Corte IV
D-2631/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nato il (...), Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 aprile 2009 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2631/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data 10 marzo 2009
in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 30 marzo 2009 e del
10 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 23 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato)
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino
rumeno, nato a B._______ (C._______) e residente a D._______ dal
(...) al gennaio 2009, ha dichiarato di avere vissuto dal (...) al (...) in
E._______, dove avrebbe lavorato nell'edilizia, e di essere poi rientrato
in Romania, dove avrebbe frequentato una scuola per entrare nella
polizia municipale di D._______, in cui sarebbe stato accolto ed
avrebbe lavorato per (...) mesi fino a fine dell'anno 2006, quando si
sarebbe licenziato,
che, durante la sua attività in seno alla polizia municipale, l'interessato
sarebbe stato intimidito una prima volta da una banda di criminali, i
quali avrebbero minacciato di picchiarlo ed una seconda volta da parte
di un parlamentare, al quale l'interessato aveva vietato l'accesso ad un
lago, poiché senza permesso,
che, inoltre, l'interessato non condividerebbe la politica rumena ed
avrebbe paura della povertà nel suo Paese d'origine e, quindi, di non
essere in grado di trovare un lavoro all'età di quarant'anni, non
potendo, così, assicurare gli studi universitari della figlia,
che, nella decisione del 23 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la
Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che i motivi
d'asilo addotti dal ricorrente sarebbero riconducibili alle condizioni
generali di vita vigenti in Romania e, dunque, irrilevanti per la
concessione dell'asilo; che, inoltre, il disaccordo del ricorrente con la
politica del proprio Paese d'origine, non avrebbe comportato alcun
pregiudizio e non sarebbero emersi né elementi di timore fondati, né
indizi di persecuzione in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non
potrebbe essere considerata un Paese sicuro ed ha ribadito di essere
vittima di minacce ricevute da un deputato alla fine del 2006 e di
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continue telefonate da parte di gruppi di rom, con i quali avrebbe avuto
a che fare durante la sua attività in seno alla polizia municipale di
D._______,
che, inoltre, il ricorrente ha sottolineato la natura vera, precisa, chiara
e dettagliata delle proprie allegazioni e contesta l'infondatezza ed
inverosimiglianza di quest'ultime; che, per di più, l'insorgente ha
sottolineato la mancata censura d'inverosimiglianza e di contraddizioni
da parte dell'UFM,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25
novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, le presunte minacce subite durante la sua
attività in seno alla polizia municipale di D._______– ovvero sia da
parte di gruppi di malviventi, sia da parte di un parlamentare – sono
state entrambe denunciate (cfr. verbale d'audizione del 10 aprile 2009
pagg. 8 e 9) e ritenute quotidiane dai suoi superiori (cfr. ibidem),
che il ricorrente ha affermato, nell'ambito delle audizioni, di avere
lasciato il corpo di polizia dopo (...) mesi di propria iniziativa (cfr.
verbale d'audizione del 10 aprile 2009 pag. 8),
che non vi è ragione di ritentere che le autorità statali, se
opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, per di più, gli ulteriori motivi addotti dal ricorrente a sostegno
della sua domanda d'asilo – non condividere la politica del proprio
governo, la paura di non potere trovare lavoro in patria e l'esigenza di
potere pagare gli studi alla figlia (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo
2009 pag. 5 e del 10 aprile 2009 pagg. 10 e 11) – sono, come
manifestamente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non
costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per
la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg.
LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
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dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli, infatti, gode di una buona formazione scolastica
(maturità ed un anno di corso di (...); cfr. verbale audizione del 30
marzo 2009 pag. 2); che il ricorrente è giovane ed ha alle spalle
un'esperienza professionale pluriennale come (...) e (...) (ibidem); che
dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la ex-moglie, due
figli, i genitori, un fratello ed una sorella (cfr. ibidem pag. 3); che
l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
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problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
della presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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