B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2574/2015
Sen t en z a d e l l ' 11 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 aprile 2015 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
30 agosto 2014;
lo stralcio della suddetta domanda d'asilo del 22 settembre 2014 a seguito
della dichiarazione di ritiro della domanda firmata dall'interessato il 1° set-
tembre 2014 (cfr. atto A4/1);
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 17 feb-
braio 2015;
i verbali d'audizione del 6 marzo 2015 (di seguito: verbale 1) e del
3 aprile 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 15 aprile 2015, notificata al richiedente
il giorno stesso (cfr. atto B32/1);
il ricorso del 24 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 27 aprile 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino tunisino e di aver vissuto dall'infanzia fino all'espatrio in
Tunisia a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 seg.);
che sarebbe espatriato poiché avrebbe paura di subire delle ritorsioni da
parte del fratello della sua fidanzata dopo che il richiedente lo avrebbe ag-
gredito allorquando sorpreso in compagnia della fidanzata nonostante l'ac-
cordo di potersi incontrare con lei solo una volta concluso il matrimonio (cfr.
verbale 1, pagg. 9-11 e verbale 2, pag. 3);
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che in particolare il richie-
dente non avrebbe dettagliato minimamente le sue dichiarazioni circa la
relazione avuta con la sua fidanzata; che si sarebbe contraddetto sul luogo
del primo incontro con la sua fidanzata, sull'indicazione della dimora della
stessa come pure sul luogo del suo soggiorno dopo l'aggressione ai danni
del fratello della fidanzata;
che pertanto la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento la SEM ha
aggiunto che circa la terapia di disintossicazione da sostanze stupefacenti
iniziata in Svizzera, lo stesso avrebbe la possibilità di richiedere un aiuto al
ritorno per motivi di salute; che inoltre, qualora fosse necessario, una volta
rientrato in Tunisia potrebbe rivolgersi alle strutture mediche ivi a disposi-
zione;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, avrebbe fornito
un resoconto dettagliato circa la relazione con la sua fidanzata; che non
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avrebbe potuto indicare certi dettagli in quanto la sua religione gli impor-
rebbe pudore e riservatezza; che le ulteriori contraddizioni rilevate sareb-
bero state causate dall'effetto dei farmaci che non gli avrebbero permesso
di ricordare con precisione gli eventi vissuti durante l'audizione sulle gene-
ralità;
che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile a causa di problemi di salute giacché sarebbe impossibile prose-
guire nel Paese d'origine la terapia di disintossicazione attualmente in
corso;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell'asilo oppure la trasmis-
sione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione; che in via sus-
sidiaria ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha al-
tresì chiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria,
nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
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chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi
consistenti, sostanziati, plausibili e coerenti;
che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da impor-
tanti contraddizioni; che anzitutto il ricorrente ha allegato che dopo aver
aggredito il fratello della fidanzata si sarebbe recato a casa di un amico a
C._______, mentre in un secondo tempo ha localizzato la casa dell'amico
a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che tali località per
sua stessa ammissione non sarebbero nemmeno confondibili in quanto la
prima sarebbe una città vicino alla capitale e la seconda sarebbe un viale
della capitale (cfr. verbale 2, pag. 8); che pertanto mal si comprende come
abbia potuto confondere il nome della località nella quale avrebbe soggior-
nato per quasi un mese prima dell'espatrio; che altresì, si è contraddetto
sul luogo in cui avrebbe conosciuto la sua attuale fidanzata, indicando in
un primo tempo una sala da tè a C._______ per poi indicare un'altra località
di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 11); che oltretutto
ha indicato che avrebbe cominciato la relazione con la sua fidanzata il 2010
oppure il 2011 e che il ricordo più intenso di un momento passato con lei
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sarebbe il periodo dopo essere uscito di prigione per l'ultima volta, ossia il
2008 oppure 2009 secondo le divergenti versioni
(cfr. verbale 1, pagg. 10 seg. e verbale 2 , pagg. 3 e 11); che tale lampante
contraddizione come pure le contraddizioni testé esposte insinuano seri
dubbi sull'effettiva esistenza della relazione amorosa e dell'allegato motivo
di fuga; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione della SEM;
che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le
varie contraddizioni rilevate sarebbero da imputare all'effetto dei farmaci
assunti durante la prima audizione; che il Tribunale constata che in occa-
sione dell'audizione federale il ricorrente stava assumendo gli stessi far-
maci assunti nel periodo in cui ha avuto luogo l'audizione sulle generalità
(cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.); che sia come sia nel ricorso non è riuscito a
giustificare in maniera convincente le contraddizioni rilevate nella decisione
impugnata;
che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che inoltre, la situazione vigente in Tunisia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che in aggiunta il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che circa i suoi problemi di tossicodipendenza il Tribunale ritiene che l'in-
sorgente potrà continuare in patria la terapia di disintossicazione comin-
ciata in Svizzera oppure rivolgersi a cliniche competenti nel Paese d'ori-
gine;
che peraltro, come indicato dalla SEM, egli ha la possibilità di richiedere un
aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
che di conseguenza la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: