Corte IV
D-2606/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 aprile 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2606/2008
Fatti:
A.
Il 3 marzo 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 21 marzo 2008 e del 14 aprile 2008), di avere
lasciato la Mongolia per salvare la vita del fratello. Il 24 novembre
2007, delle persone sarebbero venute a casa dell'interessata ed
avrebbero pestato e rapito il fratello. A causa delle proprie proteste,
l'interessata sarebbe stata violentata e minacciata da due uomini. In
seguito, il fratello sarebbe stato arrestato per un crimine che non
avrebbe commesso. Dopo la morte del padre, l'interessata sarebbe
riuscita ad ottenere un congedo di una settimana per il fratello.
Approfittando della libera uscita, avrebbero lasciato insieme il Paese
per recarsi in Svizzera.
B.
Il 21 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 23 aprile 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 29 aprile 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato la ricorrente a versare un
siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 9 maggio 2008, con comminatoria
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d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
E.
Il 5 maggio 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe
countries. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome non
credibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente, visto che quest'ultima avrebbe reso dichiarazioni
contraddittorie sui colloqui avuti con l'ispettore e sul viaggio tra la
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prigione ed il cimitero. Inoltre, la vendita della proprietà del padre nel
breve tempo asserito dalla ricorrente non sarebbe credibile. Anche se
le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito allo stupro subito non
potrebbero essere ritenute a priori inverosimili, l'autorità inferiore
dubita però che l'episodio di violenza sia legato all'incarcerazione ed
alla liberazione del fratello. Infine, dagli atti non risulterebbero indizi
che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv.
2 lett. a LAsi.
5.
Nel gravame, la ricorrente contesta la presunzione d'assenza di
persecuzioni in Mongolia. La storia del fratello mostrerebbe che la
Mongolia non è un paese sicuro. Maltrattamenti e torture sarebbero
sistematici nelle stazioni di polizia e nelle prigioni (richiamati in
proposito, i rapporti di Amnesty International del 2006 e del US State
Department del 6 marzo 2007). Inoltre, la libertà d'espressione
sarebbe fortemente limitata. Infine, dopo l'audizione sui motivi d'asilo,
la rappresentante dell'opera di assistenza avrebbe sottolineato nel
proprio rapporto la necessità di ulteriori chiarimenti riguardo alla
qualità di rifugiata ed ad un'eventuale rimpatrio.
6.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
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7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
ancora rilevare che la ricorrente ha affermato di essere espatriata per
timore di perdere il fratello dopo avere già perso il padre (cfr. verbale
d'audizione del 21 marzo 2008 pag. 5). Inoltre, invitata ad esprimersi a
proposito di un rimpatrio nel Paese d'origine, la richiedente ha asserito
di temere una punizione per non avere rispettato le condizioni
impostale come garante durante il congedo del fratello (cfr. verbale
d'audizione del 14 aprile 2008 pag. 11). La ricorrente si limita, altresì,
a pure congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto,
sull'impossibilità d'ottenere un equo processo in patria. Non v'è, infatti,
ragione di ritenere che non possa ricevere un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da
parte di terzi rispettivamente non possa beneficiare di un equo
processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per
ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi
enumerati all'art. 3 LAsi. Non appare soccorrere, altresì, all'insorgente
la generica allegazione da parte della rappresentante dell'istituzione di
soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo del 14 aprile 2008,
secondo la quale sussistono nel caso di specie degli indizi di
persecuzione che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti al fine
d'accertare la qualità di rifugiata e l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento. Per conseguenza, l'UFM
rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato
che non sussistono indizi di persecuzione.
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8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale (cfr.
verbale d'audizione del 14 aprile 2008 pag. 4) e non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
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8.5 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
5 maggio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 5 maggio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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