B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2608/2011
S e n t e n z a d e l 2 4 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Gérald Bovier,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti A._______, nato il (...),
Iran,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è nato a B._______ nel
governatorato del Kurdistan iraniano, dove avrebbe risieduto fino al (...).
Dopo aver vissuto fino al (...) in Iraq a C._______ nel Kurdistan iracheno,
si sarebbe recato in Turchia per alcuni mesi prima di giungere in Svizzera
il (...) dove ha depositato la domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del
17 aprile 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere fuggito per il timore di subire persecuzio-
ni da parte delle autorità iraniane a causa di attività svolte in seno al parti-
to Komala con sede nel Kurdistan iracheno (cfr. verbale 1, pag. 5 e verba-
le d'audizione del 15 luglio 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 11).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– un'intervista del richiedente pubblicata nel giornale del partito Komala;
– un articolo concernente la scuola del partito Komala;
– una copia della sentenza di condanna pronunciata dalle autorità ira-
niane nei confronti di tre persone che hanno collaborato con il partito
Komala;
– una chiave USB contenente l'intervista e l'articolo sopraccitato, oltre
che due numeri completi del giornale del partito, come pure delle fo-
tografie del ricorrente in seno al partito Komala;
– delle fotografie che ritraggono l'insorgente nell'ambito delle sue attività
in seno al partito;
– un CD-Rom contenente un filmato sul partito Komala;
– due carte di legittimazione del decimo e undicesimo congresso del
partito Komala;
– una tessera di Peshmerga;
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– la carta d'identità iraniana;
– una copia della carta d'identità della moglie;
– un certificato di membro del partito Komala;
– un atto di matrimonio celebrato dal partito Komala;
– cinque ordini di missione del partito Komala;
– una carta militare iraniana.
B.
Con decisione dell'8 aprile 2011, notificata al richiedente in data
11 aprile 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata
domanda di asilo giusta l'art. 54 della legge federale sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) riconoscendogli la qualità di rifugiato
giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento dell'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto inammissibile
l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria.
C.
In data 5 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
6 maggio 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asi-
lo. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spe-
se e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 17 maggio 2011, ha informato il ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro-
cedura e si è riservato di decidere in prosieguo di procedura sull'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali.
E.
Il 1° luglio 2011 (data d'entrata: 4 luglio 2011), il ricorrente ha inviato a
codesto Tribunale la traduzione in lingua italiana di una parte della sen-
tenza della giustizia iraniana versata agli atti come mezzo di prova nella
procedura di prima istanza.
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F.
Il Tribunale, con ordinanza del 6 luglio 2011, ha invitato l'UFM a presenta-
re una risposta al ricorso come pure allo scritto del 1° luglio 2011 nonché
al relativo allegato entro il 27 luglio 2011.
G.
Con risposta del 12 luglio 2011, l'UFM ha rinviato ai considerandi della
propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo al ricorrente stata ri-
conosciuta la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria, og-
getto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pro-
nuncia dell'allontanamento.
4.
4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre-
giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive-
nuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la
partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese
le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o
il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore
fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1).
Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo sog-
gettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la
concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammis-
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sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1
consid. 6.1). Per l'applicazione dell'art. 54 LAsi in caso di attività politiche
svolte in esilio, è determinante accertare che le autorità del Paese d'origi-
ne percepiscano il comportamento all'estero del richiedente come antina-
zionale e, pertanto, l'interessato deve avere il timore fondato di subire
pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi qualora rientrasse al suo Paese d'origine. Il
motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha
portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo
o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA
1995 n. 7 consid. 8; Messaggio del Consiglio federale del
4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché
alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domici-
lio degli stranieri [FF 1996 II 73]). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il
cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi
esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fu-
ga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di ri-
fugiato (cfr. ibidem).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto i seguenti fatti: il richie-
dente, di etnia curda e proveniente da una famiglia di cui diversi membri
sarebbero attivi politicamente, avrebbe simpatizzato per il partito Komala.
Nell'autunno del (...) avrebbe lasciato l'Iran a destinazione di C._______
con l'intenzione di unirsi al partito Komala su suolo iracheno. Dopo esser-
si annunciato all'autorità del partito, sarebbe stato trasferito al centro di
formazione D._______ a E._______ nel Kurdistan iracheno, dove avreb-
be seguito diversi addestramenti per diventare Peshmerga. Dopo tre anni
sarebbe stato nominato responsabile di sezione e assegnato al servizio di
protezione. Qualche tempo dopo sarebbe stato chiamato a dirigere la
scuola D._______ e ad organizzare attività propagandistiche in Iran. A
questo scopo avrebbe effettuato diverse incursioni su territorio iraniano.
In questi anni sarebbe stato informato da parenti che diversi membri della
sua famiglia, in particolare sua madre, avrebbero subito pressioni per via
del suo impegno politico. Per porre fine a tali pressioni e per delusione
nei confronti del suo impegno politico, nel novembre (...) avrebbe deciso
di lasciare il Komala.
5.2. L'UFM ha considerato che le dichiarazioni dell'interessato non con-
terrebbero nessuno elemento o indizio concreto atto a dimostrare che
prima di lasciare l'Iran, alla fine del (...), egli avrebbe subito o temuto di
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subire pregiudizi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugia-
to. Pertanto, nel (...), nel momento in cui il richiedente avrebbe lasciato l'I-
ran, lo stesso non sarebbe stato esposto a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi.
Tuttavia, l'UFM ha considerato, dopo esame degli atti e ritenute le circo-
stanze del caso individuale, che con l'entrata nel partito Komala nel (...) il
profilo dell'interessato sarebbe atto ad attirare l'attenzione delle autorità
iraniane in caso di un suo ritorno al Paese d'origine. Per il che, gli ele-
menti decisivi per il riconoscimento della qualità di rifugiato sarebbero in-
tervenuti dopo la partenza del richiedente e sarebbero considerati come
motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Di conse-
guenza, le dichiarazioni dello stesso soddisferebbero le condizioni richie-
ste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi,
tuttavia non gli sarebbe concesso l'asilo a causa della presenza di un mo-
tivo d'esclusione.
5.3. Con ricorso l'insorgente ha contestato l'applicazione dell'art. 54 LAsi
in quanto già prima della sua partenza dall'Iran nel (...) avrebbe svolto al
Paese d'origine attività rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato. Inoltre dopo la sua prima partenza dal Paese d'origine egli avrebbe
fatto rientro numerose volte in Iran, dove sarebbe stato esposto a pregiu-
dizi giusta l'art. 3 LAsi.
Per quanto concerne i motivi d'asilo creatisi prima del (...), l'insorgente ha
allegato d'essere stato oggetto di trattamenti persecutori in ragione delle
sue convinzioni politiche. Egli sarebbe stato escluso dalla quinta classe
scolastica ed avrebbe subito pressioni affinché aderisse al partito al
potere. Inoltre, durante il servizio militare avrebbe subito delle pressioni
tali da spingerlo ad unirsi al partito Komala e diventare Peshmerga. Le
attività politiche quale simpatizzante del partito Komala svolte su suolo
iraniano prima del (...) sarebbero state svolte tra la sua cerchia d'amici e
conoscenti. Già in tale momento il ricorrente avrebbe attirato l'attenzione
delle autorità iraniane. Infatti, una settimana dopo la sua partenza per
l'Iraq, agenti dell'Ettelaat si sarebbero presentati alla dimora della madre
dell'insorgente con l'intento di ottenere delle informazioni e informandola
di sapere che il figlio si sarebbe unito al partito Komala. Pertanto le
condizioni necessarie per adempiere la qualità di rifugiato giusta l'art. 3
LAsi sarebbero date già prima della partenza dall'Iran nel (...).
L'insorgente ha indicato inoltre che l'UFM avrebbe stabilito temporalmen-
te il suo espatrio nel (...) e non avrebbe dunque tenuto conto delle sue at-
tività politiche svolte dopo il (...) su suolo iraniano. Già nell'audizione fede-
rale egli avrebbe indicato che dopo il (...) avrebbe svolto delle attività le-
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gate al partito Komala su suolo iraniano. Nel ricorso egli ha aggiunto che
tra il (...) ed il (...) vi sarebbe rientrato per una decina di volte, restandovi
per periodi fino ad un mese, dove avrebbe svolto attività politiche. La sen-
tenza versata agli atti rivestirebbe dunque un'importanza decisiva: la sen-
tenza di condanna del Tribunale iraniano concernerebbe tre persone che
avrebbero aiutato l'insorgente allorquando si sarebbe trovato su suolo i-
raniano nel (...). Il ricorrente ha indicato che all'epoca di tali fatti, egli in
compagnia di altri tre Peshmerga si sarebbe recato di nascosto su suolo
iraniano per incontrarsi con simpatizzanti del partito che risiederebbero
stabilmente in Iran. A tale scopo il gruppo di Peshmerga si sarebbe sud-
diviso in due gruppi giungendo nella zona di B._______ e spostandosi di
notte e dormendo da simpatizzanti. Avendo ricevuto la notizia che gli a-
genti dell'Ettelaat avrebbero cercato simpatizzanti del partito Komala, l'in-
sorgente ed un altro Peshmerga si sarebbero nascosti sulle montagne i-
raniane del Kurdistan, mentre gli altri due Peshmerga si sarebbero na-
scosti sulle montagne irachene del Kurdistan. La sentenza condannereb-
be tre persone per il loro aiuto al partito Komala. Si tratterebbe di
F._______, sposato con la sorella della moglie di un dei due Peshmerga
dell'altro gruppo; di G._______ e di H._______, fratello del Peshmerga
che avrebbe accompagnato il ricorrente. Nella sentenza risulterebbe che i
tre simpatizzanti, sarebbero stati ritenuti colpevoli, tra l'altro, di aver aiuta-
to A._______ durante la sua permanenza a B._______. Tale sentenza
dimostrerebbe che lo stesso avrebbe svolto su suolo iraniano attività tali
da destare un interesse notevole da parte dell'autorità iraniana e conse-
guentemente, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato per attività
svolte al Paese d'origine.
Avendo la qualità di rifugiato per essere esposto a pregiudizi giusta l'art. 3
LAsi per attività politiche svolte al Paese d'origine ed in assenza di motivi
d'esclusione gli si dovrebbe concedere l'asilo.
6.
Questo Tribunale osserva che l'UFM, a torto, ha negato la concessione
dell'asilo al ricorrente stabilendo erroneamente come adempiute le condi-
zioni d'applicazione dell'art. 54 LAsi relativo ai motivi soggettivi insorti do-
po la fuga.
Il momento decisivo per statuire sulla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi
di un richiedente l'asilo non è la situazione creatasi al momento dell'espa-
trio, bensì la situazione al momento della decisione sulla domanda d'asi-
lo. Pertanto anche al richiedente l'asilo che ha motivi soggettivi insorti do-
po la fuga giusta l'art. 54 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origi-
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ne o di provenienza oppure per il comportamento dopo la partenza, si de-
ve riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1).
Al momento attuale, e come accertato dall'UFM, il ricorrente adempie le
condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Tuttavia, l'UFM
ha analizzato la qualità di rifugiato del ricorrente esclusivamente in rela-
zione alle attività politiche svolte dallo stesso in esilio tralasciando di valu-
tare se in occasione del rientro in Patria del ricorrente, e segnatamente
l'ultima volta che è espatriato, sussistessero già motivi atti a riconoscergli
la qualità di rifugiato.
Nel (...) l'insorgente lascia per la prima volta l'Iran alla volta dell'Iraq dove
si unisce al partito Komala e diventa Peshmerga. Il fratello del ricorrente,
I._______ (N [...]), il quale ha ottenuto l'asilo in Svizzera con decisione del
10 ottobre 2008, è stato fermato e torturato in Iran a due riprese nel (...) e
nel (...) perché sospettato di collaborare con il partito avendo un fratello,
ossia il qui ricorrente, attivo per l'opposizione politica (cfr. N [...],
act. A 8/23, pagg. 11 seg.). Ritenuto tale accertamento dei fatti, si può
dunque stabilire che dal (...) il ricorrente aveva il timore fondato di subire
delle persecuzioni. Orbene, come accertato dall'UFM e allegato
dall'insorgente e specificato nell'atto ricorsuale, tra il periodo del (...) ed il
(...) si sarebbe recato più volte illegalmente su suolo iraniano a svolgere
delle missioni di tipo organizzativo e di propaganda per il partito (cfr.
verbale 2, pagg. 5 e 10; ricorso, pag. 3). Soltanto quando è divenuto
responsabile dell'organizzazione del partito all'interno dell'Iran, non gli è
più stato permesso di recarsi in Iran viste le informazioni di cui era in
possesso (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.).
In altre parole si può partire dal presupposto che l'insorgente è divenuto
d'interesse delle autorità iraniane a partire al più tardi dal (...), ovvero il
momento in cui il fratello subiva persecuzioni su suolo iraniano. Da quan-
to si evince dagli atti, dai mezzi di prova come pure dall'atto ricorsuale, il
ricorrente tra il (...) ed il (...) ha svolto attività politiche su suolo iraniano.
Pertanto, svolgendo le attività politiche non soltanto in esilio bensì anche
fisicamente sul territorio iraniano, le condizioni dell'art. 54 LAsi non pos-
sono nella fattispecie essere date.
Visto quanto precede, può rimanere aperta la questione dell'autenticità
della sentenza allegata, la quale condannando tre suoi colleghi che lo
avrebbero aiutato nella clandestinità in Iran durante le sue attività
politiche allorquando si trovava in Iran nel (...), non farebbe che
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Pagina 10
confermare il suo timore fondato d'essere esposto a delle persecuzioni su
suolo iraniano.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globa-
le delle allegazioni presentate, questo Tribunale ritiene che il timore d'es-
sere esposto ad una persecuzione futura non si basi, come ritenuto
dall'UFM, su motivi soggettivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi,
bensì su motivi insorti prima del suo definitivo espatrio a causa delle atti-
vità politiche d'opposizione al governo svolte su suolo iraniano.
7.
Da quanto precede, ne consegue che la decisione impugnata viola il dirit-
to federale avendo l'UFM erroneamente concesso la qualità di rifugiato
all'insorgente in base a motivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Il ricorso
va quindi accolto. I punti 2-7 del dispositivo della decisione impugnata
sono annullati e all'autorità inferiore è richiesto d'accordare l'asilo in Sviz-
zera al ricorrente (art. 49 LAsi).
Inoltre, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino
un'esclusione dell'insorgente dalla qualità di rifugiato o dall'asilo, giusta
l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30) rispettivamente l'art. 53 LAsi. Al ricorrente deve
essere pertanto confermata la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
Avendo il Tribunale riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi originari
avvenuti al più tardi nel 1998, codesto Tribunale può esimersi da stabilire
se al momento del primo espatrio nel 1996 sussistevano già motivi d'asilo
a titolo originario, in quanto tale questione è irrilevante per l'esito della
presente procedura d'asilo.
8.
8.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
8.2. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1-3 PA).
8.3. La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
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21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante l'insorgente rap-
presentato abbia protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha
presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14
cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio
dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.– (art. 14 cpv. 2,
art. 8 ed art. 10 TS-TAF).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. I punti 2-7 del dispositivo della decisione dell'UFM
dell'8 aprile 2011 sono annullati. All'UFM è richiesto di concedere l'asilo al
ricorrente.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: