Corte IV
D-2591/2007
{T 0/2}
Sentenza del 2 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Robert Galliker e Daniel Schmid
Cancelliere Marco Poretti
A._______, dichiaratasi _______ cittadina eritrea, alias B._______, _______, Etiopia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 10 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. La richiedente è giunta in Svizzera il _______ 2006 ed ha presentato una
domanda d’asilo il 12 marzo 2007. Ha dichiarato, per quanto qui di rilievo (cfr.
primo verbale d'audizione del 22 marzo 2007 e verbale d'audizione del 29 marzo
2007), di chiamarsi A._______ cittadina eritrea d'etnia _______. Avrebbe vissuto
ad C._______, con i genitori, fino al 1997/1998 (calendario europeo), poi – al loro
rientro forzato in Eritrea – con la D._______ fino alla partenza per l'Europa nel
mese d'ottobre 2006. A partire da giugno del 2005, sarebbe stata stuprata dal
fratello della D._______ e pure da altre due persone. A causa della sua origine
eritrea non sarebbe considerata cittadina etiope e, nella sostanza, non godrebbe
d'alcun diritto.
B. Nel corso dell'audizione del 29 marzo 2007, la richiedente è stata sentita pure
sull'identità fornita alla rappresentanza svizzera a E._______ che le ha poi emesso
un visto per la Svizzera. In tale occasione, la stessa si è presentata come
B._______, cittadina etiope, ed ha esibito, fra l'altro, un passaporto etiope recante
dette generalità. L'autorità inferiore l'ha informata che l'identità di cui alla
procedura per l'ottenimento di un visto sarebbe stata considerata quella
determinante.
C. Il 10 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessata
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
D. L'11 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della domanda d’asilo e, in via subordinata, qualora non potesse esserle
riconosciuta la qualità di rifugiata, l'ammissione provvisoria in Svizzera.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre
ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia
3d'asilo presentate dall'interessata. In particolare, quest'ultima avrebbe fornito date
divergenti in merito agli stupri che avrebbe subito, allegando dapprima d'essere
stata stuprata da due persone nel 2006/2007 per poi allegare che detta violenza
avrebbe avuto luogo pochi mesi dopo quello del giugno 2005. Secondo l'autorità
inferiore non sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente allega che la sua vera identità è quella presentata nella
domanda d'asilo in oggetto. Il passaporto utilizzato per lasciare _______ sarebbe
un falso, così come sarebbero false le generalità ivi riportate e il certificato di
matrimonio esibito all'Ambasciata svizzera ad E._______. Non potrebbe
presentare documenti ritenuto che, essendo nata in Etiopia, F._______ non
potrebbe procurarle documenti eritrei. Il "13 ottobre 1997" sarebbe stata stuprata
dal figlio della D._______, che avrebbe poi ulteriormente tentato d'abusare di lei.
All'incirca nel "gennaio del 1999" sarebbe stata violentata da amici del fratello
della D.______. Pure la situazione politica e sociale vigente in Etiopia
s'opporrebbe al rientro in detto Paese. Anche la rappresentante dell'istituzione di
soccorso presente all'audizione del 29 marzo 2007 avrebbe proposto l'entrata nel
merito della domanda d'asilo affinché fossero effettuati ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che, dagli atti di causa, non emergono
ragioni di seria consistenza giusta le quali dubitare delle generalità presentate
dalle ricorrente dinanzi all'Ambasciata svizzera d'E._______, le stesse essendo
state corroborate dall'esibizione di un passaporto, poi utilizzato anche per
legittimarsi alle autorità aeroportuali svizzere, e d'un certificato di matrimonio
etiopi. Certo, l'insorgente ha declinato delle nuove generalità in procedura d'asilo.
Sennonché, quest'ultima allegazione è inconsistente, esaurendosi la stessa in
mera affermazione di parte non corroborata dal alcun elemento della benché
minima consistenza. Basti rilevare che non è seriamente credibile che essa non
possa corroborare le nuove identità e cittadinanza mediante l'esibizione di
documenti di viaggio o d'identità, documenti che avrebbe avuto tutto il tempo di
procurarsi presso una rappresentanza eritrea all'estero, avendo inoltrato la sua
domanda d'asilo solo _______ mesi dopo essere giunta in Svizzera. Peraltro,
l'insorgente non ha fatto valere dei timori di persecuzioni statali in Eritrea. Inoltre,
l'allegato soggiorno illegale in Etiopia non è seriamente credibile perché
incompatibile con una scolarizzazione decennale, con lo svolgimento di un'attività
4lavorativa pluriennale _______ e l'effettuazione di _______ viaggi all'estero. Visto
quanto precede, questo Tribunale constata che non vi sono motivi per dubitare che
la reale identità dell'insorgente sia quella etiope.
7. Questo Tribunale osserva pure che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato un documento di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 12 marzo 2007. Non v’è altresì
ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per
procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero
potuto avere esito favorevole. Basti osservare che non si vede per quale motivo
non avrebbe potuto esibire il passaporto etiope utilizzato per giungere in Svizzera.
Inoltre, ritenuto che l'insorgente non ha fatto valere persecuzioni statali, avrebbe
potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una
rappresentanza all'estero del suo Paese d'origine per ottenere un documento ai
sensi di legge. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
8.
8.1 Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse
s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione
all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la
ricorrente non è stata, fra l'altro, neppure in grado d'indicare con la sufficiente
precisione se sia stata stuprata dal fratello della D._______ (versione della
procedura di prima istanza) oppure dal figlio della medesima (gravame). Infine,
l'essersi presentata alle autorità svizzere con due distinte identità e cittadinanze,
senza valide giustificazioni, è comportamento tale da compromettere la credibilità
dell'insorgente.
8.2 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle citate allegazioni decisive (v.
considerando 8.1 del presente giudizio), non v'è neppure necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della ricorrente
medesima.
8.3
8.3.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed
5immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 8.3.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che la ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari. In tale ambito, non la
soccorre neppure la generica osservazione della rappresentante dell'istituzione di
soccorso presente all'audizione del 29 marzo 2007, fermo restando che di fronte
ad allegazioni contraddittorie, non giustificate da validi motivi, riguardanti l'identità
e la cittadinanza non incombe di principio alle autorità d'effettuare d'ufficio delle
ulteriori indagini.
8.3.3 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Etiopia non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. La ricorrente è
giovane, ha un certa formazione ed esperienza professionale e non le devono
mancare i mezzi economici, ritenuto che dagli atti di causa risulta che ha effettuato
alcuni viaggi all'estero prima di giungere in Svizzera. Peraltro, non risulta che
soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), né
simili problemi sono stati fatti valere nel ricorso in esame. In siffatte circostanze,
l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia.
8.3.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, non emerge dagli atti di
causa alcun indizio giusta il quale, usando della dovuta diligenza, la ricorrente non
potrebbe procurarsi i documenti necessari al ritentro in Etiopia. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 8.3 del presente giudizio.
612. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione:
- alla ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al G._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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