Corte IV
D-2590/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza dell'11 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker
Cancelliera Marisa Murray
A._______, B._______, e C._______, Montenegro,
Ricorrenti
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 6 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto
A. Il 26 febbraio 2007, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera
anche a nome e per conto dei suoi figli. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto
è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12 e del 28 marzo 2007), d'essere stata
minacciata e picchiata circa quattro anni fa in patria da un gruppo di persone del
Cossovo affinché consegnasse loro del denaro. Inoltre, avrebbero sparato a
D._______ e picchiato E._______. Dopo quattro mesi, avrebbe lasciato il
Montenegro per recarsi in F._______ dove avrebbe depositato una domanda
d'asilo. Dopo la reiezione della stessa, nel febbraio del 2007 avrebbe deciso di
venire direttamente in Svizzera.
B. Il 6 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso il Montenegro siccome
lecita, esigibile e possibile.
C. L'11 aprile 2007, gl'interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno
chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con
conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la
concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che non sono stati addotti motivi
che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di
3viaggio o d'identità. In particolare, gli interessati non avrebbero intrapreso nulla
alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'interessata, segnatamente in considerazione del fatto che ha saputo fornire
solamente una descrizione imprecisa delle persone che l'avrebbero minacciata
rispettivamente del momento in cui tali eventi si sarebbero realizzati. Infine,
secondo l'autorità inferiore non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, la ricorrente segnala che i certificati di nascita dei suoi figli le saranno
spediti dalla madre che si trova in F._______ ed un documento personale dal
fratello residente in Montenegro. Fa inoltre valere che in patria vive solo un fratello
e che non può dunque essere preteso che essa vi faccia ritorno con due figli a
carico, uno di soli G._______. Infine, e nonostante che il Montenegro sia
considerato una safe country dalle autorità svizzere, i cittadini d'etnia rom
continuerebbero ad esservi perseguitati dalle forze dell'ordine.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad
esibirli sin dal 26 febbraio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se la
ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi
tempestivamente dei documenti di tale natura (per sé e per i figli), questi tentativi
non avrebbero potuto avere esito favorevole, tanto più che in Montenegro risiede
ancora un suo fratello. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura
di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti non hanno addotto in sede di ricorso
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in
materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i
motivi indicati nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv.
3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). La ricorrente si è
altresì limitata a semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e
4concreto, sull'attualità delle minacce che sarebbero state proferite nei suoi
confronti circa quattro anni fa. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora essere
rilevato che non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed
imprecise, che non possa essere ottenuta in Montenegro un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
Inoltre, la sola appartenenza all'etnia rom non giustifica, di per sé, l'entrata nel
merito di una domanda d'asilo di richiedenti provenienti dal Montenegro. Da
quanto esposto, discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto
prive di fondamento le dichiarazioni decisive della ricorrente con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi.
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate (v. considerando
5.2 del presente giudizio), non emergono neppure elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dei ricorrenti medesimi (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4
5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Montenegro possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che i ricorrenti non hanno indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Montenegro non vige,
come noto, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre,
la ricorrente è giovane, oltre alla lingua rom conosce pure bene il serbo-croato, ed
in patria potrà contare sulla presenza perlomeno di un fratello. Peraltro, dalle carte
processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso,
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i
5presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per gli insorgenti di un adeguato reinserimento sociale in Montenegro.
5.4.4 Non risultano, infine, impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta
diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.4.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità d’esito
favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
5. Comunicazione:
- ai ricorrenti (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al H._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione: