Corte IV
D-2624/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Jenny De Coulon Scuntaro, Giudice
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il 14 novembre 1988, alias
B._______, nato il 14 novembre 1988,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM dell'8 aprile 2010/ (…)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2624/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il verbale d'audizione del 18 agosto 2009 (audizione sommaria al Cen-
tro di registrazione e di procedura di C._______ [di seguito: Centro]) in
cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino iracheno con ultimo
domicilio a D._______, da dove, il (...), sarebbe espatriato, poiché sa-
rebbe stato minacciato dai terroristi appartenenti al gruppo E._______,
i quali non avrebbero approvato l'attività di appoggio che il ricorrente
esercitava a favore delle forze croate presenti nella regione;
l'analisi LINGUA effettuata il 27 agosto 2009 e il relativo rapporto del
11 gennaio 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata;
la verifica, occorsa in data 15 gennaio 2010, del documento di identità
prodotto dal ricorrente;
il verbale d'audizione del 9 febbraio 2010, in occasione del quale al ri-
chiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze
del rapporto LINGUA nonché quelle relative al documento di identità;
la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010, notificata all'interessato il
10 aprile 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti);
il ricorso del 16 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 19 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 20 aprile 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, nato a D._______,
ove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio e meglio in data (...)
(cfr. verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pagg. 1 e 2); che egli
avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ucciso dai terroristi che lo
hanno più volte minacciato, visto anche che questi ultimi, in data 3 lu-
glio 2009, avrebbero rapito un suo amico e collega (cfr. verbale d'audi-
zione del 18 agosto 2009, pag. 8); che egli sarebbe stato raggiunto dai
terroristi sia telefonicamente che per il tramite di persone che lavorava-
no nella zona, e questo a partire da maggio 2009; che inizialmente,
fino all'asserito rapimento del collega, egli ha pensato che si trattasse
di uno scherzo, e che tuttavia, pur avendo denunciato la situazione a
due poliziotti, questi gli avrebbero risposto che si trattava di bugie sen -
za dare seguito alle sue lamentele (cfr. verbale d'audizione del 8 ago-
sto 2010, pagg. 5 e 6); che, vista l'inoperosità della polizia locale e la
concretezza dei presunti terroristi, egli si sarebbe chiuso in casa per
21 giorni dopodiché ha deciso di espatriare partendo in auto fino a
F._______, da dove, a piedi e con l'ausilio di un passatore avrebbe at-
traversato il confine con la Turchia giungendo a G._______; che di qui
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sarebbe salito su un TIR alla volta di H._______, ove si sarebbe fer-
mato per 7 giorni, alloggiando presso il passatore; che in seguito
avrebbe proseguito il viaggio nascosto in un TIR fino a giungere in
Svizzera, dove è stato fermato dalla polizia e condotto al Centro (cfr.
verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pagg. 8 e 9);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al -
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, senza avanzare censure concrete, l'insorgente ha, per
ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, ricon-
fermato quanto già dichiarato in sede di audizione federale, e meglio di
non capire come mai il documento versato agli atti sia stato ritenuto
falso dato che si tratterebbe di un originale; che inoltre egli sostiene di
non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere cittadino
iracheno proveniente da D._______ e contestando le risultanze dell'e-
same LINGUA posto che egli avrebbe fornito sufficienti informazioni a
sostegno dell'asserita provenienza, giustificando le lacune emerse con
il proprio analfabetismo; che infine egli ritiene di aver allegato elementi
sufficienti a motivare un'entrata nel merito della domanda d'asilo da
parte dell'UFM;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assi -
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se di giustizia e del relativo anticipo;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necess-
ari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre otto mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non ca-
pire come mai il proprio documento di identità risulta essere falso, po-
sto che si tratterebbe di un originale rilasciato dall'autorità competente
della sua regione; che inoltre tale documento è stato rinnovato e rila-
sciato a suo padre perché egli, in quel periodo, non poteva presentarsi
a causa di problemi si salute; che, a suo dire, in Iraq non c'è una tec -
nologia che registri in modo vero tutte le carte di identità; che infine
egli ha dichiarato di non poter fare nulla per procurarsi un nuovo docu-
mento essendo quello prodotto l'unico in suo possesso (cfr. verbale
d'audizione del 9 febbraio 2010, pagg. 2 e 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto,
riferendo di essere partito da D._______ in auto verso F._______ e di
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aver attraversato il confine con la Turchia a piedi in compagnia di un
passatore giungendo a G._______; che in seguito avrebbe proseguito
nascosto su un TIR fino ad H._______ dove è rimasto 7 giorni allog -
giando presso il passatore; che di qui sarebbe poi ripartito, sempre na-
scosto su un TIR, giungendo in Svizzera dove è stato fermato dalla po-
lizia e condotto al Centro; che il ricorrente, malgrado abbia fatto delle
soste durante il viaggio, non ha saputo dettagliare minimamente il lun-
go tragitto, salvo dire che a un certo punto il TIR è stato imbarcato; che
il ricorrente, durante il suo percorso non avrebbe subito alcun control-
lo;
che circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del viaggio, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione;
che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui so-
pra, vale già sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire
alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, al
momento attuale, quanto mai difficoltoso;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra -
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che a questo riguardo, con la modifica della LAsi del 16 dicembre
2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché
cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito
sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la
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stessa termini con una decisione di non entrata nel merito
(DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq per il timore di essere ucciso dai terroristi a causa della sua
collaborazione con le forze croate, e più in generale quelle internazio-
nali, presenti nella regione;
che oltre a ciò, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo vago e con-
traddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che a titolo di esempio egli ha inizialmente dichiarato di aver
subito delle minacce da terroristi appartenenti al gruppo E._______
(cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pag. 7), mentre in un secon-
do tempo ha riferito che i presunti terroristi non gli avrebbero mai svelato
né la loro identità né la loro appartenenza (cfr. verbale di audizione del
9 febbraio 2010, pag. 7); che inoltre egli ha fornito indicazioni discordanti
circa l'inizio delle asserite turbative, a riguardo delle quali ha affermato
dapprima che sarebbero cominciate a maggio del 2009 (cfr. verbale di au-
dizione del 18 agosto 2009, pag. 7), per poi indicare il mese di gennaio
2009 come il momento della prima telefonata minatoria (cfr. verbale di au-
dizione del 9 febbraio 2010, pag. 7); che infine, in sede di prima audizione
il ricorrente ha rivelato di essere venuto a conoscenza del rapimento del
suo collega ed amico da una persona che avrebbe assistito alla scena
(cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pag. 8), mentre in sede di
audizione federale egli ha dichiarato che tale informazione gli sarebbe
stata data direttamente dai terroristi in occasione dell'ultima telefonata mi-
natoria la mattina del 3 luglio 2009 (cfr. verbale di audizione del 9 febbra-
io 2010, pag. 8);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3
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lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazio -
ni prodotte circa i timori di essere ucciso sarebbero state, in casu, di
natura tale da poter essere considerate nella concreta fattispecie deci-
sive ai sensi dell'asilo;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre
2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione);
che, quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve es-
sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del ca-
rattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'uffi-
cio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che, sulla base di quanto considerato in precedenza, l'esecuzione del -
l'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che nel caso di specie, come ritenuto dall'autorità inferiore, e dalle cui
considerazioni questo Tribunale non ha motivo per cui scostarsene, le
affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono ma-
nifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può es-
sere esclusa con certezza la sua provenienza da D._______ (cfr. rap-
porto LINGUA del 11 gennaio 2010 pagg. 1 e 5) e contestualmente
qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine,
come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e
semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3);
che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente
parla fluentemente la lingua Badinani, il Curdo Kurmanji, che è tipica
della zona occidentale della regione di I._______, e ciò senza alcun
accento o inflessione che lasci presupporre una provenienza diversa;
che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua
provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione
d'origine;
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che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN-
GUA, potendosi determinare con grande probabilità che egli sia origina-
rio del distretto di F._______ nel governatorato di I._______, nel nord del-
l'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5), in merito allo stato
della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare
che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleima-
niya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la
situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione
dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'I-
raq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre pro-
vince curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in
buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia origi-
naria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una
rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di rela-
zioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
senz'altro una buona esperienza lavorativa quale commerciante (cfr.
verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pag. 3); che inoltre, stando a
quanto riferito, il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in
Patria, dove ha lasciato i genitori e undici fratelli (cfr. verbale di audizione
del 18 agosto 2009, pagg. 4 e 5); che l'insorgente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro il
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso
del 16 aprile 2010, per corriere interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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