B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2623/2014
Sen t en z a d e l 3 0 g i u gno 2 01 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 aprile 2014 / N […].
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica e religione sunnita, è
nato e cresciuto a G._______ (Afghanistan) ed avrebbe trascorso quattro
anni prima dell'espatrio a Mazar-i-Sharif. Egli ha presentato domanda d'a-
silo in data 5 marzo 2009 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo
giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito
dall'Afghanistan e sarebbe transitato per Iran, Turchia e Grecia (cfr. verbale
d'audizione del 13 marzo 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7-9).
Quivi ha depositato domanda d'asilo il 10 novembre 2008 (cfr. atto A3/1).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato
per motivi economici (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.).
A.b Con decisione del 28 ottobre 2009, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel
merito della sua domanda d'asilo ed ha disposto il trasferimento del richie-
dente dalla Svizzera verso la Grecia.
A.c Il 28 ottobre 2009 l'UFM ha ricevuto dalla polizia cantonale ticinese la
segnalazione di scomparsa dal 12 ottobre 2009 dell'interessato (cfr.
atto A27/1).
B.
Dal 12 ottobre 2009 il richiedente avrebbe lasciato la Svizzera e sarebbe
stato in Austria, Grecia, Ungheria ed ancora in Grecia per poi partire alla
volta dell'Italia per il mezzo di un TIR, in seguito avrebbe proseguito da
Roma con il treno fino a Parigi ed infine è giunto in Svizzera dove il
4 aprile 2011 ha depositato la seconda domanda d'asilo (cfr. verbale d'au-
dizione del 14 aprile 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 6 seg).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che la seconda domanda d'asilo si fonda sugli stessi
motivi fatti valere con la prima domanda. Inoltre ha aggiunto che lo zio, il
quale apparterrebbe ad un gruppo mafioso locale, l'avrebbe minacciato di
morte per aver divulgato ad altre persone le sue attività illegali (cfr. ver-
bale 2, pag. 5 e verbale d'audizione del 28 marzo 2014 [di seguito: ver-
bale 3], pag. 3).
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C.
Con decisione del 15 aprile 2014, notificata all'interessato in data
16 aprile 2014 (cfr. atto B22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla
Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
In data 14 maggio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
15 maggio 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della
qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 maggio 2014, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insorgente a versare, en-
tro il 6 giugno 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe
stato dichiarato inammissibile. Il 6 giugno 2014 il ricorrente ha tempestiva-
mente pagato il suddetto anticipo.
F.
Con scritto del 10 settembre 2014 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale il
certificato medico del Servizio psico-sociale del 3 settembre 2014.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
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Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1
LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri-
bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
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pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come inverosimili ed irrilevanti giusta gli art. 3
e 7 LAsi.
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In particolare, le dichiarazioni del richiedente sarebbero tardive giacché
avrebbe fatto valere, in occasione dell'audizione sulle generalità, motivi di
natura economica, mentre durante l'audizione federale sui motivi d'asilo
avrebbe indicato d'essere espatriato a causa delle minacce subite dallo zio.
Delle minacce di morte da parte di quest'ultimo l'insorgente non ne avrebbe
alluso durante la prima procedura: al contrario egli avrebbe indicato di es-
sersene andato poiché la moglie di suo zio gli avrebbe dato fastidio. Dipoi,
l'interessato non sarebbe stato in grado di giustificare le dichiarazioni tar-
dive circa i suoi motivi d'asilo. L'UFM ha messo inoltre in evidenza che le
sue dichiarazioni tardive si caratterizzerebbero per la loro vaghezza: l'epi-
sodio della denuncia e le azioni intraprese in seguito alla stessa sarebbero
state presentate in maniera superficiale. Nemmeno l'allegato problema psi-
cologico sarebbe stato presentato dettagliatamente. Altresì, il richiedente
si sarebbe contraddetto in merito alla morte dei suoi genitori: a seconda
delle sue dichiarazioni gli stessi sarebbero morti per mano dei Talebani op-
pure a causa di un'inondazione.
Oltre a ciò l'UFM ha ritenuto che i motivi economici allegati e il suo deside-
rio di poter sostenere il fratello rimasto in patria sarebbero problematiche
riconducibili alle condizioni di vita che caratterizzerebbero il Paese d'origine
dell'interessato e non costituirebbero una persecuzione ai fini dell'asilo.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfereb-
bero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi come pure di verosi-
miglianza giusta l'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la
qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di
essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, l'UFM
ha rilevato che non sarebbe in grado di pronunciarsi sull'esigibilità del rinvio
con piena conoscenza di causa vista l'inadempienza all'obbligo di collabo-
rare e di dire la verità nell'ambito dell'accertamento dei fatti nel quale è
incorso l'insorgente. Tuttavia l'esecuzione dell'allontanamento in Afghani-
stan sarebbe ragionevolmente esigibile conformemente alla giurispru-
denza dello scrivente Tribunale. Essendo le sue dichiarazioni circa la sua
famiglia inverosimili ed inattendibili, l'UFM è partita dal principio che il ri-
chiedente abbia una solida ed intatta rete famigliare in Afghanistan. Consi-
derata la sua giovane età e la sua esperienza professionale non vi sareb-
bero quindi ostacoli al suo rinvio a Mazar-i-Sharif. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
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5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimi-
glianza dei suoi motivi d'asilo. Pur ammettendo di non aver menzionato la
completezza dei suoi motivi d'asilo durante la prima audizione sulle gene-
ralità, egli ha sottolineato di aver indicato che lo zio sarebbe tossicodipen-
dente e che la sua vita sarebbe stata in pericolo. Le dichiarazioni quindi
non sarebbero tardive, in quanto durante l'audizione sulle generalità gli sa-
rebbe stato detto di essere conciso. Circa la vaghezza delle sue dichiara-
zioni relative al suo stato di salute, egli ha indicato che non avrebbe potuto
essere più preciso giacché alcun medico l'avrebbe visitato e pertanto non
sarebbe stato a conoscenza della diagnosi. Infine egli ha indicato di non
conoscere con esattezza la causa della morte dei suoi genitori in quanto al
momento dei fatti egli sarebbe stato un fanciullo. Ad ogni buon conto mi-
sconoscere la causa della morte dei genitori non lascerebbe intendere che
gli stessi siano a tuttora in vita.
Quo all'esecuzione dell'allontanamento egli ha indicato che, da un lato, te-
merebbe rappresaglie da parte dello zio, e dall'altro lato a Mazar-i-Sharif
non vi sarebbe una situazione di sicurezza dacché negli ultimi anni la si-
tuazione sarebbe peggiorata e sarebbero stati registrati degli attentati. Ri-
tenuto inoltre che non avrebbe alcun legame famigliare all'infuori dello zio
e del fratello, i quali sarebbero entrambi attivi nella mafia locale, il suo al-
lontanamento verso Mazar-i-Sharif sarebbe da considerarsi non ragione-
volmente esigibile. Infine, il certificato medico del Servizio psico-sociale
confermerebbe l'inesigibilità del rinvio dacché il medico certificherebbe la
necessità per il ricorrente di continuare la terapia su suolo elvetico, es-
sendo impossibile continuarla in Afghanistan a causa della situazione della
salute pubblica.
6.
Preliminarmente il Tribunale osserva che non avendo il ricorrente
contestato la decisione sul punto dell'esame della rilevanza dei suoi motivi
d'asilo, oggetto d'analisi qui di seguito risulta essere la loro verosimiglianza.
Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione,
le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo s'esauriscono in af-
fermazioni tardive, poco sostanziate come pure contraddittorie e pertanto
inverosimili.
Per questo Tribunale, la credibilità del ricorrete appare minata già dal fatto
che egli allega in un primo tempo motivi di carattere economico per poi
evocare in maniera molto generale, la minaccia formulata dallo zio
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(cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 3). L'attitudine
della narrazione inserita a posteriori desta notevole perplessità da un punto
di vista dell'esame della verosimiglianza, considerato peraltro, come da egli
stesso affermato, di non avere avuto problemi personali in patria (cfr. ver-
bale 1, pag. 7). Altresì affermare d'aver già accennato ai problemi avuti con
lo zio durante la prima audizione, come allegato nell'atto ricorsuale, non
soccorre l'insorgente nel giustificare l'allegazione tardiva: infatti nella prima
audizione avrebbe indicato unicamente che lo zio sarebbe tossicodipen-
dente, ciononostante sarebbe espatriato poiché la zia, a suo dire, lo infa-
stidiva (cfr. verbale 1, pag. 6.).
Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno il suo racconto sulle
modalità in cui avrebbe sporto denuncia contro lo zio (cfr. verbale 3,
pagg. 4-6). Il fatto poi d'aver indicato d'aver ricevuto la minaccia allor-
quando lo zio lo avrebbe chiamato oppure quando lo stesso avrebbe chia-
mato lo zio (cfr. verbale 3, pagg. 4 e 6 seg.) getta ombra sulla verosimi-
glianza delle allegazioni.
Non maggiormente verosimile risultano le sue dichiarazioni circa il decesso
dei suoi genitori. Il ricorrente ha allegato che essi sarebbero deceduti a
causa di un bombardamento dei Talebani, per un'inondazione oppure per
mano dello zio (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pag. 3).
Interrogato su tali contraddizioni egli ha superficialmente indicato di non
sapere se sarebbero morti nei bombardamenti oppure nell'inondazione (cfr.
verbale 3, pag. 8). Vero è, come rilevato nel ricorso, che a causa di queste
contraddizioni non si può partire dal principio che i genitori siano ancora in
vita, tuttavia tale contraddizione è talmente importante da insinuare seri
dubbi sulla credibilità del ricorrente e sull'effettiva composizione della sua
famiglia in Afghanistan.
Si aggiunga in limine che dal certificato medico prodotto si deduce che il
ricorrente soffre di una reazione ansioso-depressiva a causa della deci-
sione di rimpatrio. Orbene tale stato psico-sociale è verosimilmente so-
praggiunto dopo la notificazione della decisione impugnata e non è atto
quindi a giustificare le inverosimiglianze testé rilevate.
Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le di-
chiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 9
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
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Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il princi-
pio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricor-
rente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingi-
mento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto
tale aspetto pacifico.
In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio
personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo
Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Mazar-i-Sharif, non conduce at-
tualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissi-
bile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnata-
mente a Mazar-i-Sharif è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter-
nazionale pubblico nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
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incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.
8.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza
e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto
Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è
continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i
centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la
situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la
situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita
tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1).
La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre
parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non
è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in
presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di
soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come nella capitale
Kabul, anche nella città di Mazar-i-Sharif le condizioni di sicurezza e la
situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni
dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una
solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo
esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute),
l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif può essere
considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/49 consid. 7.3.5-7.3.8).
Come rilevato dal ricorrente nell'atto ricorsuale, seppur in maniera molto
generale, nel 2014 a Mazar-i-Sharif si sono registrati alcuni attacchi suicida
ed il Segretario generale dell'ONU ha inoltre indicato che per tutto il territo-
rio afghano, il 2014 è stato l'anno più violento dal 2001 e lo stesso si è detto
preoccupato per l'aumento di incidenti fortuiti di civili (cfr. United nations,
General Assembly, Security Council, report of the Secretary-General, The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and se-
curity, 09.12.2014, A/69/647–S/2014/876, pagg. 1 seg., 6 e 15 seg.; Euro-
pean Asylum Support Office [EASO], EASO Country of
Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation [di seguito:
D-2623/2014
Pagina 12
EASO: Afghanistan – Security Situation], gennaio 2015, /wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf >,
pagg. 135-139, consultato il 22.06.2015). Ciononostante Mazar-i-Sharif of-
fre una situazione di sicurezza migliore delle altre regioni dell'Afghanistan
(cfr. EASO: Afghanistan – Security Situation, pagg. 136 seg.).
8.2.2 Nella presente fattispecie, secondo le dichiarazioni ritenute dal Tribu-
nale come verosimili, si deduce che il ricorrente è giovane ed è cresciuto
in Afghanistan trascorrendo almeno quattro anni a Mazar-i-Sharif ed un
anno a Kabul (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 3 e verbale 2, pag. 2). A Mazar-i-
Sharif oltre ad aver frequentato per un breve periodo la scuola coranica
egli ha collezionato una buona esperienza lavorativa nel campo edilizio e
della ristorazione (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3). Viste queste
svariate attività intraprese il Tribunale può partire dal principio che lo stesso
ha una buona rete sociale nel Paese d'origine. Quo alla composizione della
sua famiglia, il ricorrente si è contraddetto più volte ed ha fornito dichiara-
zioni poco dettagliate (cfr. consid. 6). Come rettamente indicato dall'UFM il
racconto contraddittorio del ricorrente non permette all'autorità giudicante
di stabilire un quadro concreto dei membri della sua famiglia: a titolo d'e-
sempio egli ha indicato di avere uno zio materno ma di non sapere nulla di
lui, mentre nella seconda audizione sulle generalità ha improvvisamente
indicato nome e cognome dello stesso e luogo di residenza, ossia Mazar-
i-Sharif (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7 e verbale 2, pag. 4). Orbene vista altresì
la minata credibilità dell'insorgente testé analizzata (cfr. consid. 6) il Tribu-
nale può solo giungere alla conclusione che la situazione famigliare è di-
stinta da come presentata l'insorgente e lo stesso non avendo fornito di-
chiarazioni verosimili si assume le responsabilità della conseguenza di
questa mancanza. Il Tribunale parte dunque dal principio che il ricorrente
abbia pure una buona rete famigliare oltre a quella sociale indicata prece-
dentemente.
Conformemente a quanto indicato nel certificato medico del 3 settem-
bre 2014, lo stato psichico del ricorrente risultava essere caratterizzato da
insonnia, nervosismo, deflessione dell'umore, attacchi d'ansia e deficit
nell'attenzione e nella concentrazione. Nel frattempo si deduce pure dal
certificato che lo stesso è stato preso in carico dalla Dottoressa autrice
dello stesso. Il Tribunale sottolinea che a tuttora non è stato inoltrato alcun
ulteriore certificato e parte dal principio, come indicato nel certificato, che il
ricorrente ha seguito il sostegno psicologico e quello farmacologico al fine
di poter attenuare maggiormente la sintomatologia sopranominata. V'è
quivi da evidenziare che tale stato psichico deriva, come indicato nel certi-
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ficato, dalla situazione politica/sociale del ricorrente che riguarda la situa-
zione di rimpatrio in Afghanistan. Ammettendo che il ricorrente abbia tutta-
via tale problema psichico, egli potrà con l'aiuto della Dottoressa preparare
il suo rientro nel Paese d'origine, giacché tale problema di salute non è
sufficientemente grave da rendere il suo rinvio in Afghanistan non ragione-
volmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).
Di conseguenza, nonostante il problema psichico diagnosticato con certifi-
cato del 3 settembre 2014, il Tribunale parte dal principio che il ricorrente
può fare affidamento su una buona rete sociale anche per la ricerca di un
appartamento nel quale potrà cominciare il processo di reinserimento so-
ciale contando tra l'altro sulla sua esperienza lavorativa già maturata in
patria prima dell'espatrio che gli permetterà di rientrare nel contesto lavo-
rativo di Mazar-i-Sharif. Giova qui ricordare al ricorrente che ha altresì la
possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d
LAsi.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere con-
siderata ragionevolmente esigibile.
8.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insor-
gente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va
confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate
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sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 6 giugno 2014
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull'anticipo versato il 6 giugno 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: