Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D263/2012
Sen t e n z a d e l 2 3 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (...),
Mauritania e Senegal,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 gennaio 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 4 giugno 2009, mediante la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della sopracitata domanda ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione della medesima, cresciuta in giudicato in
data 13 giugno 2009,
l'irreperibilità dell'interessato a partire dal 1° luglio 2009,
la richiesta del 28 ottobre 2011, della Germania alla Svizzera, di ripresa a
carico dell'interessato, in base agli Accordi di Dublino,
la riconsegna dell'interessato alle autorità svizzere da parte delle autorità
tedesche, in data 14 novembre 2011, in seguito alla competenza svizzera
per il trattamento della procedura di asilo,
la seconda domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione del 28 novembre 2011 (di seguito: verbale 1) e del
16 dicembre 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 5 gennaio 2012, notificata al ricorrente il
9 gennaio 2012 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il (…) 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 gennaio 2012,
il certificato medico del 16 gennaio 2012, pervenuto al Tribunale in data
odierna,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino con doppia nazionalità del Senegal e della
Mauritania, di etnia (…), nato a B._______ (Mauritania),
che il ricorrente ha affermato che i suoi motivi di asilo sarebbero gli stessi
di quelli fatti valere nella sua precedente procedura di asilo; che egli ha
tuttavia aggiunto di essere omosessuale, nonché di avere avuto
saltuariamente dei rapporti e che in Senegal sarebbe stato preso in giro
per tale motivo, fatto che avrebbe sottaciuto nella prima procedura in
quanto si sarebbe vergognato; che, inoltre, per tale motivo nel 2000
avrebbe subito un'aggressione in Senegal da parte di cinque persone,
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che l'avrebbero picchiato e ferito con un coltello, dopo essere uscito da
un bar,
che, l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato dal Senegal nel 2005,
in aereo da C._______ fino a D._______ (Libia), dove sarebbe rimasto
fino al 2008, quando sarebbe imbarcato per E._______ (Italia); che
sarebbe rimasto in Italia fino a quando, nel 2009, si sarebbe recato in
Svizzera, dove ha inoltrato la sua prima domanda di asilo; che, dopo
l'esito infruttuoso della sua prima procedura di asilo, si sarebbe recato in
Germania, da dove la polizia tedesca l'avrebbe rimandato in aereo a
F._______,
che, nella decisione del 5 gennaio 2012, l'UFM ha constatato,
innanzitutto, che i motivi fatti valere nella precedente procedura hanno già
fatto l'oggetto della decisione dell'UFM del 4 giugno 2009; che tale
decisione sarebbe cresciuta in giudicato e che, pertanto, i motivi in
questione non potrebbero più essere considerati nell'ambito della
presente procedura; che, inoltre, da un lato, il Consiglio federale avrebbe
inserito il Senegal nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, le allegazioni in
materia di asilo presentate dal ricorrente, riguardo alla sua
omosessualità, non sarebbero in grado di capovolgere la presunzione di
cui all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi di esposizione del ricorrente a persecuzioni
in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM non avrebbe considerato
che l'omosessualità in Senegal costituirebbe un reato punito penalmente
con una reclusione da tre a cinque anni; che, inoltre, gli omosessuali
rischierebbero il linciaggio da parte dell'opinione pubblica e le cronache
riporterebbero di atteggiamenti di profonda repressione sociale contro i
medesimi; che, secondo l'insorgente, i problemi sopracitati avrebbero
dovuto condurre l'UFM ad entrare nel merito della sua domanda di asilo,
in quanto costituirebbero degli indizi di persecuzione; che, in aggiunta, fa
valere dei problemi medici, segnatamente una (…), per la quale sarebbe
attualmente in cura presso il Servizio psicosociale di G._______; che,
visto quanto sopra, l'insorgente afferma che, in caso di rinvio, sarebbe
altamente verosimile che sarebbe esposto a quei trattamenti vietati
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dall'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), e quindi, il
suo allontanamento non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né
ammissibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, come rettamente rilevato dall'UFM, i motivi fatti valere durante la sua
prima procedura, sono già stati considerati nella decisione dell'UFM del 4
giugno 2009 – cresciuta in giudicato – e non possono essere rivisti nella
presente procedura,
che, pertanto, vi è luogo di analizzare esclusivamente i nuovi motivi
allegati nella presente procedura circa la sua allegata omosessualità,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri
pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 ottobre 1993, il Senegal nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto
Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione,
che, inoltre, il racconto del ricorrente si distingue per il suo carattere vago,
contradditorio, confuso ed al limite della violazione dell'obbligo di
collaborare,
che, a prescindere dalla verosimiglianza dei fatti allegati, l'aggressione da
parte di "più o meno cinque persone" risalirebbe a quando egli
frequentava ancora la scuola superiore, benché egli non ricordi l'anno di
tale avvenimento (cfr. verbale 2, pag. 8, D80 a D 82), ma comunque tra il
1997 e il 2000 (cfr. verbale 2, pag. 6, D65); che, inoltre, egli non ha
denunciato tale aggressione alle autorità (cfr. verbale 2, pag. 8, D83),
che, egli ha affermato di avere frequentato la scuola elementare, la
scuola secondaria e due anni di liceo a C._______ e di avere, in seguito,
giocato per quattro anni nella squadra di basket professionista (…) a
C._______ (cfr. verbale 1, pag. 4); che ha indicato di aver vissuto in
Senegal fino al 2002 (cfr. verbale 2, pag. 4, D31); che ha, inoltre,
dichiarato di aver ottenuto un passaporto senegalese a C._______ sette
anni fa, ovvero nel (…), di essere partito dal Senegal per rendersi in
Europa (cfr. verbale 1, pag. 5), e di aver lasciato il Senegal nel 2005 in
aereo da C._______ (cfr. verbale 1, pag. 7),
che, quindi, malgrado le manifeste contraddizioni e la poca
collaborazione dimostrata nel quadro della procedura, emerge che, (…),
egli ha ancora vissuto in Senegal per lungo tempo dopo l'aggressione,
senza avere avuto problema alcuno né con le autorità senegalesi (cfr.
verbale 2, pag. 11, D136), né con terzi (cfr. verbale 2, pag. 12, D137),
che, peraltro, la matrice omofobica dell'allegata aggressione è una
semplice ipotesi e si esaurisce in una mera allegazione di parte; che
l'insorgente ha dichiarato di non aver avuto più rapporti omosessuali dopo
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il suo matrimonio, con una donna, risalente al 2000 (cfr. verbale 2, pag.
11, D120 e D125); che egli ha affermato che la sua omosessualità non è
di per sé riconoscibile (cfr. verbale 2, pag. 9, D99),
che, inoltre, in base agli atti di causa, nulla indica che le autorità siano a
conoscenza dei suoi passati rapporti omosessuali, né che lo stiano
ricercando per tale motivo, né tanto meno che vi siano sospetti sulla sua
persona,
che, visto quanto sopra, non vi sono indizi che il ricorrente, in caso di
ritorno in Senegal, rischi una persecuzione da parte dello Stato o da parte
di terzi,
che, in aggiunta, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Senegal
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Senegal non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
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punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli ha una formazione scolastica, avendo seguito le
scuole elementari, le scuole secondarie e due anni di liceo (cfr. verbale 1,
pag. 4), e dispone di una rete sociale e familiare in Patria, segnatamente
(…) sue sorelle (cfr. verbale 1, pag. 6),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, i problemi medici fatti valere, ovvero psicosi cronica,
sintomatologia di tipo psicotico, rispettivamente sindrome da
disadattamento, schizofrenia paranoide e uso dannoso dell'alcool (cfr.
documento del […] 2011 allegato al ricorso, certificati medici del […] 2011
e del […] 2012), non costituiscono un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Senegal, dove, del resto, esistono
delle strutture psichiatriche,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: