra una protezione contro le persecuzioni.
L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace
di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente
personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre
parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga
chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti perso-
nalmente all'autorità svizzera.
Il Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è la possibilità di sanare
un eventuale vizio nel corso della procedura di prima istanza, per esem-
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pio tramite una presa di posizione scritta di proprio pugno, o perlomeno
firmata, relativa ai propri motivi d'asilo o tramite risposte ai quesiti posti
dell'UFM redatte personalmente (cfr. ibidem).
5.
Nel caso di specie AH, il 2 gennaio 2012, ha introdotto una domanda d'a-
silo in favore della moglie e dei due figli. In tale allegato AH ha spiegato i
motivi per cui la moglie e i figli avrebbero dovuto lasciare l'Eritrea nonché
l'attuale situazione in cui si troverebbero in Sudan. Tale scritto, come giu-
stamente rilevato dall'UFM in corso di procedura, non essendo stato re-
datto direttamente dalla moglie e nemmeno corredato da una procura sot-
toscritta dalla medesima, non può essere considerato una valida doman-
da d'asilo ai sensi della legge e della succitata giurisprudenza.
Occorre pertanto valutare se il succitato vizio formale è stato sanato dalla
successiva documentazione trasmessa dal rappresentante dei ricorrenti.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella propria deci-
sione, il Tribunale è dell'avviso che la successiva documentazione tra-
smessa da AH all'UFM sia sufficiente a provare l'intenzione dei propri
rappresentati di chiedere protezione alla Svizzera contro le asserite per-
secuzioni.
Nello specifico, il rappresentante dei ricorrenti ha inizialmente trasmesso
all'UFM una procura del 22 ottobre 2012 firmata dalla moglie e le infor-
mazioni richieste dall'UFM circa i dati personali dei richiedenti ed i motivi
d'asilo. Entrambi i documenti, redatti in lingua inglese, risultano essere
stati inviati via fax ad AH da un numero straniero, verosimilmente di un
paese africano. Già per questo motivo si può escludere che tali scritti sia-
no stati confezionati dal rappresentante mentre risulta plausibile che gli
stessi provengano direttamente dalla moglie di quest'ultimo. Gli ulteriori
documenti sembrano confermare tale ipotesi. Infatti, in seguito alle ulte-
riori richieste dell'autorità inferiore, AH ha trasmesso a quest'ultima, in da-
ta 10 aprile 2014, una nuova procura, sostanzialmente uguale a quella
precedentemente inviata via fax, ma firmata in originale dalla moglie. Egli
ha altresì allegato la ricevuta postale dalla quale si evince chiaramente
che tale procura è stata inviata dalla richiedente da Khartoum (Sudan),
ciò che toglie ogni dubbio in merito alla provenienza dei summenzionati
scritti.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che dagli elementi presenti
agli atti emerga in maniera sufficientemente chiara la volontà dei ricorrenti
di chiedere protezione alle autorità svizzera. In questo senso si fa rilevare
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che la procura agli atti specifica esplicitamente che la stessa è stata con-
fezionata per rappresentare la ricorrente nell'ambito della procedura d'asi-
lo avverso l'UFM, circostanza questa che già di per sé lascia intendere la
volontà della mandante di intraprendere una procedura d'asilo in Svizze-
ra. Per quanto concerne lo scritto relativo alle informazioni personali rela-
tive ai richiedenti e ai loro motivi d'asilo, sebbene non firmato, si osserva
che il medesimo è stato inviato via fax contemporaneamente alla prima
procura trasmessa all'UFM la quale, come visto, è successivamente stata
confermata da quella inviata in seguito in originale e, pertanto, si evince
anche in questo caso che tale scritto proviene effettivamente dalla richie-
dente. In ragione di quanto precede, bisogna concludere che la medesi-
ma si è manifestata personalmente nei confronti delle autorità svizzere.
Di conseguenza, il ricorso del 12 maggio 2014 deve essere accolto e la
decisione dell'UFM del 1° maggio 2014 annullata. Gli atti sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore la quale è invitata ad entrare nel merito della
domanda d'asilo in oggetto.
6.
6.1 Visto l’esito del gravame, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è
pertanto divenuta priva di oggetto.
6.2 Essendo i ricorrenti rappresentati da un membro della loro famiglia, il
quale è intervenuto personalmente e a titolo gratuito, e che nulla permette
di ritenere che quest'ultimo abbia dovuto sostenere delle spese indispen-
sabili e relativamente elevate, non viene attribuita alcuna indennità
(cfr. art. 64 cpv. 1 PA).
7.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato dal ri-
chiedente in cerca di protezione, di conseguenza non può essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federa-
le (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione del 1° maggio 2014 è annullata e gli atti
di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'UFM.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: