Corte IV
D-2627/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2627/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 14 marzo 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
(cfr. atti UFM act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del
12 aprile 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione orale dell'UFM del 12 aprile 2010 (cfr. avviso
di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente [atti UFM act. A12]),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
16 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM ricevuta via fax il 19 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
Pagina 2
D-2627/2010
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...), di essere nato e vissuto a
B._______ (Stato dell'Imo) fino al (...); che in tale anno egli si sarebbe
trasferito a C._______, dove sarebbe rimasto fino all'espatrio a fine
(...),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere arrestato dalle autorità di polizia; che queste lo
starebbero cercando a seguito dell'uccisione, da parte di appartenenti
al gruppo degli "Youth" cattolici, di cui egli sarebbe il presidente, del
capo degli hausa musulmani, i quali, a loro volta, avrebbero attaccato
la chiesa dei fedeli cattolici a nord di C._______ ed incendiato la casa
dell'interessato,
che il richiedente ha affermato di essersi spostato dapprima in auto da
C._______ a D._______, dove sarebbe rimasto fino al (...); che a tale
data egli si sarebbe imbarcato per l'E._______; che il (...) egli sarebbe
sbarcato in una città italiana sconosciuta, dove avrebbe, ancora lo
stesso giorno, preso il treno per Firenze; che, sucessiva
F._______egli, su consiglio di una persona a lui sconosciuta, si
Pagina 3
D-2627/2010
sarebbe spostato, sempre in treno, a G._______, dove avrebbe
soggiornato illegalmente tre giorni prima di prendere il treno per
H._______ e la Svizzera, arrivando a Chiasso il (...),
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di
documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di essere stato
controllato unicamente all'entrata del porto di I._______ (Nigeria),
prima di imbarcarsi per l'Italia,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e
dall'altro lato, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non
sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in
tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto
in Patria e di avere richiesto la carta d'identità, che, tuttavia, non gli è
stata rilasciata in tempo, ragione per cui sarebbe espatriato senza
alcun documento; che sottolinea altresì che, una volta in Svizzera, gli
sarebbe stato impossibile fare alcunchè al fine di procurarsi un
qualsivoglia documento, e lamenta il breve termine di 48 ore che
avrebbe avuto a disposizione a tal fine; che, inoltre, il ricorrente
contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, infatti, avrebbe
esposto i suoi motivi d'asilo, che sarebbero peraltro verosimili, in
maniera dettagliata, sostanziata e coerente; che, inoltre, in Nigeria,
non avrebbe alcuna possibilità realistica di potersi difendere al fine di
dimostrare la propria innocenza, ragione per cui sarebbe certo di
Pagina 4
D-2627/2010
essere condannato ingiustamente e la sua vita sarebbe in gravissimo
pericolo;
che l'insorgente ribadisce, rimandando alla necessità di ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'escuzione
dell'allontanamento, che l'attacco alla chiesa sarebbe avvenuto in data
(...) e l'incendio alla sua casa dieci giorni più tardi; che la sua
contraddizione in merito, come rilevata dall'UFM, sarebbe da riportare
ad un errore di traduzione o alla confusione al momento della
trascrizione delle sue dichiarazioni; che il fatto che l'UFM non gli abbia
chiesto ulteriori delucidazioni, in sede di audizione, circa l'allegata
notizia televisiva secondo cui la polizia lo starebbe cercando (tipo, ora
e data della trasmissione, nonché il canale televisivo), starebbe a
dimostrare quanto arbitraria sarebbe stata la procedura adottata
dall'autorità inferiore; che, infine, l'insorgente sostiene di non poter
rientrare in Nigeria, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe da considerarsi inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
Pagina 5
D-2627/2010
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso da D._______, il ricorrente
ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
qualsivoglia documento, di essere stato controllato unicamente prima
di accedere all'area portuale di I._______/Nigeria (cfr. verbale 1
pag. 8) e di non conoscere il costo complessivo del viaggio, in quanto
un suo zio di D._______, funzionario delle dogane, l'avrebbe, a titolo
meramente gratuito, aiutato ad accedere alla nave (cfr. ibidem pag. 9 e
verbale 2 pag. 4/D26); che, inoltre, egli non ha saputo fornire nessuna
indicazione circa la nave sulla quale avrebbe viaggiato (bandiera,
nome, tipo), né in merito al luogo di sbarco in E._______ (cfr. verbale
1 pag. 9), rispettivamente al luogo in cui avrebbe preso il terno in
direzione di F._______ (cfr. ibidem pag. 8); che, esortato a spiegare
come provvedeva al suo sostentamento sulla nave ed a descrivere
G._______, città in cui avrebbe trascorso tre giorni, l'interessato ha
fornito risposte generiche e stereotipate (cfr. ibidem pag. 9);
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo
– come il ricorrente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di
essere stato controllato unicamente al porto nigeriano di I._______
prima di salpare per l'E._______ – costituisce, allo stato attuale,
un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei
documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2),
Pagina 6
D-2627/2010
in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto poco più di due settimane di
tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la
prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di
procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando il fratello
[cfr. verbale 2 pag. 2/D6] o gli zii [cfr. verbale 1 pagg. 3-4] in Patria),
tantopiù che, a suo dire, la sua domanda per il rilascio di una carta
d'identità sarebbe tuttora pendente (cfr. ibidem pag. 4 e verbale 2
pag. 2/D4), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso e
motivando il suo comportamento col fatto di non possedere un telefono
cellulare e non conoscere nessuno in Svizzera (cfr. verbale 2
pag. 2/D5),
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
Pagina 7
D-2627/2010
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
sottrarsi alla polizia, che lo starebbe cercando a seguito degli attacchi
tra cattolici e musulmani avvenuti a C._______, e, in particolare,
dell'uccisione del capo degli hausa da parte degli Youth cattolici, di cui
il egli sarebbe il presidente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, il ricorrente non ha saputo rendere versioni
concordanti circa la cronologia dei fatti a monte del suo espatrio, vale
a dire l'incendio della sua casa e l'attacco da parte dei musulmani
della sua chiesa, invertendo più volte le date del (...) e del (...) senza
valida giustificazione (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pagg. 4-
5/D28 e 39); che l'insorgente si è contraddetto anche sull'attacco alla
casa del capo hausa, fatto risalire al giorno dopo l'attacco alla chiesa
(cfr. verbale 1 pag. 7) e, in un'altra versione, allo stesso giorno (cfr.
verbale 2 pag. 5/D40); che esortato a descrivere specifici elementi del
suo racconto, quali il suo ruolo di presidente degli Youths, la situazione
in chiesa prima e dopo l'attacco da parte dei musulmani ed il numero
di persone presenti all'attacco, egli si è limitato a rendere risposte
povere di dettagli e stereotipate; che, inoltre, alcune risposte date dal
ricorrente sul cristianesimo lasciano dubitare che egli abbia realmente
rivestito la funzione di presidente del gruppo degli Youths cattolici a
C._______ (cfr. verbale 2 pag. 3/D18, 19 e 22); che la dichiarazione
dell'insorgente secondo cui il capo degli hausa rivestirebbe una carica
Pagina 8
D-2627/2010
di funzionario del governo non risulta per nulla corroborata e si basa
su mere supposizione dell'insorgente stesso (cfr. verbale 1 pag. 7 e
verbale 2 pag. 5/D41),
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del
medesimo,
che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa
beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse
mosse nei suoi confronti, rispettivamente che egli non possa ottenere
dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti,
che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a definire i suoi motivi
d'asilo verosimili ed ha riportato la contraddizione sollevata dall'UFM
circa le date dell'incendio alla sua casa, rispettivamente dell'attacco
alla chiesa da parte di musulmani ad un errore di traduzione o di
trascrizione; che tale argomento non può essere accettato alla luce
della firma che il ricorrente ha riportato in calce ai protocolli di
audizione, con la quale egli si è implicitamente dichiarato d'accordo
con quanto trascritto; che, inoltre, l'evocata impossibilità di difendersi
efficacemente e dimostrare la propria innocenza non è stata
accennata in sede di audizione ed è rimasta una mera affermazione
ricorsuale di parte non corroborata da alcunchè,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
Pagina 9
D-2627/2010
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
Pagina 10
D-2627/2010
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane, ha frequentato le scuole primarie per (...) anni ed ha lavorato
saltuariamente nel settore (...) per (...) anni, rispettivamente quale (...)
a C._______dal (...) fino all'espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che,
inoltre, egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di
una rete familiare e sociale, dato che nello Stato di L._______ vivono
per lo meno il fratello e quattro zii (cfr. ibidem pagg. 3-4); che, infine,
l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 11
D-2627/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
Pagina 12