Corte IV
D-2585/2007
{T 0/2}
Sentenza del 25 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Walter Lang
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 2 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l'11 marzo 2007. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15
e del 22 marzo 2007), d'essere espatriato per sottrarsi ad un conflitto con gli
abitanti del villaggio di B._______ in relazione ad un terreno della famiglia da
questi rivendicato. Detto conflitto sarebbe già costato la vita ai suoi genitori e al
loro avvocato.
B. Il 2 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 4 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto la
concessione dell'asilo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il rifiuto dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti decisivi durante l'audizione federale diretta
del 22 marzo 2007 costituisce una grave violazione del dovere di collaborare,
legittimante una decisione di non entrata nel merito della sua domanda. In
sostanza, il richiedente ha rifiutato d'essere interrogato perché l'interprete non era
di suo gradimento, ma senza che vi fossero dei motivi obiettivi – per esempio la
presenza di un team maschile per delle persecuzioni di natura sessuale – che
rendessero indispensabile la sostituzione dell'interprete di sesso femminile. In altri
termini, senza motivi plausibili e validi non può essere preteso il cambiamento
3dell'interprete. Peraltro, e ritenuto che l'interessato si è reso colpevole di una
violazione grave del suo obbligo di collaborare, non v'è motivo di ritenere che
sussistano degli impedimenti alla pronuncia dell'allontanamento e dell'esecuzione
dell'allontanamento. A titolo pregiudiziale, ha comunque rilevato che le allegazioni
decisive presentate sono, da un lato, vaghe e, dall'altro lato, irrilevanti in materia
d'asilo.
4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che i tentativi d'appianare la lite in relazione alla
proprietà di un terreno della sua famiglia sono stati infruttuosi. Di qui la necessità
di lasciare il suo Paese d'origine e di chiedere l'asilo.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se
il richiedente si rende colpevole di una violazione grave del suo dovere di
collaborare.
6. Secondo la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA), una violazione grave del dovere di collaborare sussiste unicamente
allorquando siffatta violazione impedisce l'esecuzione di un determinato atto
procedurale già concretamente previsto; l'impossibilità solo teorica d'effettuare un
atto non è sufficiente (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 19). L'obbligo di collaborare implica
la partecipazione attiva del richiedente l'asilo all'accertamento dei fatti. Tale
partecipazione comprende la sua presenza alle audizioni durante le quali è tenuto
ad esporre le ragioni che l'hanno indotto a domandare l'asilo (GICRA 2000 n. 8
consid. 7a pag. 69).
7. Questo Tribunale rileva che nel ricorso l'insorgente non contesta la decisione
impugnata con riferimento alla grave violazione dell'obbligo di collaborare, ma si
limita, in sostanza, a riproporre i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito dell'audizione
sommaria del 15 marzo 2007. Non v'è altresì motivo stringente per un intervento
d'ufficio da parte del TAF in merito alla ritenuta grave violazione dell'obbligo di
collaborare, considerato che il rifiuto del ricorrente d'esporre i suoi motivi d'asilo
nell'audizione del 22 marzo 2007 in presenza dell'interprete prescelto dall'UFM
non risulta essere stato fondato su motivi validi. Basti osservare che egli ha
dapprima chiesto la sostituzione dell'interprete perché donna (avrebbe voluto
esprimersi solo dinanzi ad un interprete uomo, mentre non lo disturbava il fatto che
la verbalizzante fosse una donna). Allorquando gli è stato fatto osservare che non
appariva motivo sufficiente per sostituire l'interprete e che se non avesse
collaborato sarebbe stata resa una decisione di non entrata nel merito,
l'interessato ha segnalato d'avere mal di testa e di non potersi sottoporre
all'audizione. Nel corso della medesima audizione del 22 marzo 2007, ha poi
indicato che se tutti i presenti avessero compreso la lingua inglese si sarebbe
potuto fare a meno dell'interprete, per poi osservare che comunque "il mio spirito,
subito, non ha accettato l'interprete". In siffatte circostanze, ed in assenza di una
specifica e motivata censura del ricorrente, la conclusione dell'UFM secondo cui il
comportamento dell'insorgente stesso costituisce una grave violazione dell'obbligo
di collaborare può essere tutelato, fermo restando che il rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente alla citata audizione non ha formulato
osservazione alcuna né riguardo all'apparente stato di salute dell'insorgente né ad
un'eventuale sua incapacità d'essere interrogato.
48. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10. Nella decisione impugnata, l'UFM ha analizzato, a titolo pregiudiziale, le
allegazioni decisive presentate dal ricorrente nella prima audizione del 15 marzo
2007, valutandole siccome vaghe e comunque irrilevanti. Anche da questo profilo,
in sede ricorsuale il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di
giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a quella di cui al
provvedimento litigioso. Egli si è limitato, in termini estremamente generici, a
riproporre nella sostanza il racconto presentato nella citata audizione. Quest'ultimo
s'esaurisce, tuttavia, in mere affermazioni di parte, generiche ed imprecise,
segnatamente sulla data della pretesa uccisione della madre, sull'identità
dell'avvocato di famiglia (che sarebbe poi stato ucciso) nonché della "gente" che
avrebbe rivendicato il suo terreno, e sulla causa promossa dinanzi ad un tribunale
in relazione al terreno rivendicato (per esempio non è stato in grado d'indicare
presso quale organo giudiziario è stata avviata la procedura). In simili circostanze,
non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) o l'art. 5 LAsi (principio
del non-refoulement).
11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce,
altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e
concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al
richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
11.1 Nel caso concreto, e per le ragioni indicate al considerando 10 del presente
giudizio, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di ritenere che il
ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un
trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli
non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e
concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo
d'esposizione personale in Nigeria ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali
disposizioni. Peraltro, le competenti autorità nigeriane avrebbero aperto dei
5procedimenti volti a identificare e sanzionare gli assassini dei suoi genitori, di
modo che non è dato genericamente presumere che il ricorrente non possa
ottenere in patria l'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo
nei suoi confronti da parte di terzi. Infine, giova precisare che ai sensi della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che
regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio
(GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg.).
11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione
dell’allontanamento del ricorrente è lecita.
12. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti ai sensi
dell'art. 14a cpv. 4 LDDS in caso di rimpatrio.
12.1 Va rilevato che in Nigeria non vige attualmente, come noto, una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti
connessi con le elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso
apprezzamento.
12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione e
dell'esperienza professionale. Inoltre, dalle carte processuali non emergono, né
sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare
alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una
prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato
reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine.
12.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita
pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.
13. L'insorgente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si
oppone al rientro in Nigeria, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure
considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
14. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata
(art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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