B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2633/2015
S e n t e n z a d e l 1 3 g e n n a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…) ed il figlio
C._______, nato il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N (…).
D-2633/2015
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione sunnita, è
nato e cresciuto a Homs, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino
all'espatrio avvenuto il 24 ottobre 2011. Ha presentato domanda d'asilo in
data 13 dicembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo gior-
no unitamente alla sua famiglia. Espatriato da Damasco con un volo per Il
Cairo (Egitto), una volta raggiunta la Libia vi avrebbe vissuto per due an-
ni, riuscendo poi ad imbarcarsi verso l'Italia e giungere in territorio elveti-
co (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di A._______ [di segui-
to: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3 seg., 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione gene-
rale di guerra in Siria. Inoltre a causa della varietà della clientela del suo
salone di parrucchiere, i diversi clan lo avrebbero sospettato di sostenere
il clan opposto e pertanto avrebbe temuto delle rappresaglie (cfr. verba-
le 1/A._______, pag. 7 e verbale di audizione del 18 settembre 2014 di
A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 8).
A.b La moglie B._______ è cittadina siriana di etnia araba, di religione
sunnita e originaria di Homs. Sentita separatamente ha indicato di essere
espatriata a causa della situazione generale di guerra in Siria e per i pro-
blemi avuti dal marito (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di
B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e
verbale di audizione del 18 settembre 2014 di B._______ [di seguito: ver-
bale 2/B._______], pag. 6).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– le carte di identità siriane di A._______ e B._______;
– i passaporti siriani dei tre ricorrenti;
– un articolo del quotidiano "Corriere del Ticino" del (…) 2014 accom-
pagnato dalla fotografia degli insorgenti;
– un CD-ROM contenente un'intervista della famiglia qui ricorrente an-
data in onda sul canale televisivo della svizzera italiana, RSI la1;
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Pagina 3
– un CD-ROM contenente un estratto della trasmissione 10 vor 10 del
canale televisivo svizzero tedesco, SRF, concernente i ricorrenti, un
estratto di una trasmissione radiofonica della svizzera italiana, Re-
te Uno, concernente gli insorgenti come pure delle fotografie delle
strade di Homs con allegato un foglio esplicativo delle immagini;
– due CD-ROM l'uno contenente un video del fratello dell'interessato
deceduto in Siria nel (…) a causa di un bombardamento e l'altro con-
tenente fotografie che ritraggono la distruzione della loro casa e del
salone di parrucchiere come pure una fotografia del nipote nelle fila
dell'esercito siriano;
– un certificato dell'8 settembre 2014 concernente il contratto di tirocinio
tra A._______ e il (…) D._______.
B.
Con decisione del 27 marzo 2015, notificata agli interessati in data
30 marzo 2015 (cfr. atto A35/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la succitata
domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei ri-
chiedenti dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, am-
mettendoli quindi provvisoriamente.
C.
In data 27 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
28 aprile 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato,
secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con
protestate tasse, spese e ripetibili.
A sostegno del gravame, gli insorgenti hanno prodotto, oltre alla copia
della decisione impugnata, un estratto del casellario giudiziale di
A._______ con relativa traduzione nel quale è segnalato che con senten-
za del (…) 2012 lo stesso sarebbe stato condannato in contumacia per
avere partecipato ad una manifestazione contro il regime siriano.
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Pagina 4
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con
un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento
della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti
a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminato-
ria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 1° giugno 2015
i ricorrenti hanno trasmesso l'attestazione di indigenza.
E.
Con ordinanza del 5 giugno 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM co-
pia del ricorso come pure copia effettuata dal Tribunale dell'estratto del
casellario giudiziale ed ha invitato la Segreteria di Stato a presentare una
risposta al ricorso entro il 22 giugno 2015.
F.
In data 22 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella
quale ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il
gravame.
G.
Il Tribunale, con ordinanza del 29 giugno 2015, ha trasmesso la risposta
al ricorso della SEM agli insorgenti e li ha invitati ad inoltrare una replica
entro un termine fissato al 14 luglio 2015.
H.
Con replica del 13 luglio 2015, trasmessa alla SEM per conoscenza, gli
insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ri-
corso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il
Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
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Pagina 5
sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La
SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 27 marzo 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre-
giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
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vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una
persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha
dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni
più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo,
tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano
apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi
in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevanti giusta
l'art. 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati.
In particolare, la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe
l'espressione della drammatica situazione generale che vi regna e non
sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Dipoi, il timore di essere
arrestati in un posto di blocco sarebbe irrilevante giacché gli stessi
avrebbero dichiarato di non avere avuto problemi né con l'esercito
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Pagina 7
regolare né con i ribelli; ciò sarebbe altresì confermato dal loro espatrio
legale. Circa le critiche espresse dal ricorrente contro il regime durante un
congresso tenutosi a Ginevra in Svizzera, la SEM ha sottolineato come
dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto in grado di
dedurre che le autorità siriane siano venute a conoscenza delle sue
posizioni ostili al regime. Infine, i mezzi di prova prodotti, i quali
testimonierebbero le loro amare esperienze vissute durante la guerra e
l'espatrio, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e non proverebbero
in alcun modo i pregiudizi da loro allegati. Nell'insieme quindi, le
dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di
rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto
la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha
pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.
5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insor-
genti hanno contestato la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei loro
motivi d'asilo. Il ricorrente ha quindi ribadito di essere stato sospettato dal
regime e dai ribelli di collaborare per la fazione opposta. I parrucchieri in-
fatti sarebbero sospettati di organizzare nei loro saloni riunioni politiche.
Oltracciò le attività svolte dai nipoti, uno sostenitore del regime e l'altro
dei ribelli, avrebbero fatto ricadere molti sospetti circa la posizione politica
del ricorrente. L'insicurezza dei ricorrenti non sarebbe stata dettata uni-
camente dalla situazione di violenza generalizzata in Siria, bensì anche
dagli elementi poc'anzi citati. A sostegno del loro timore di subire delle
persecuzioni rilevanti ai sensi della LAsi, i ricorrenti hanno prodotto un
estratto del casellario giudiziale dal quale si dedurrebbe che l'insorgente è
stato condannato in contumacia per avere partecipato a una manifesta-
zione e avere insultato il presidente siriano. Al momento dell'espatrio egli
non sarebbe stato a conoscenza di tale sentenza. Infine, la SEM avrebbe
dovuto prendere in considerazione gli avvenimenti accaduti su suolo elve-
tico, come le critiche espresse contro il regime siriano durante una confe-
renza a Ginevra: essendoci state alla conferenza persone vicine al regi-
me siriano, lo stesso ora sarebbe a conoscenza della sua opinione politi-
ca. Per questi motivi rilevanti, ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la
qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha confermato quanto già espresso
nella decisione impugnata, aggiungendo tuttavia che i motivi a
fondamento della sentenza di condanna non combacerebbero con quanto
esposto dallo stesso durante le audizioni. Egli non avrebbe mai
menzionato di aver partecipato a delle manifestazioni o ad altre attività
politiche. La SEM si è inoltre dimostrata sorpresa di apprendere solo a
D-2633/2015
Pagina 8
livello ricorsuale elementi tanto fondamentali per la loro domanda di asilo,
essendo l'estratto del casellario giudiziale stato rilasciato il (…) 2014.
Anche ammettendo l'autenticità del documento, sarebbe sorprendente
che l'insorgente abbia potuto esserne in possesso. Pertanto l'autorità
inferiore ha proposto la reiezione del gravame.
5.4 In sede di replica, l'insorgente ha ribadito di non essere stato a cono-
scenza della condanna in contumacia. Egli ne sarebbe venuto a cono-
scenza solo una volta ricevuto il citato mezzo di prova trasmessogli dalla
Siria dal di lui fratello. Sentendosi quindi minacciato dal regime siriano ha
reiterato la sua richiesta di concessione dell'asilo.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella querelata decisione, i motivi d'asilo a titolo originario a fonda-
mento della loro domanda d'asilo non sono rilevanti (cfr. consid. 6.1). Al-
tresì, come emerso dagli scambi di scritti, il Tribunale condivide la posi-
zione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza della condanna in
contumacia dell'insorgente (cfr. consid. 6.2).
6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati per la situa-
zione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per la
distruzione della loro casa e del salone di parrucchiere a causa dei bom-
bardamenti (cfr. verbale 1/B._______, pag. 6; verbale 1/A._______,
pag. 7; verbale 2/A._______ pag. 8 e verbale 2/B._______, pag. 6). Cio-
nonostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conse-
guenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi
dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzio-
ne mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
Secondariamente, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore,
il Tribunale non ravvede per il ricorrente la sussistenza di un timore fon-
dato di essere perseguitato dal regime o dai ribelli per avere avuto clienti
del salone di parrucchiere di entrambe le fazioni e per essere sospettato
di mettere a disposizione il suo salone per organizzare delle riunioni. Il
Tribunale rileva infatti che gli insorgenti hanno indicato più volte di non
aver avuto alcun problema con le autorità siriane o con chicchessia
(cfr. verbale 1/B._______, pagg. 6 seg.; verbale 1/A._______, pag. 7;
verbale 2/A._______, pag. 9 e verbale 2/B._______, pag. 6). Il ricorrente
invero ha indicato che gli unici problemi avuti sono da ricondurre a uno
scambio di opinioni contrastanti con i clienti e ciò, come manifestamente
deducibile, non è rilevante in materia d'asilo. Altresì per sua stessa am-
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Pagina 9
missione il ricorrente avrebbe risolto i problemi avuti con la clientela ap-
partenente a clan diversi, chiudendo il salone (cfr. verbale 2/A._______,
pag. 8). Oltracciò l'insorgente non ha saputo rendere verosimile il suo ti-
more di subire delle rappresaglie future a causa dell'agire dei nipoti: egli
stesso ha ammesso di non aver avuto alcun problema con le autorità a
causa di questi ultimi (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Si rilevi infatti
che egli unitamente alla sua famiglia ha potuto espatriare legalmente. Vi-
sto quanto sopra non si può dunque concludere che al momento dell'e-
spatrio, il ricorrente e la sua famiglia avevano a temere di subire delle
persecuzioni per motivi politici e di essere percepiti dal regime siriano
quali oppositori. Nemmeno a livello ricorsuale gli insorgenti sono riusciti a
rendere verosimile il contrario.
6.2 Dall'estratto del casellario giudiziale, prodotto come mezzo di prova a
livello ricorsuale, si evince che A._______ avrebbe partecipato ad una
manifestazione, insultando il presidente e minacciando il prestigio dello
stato e pertanto il Tribunale di Damasco lo avrebbe condannato in contu-
macia con sentenza del (…) 2012. Tuttavia, durante le audizioni il ricor-
rente non ha mai indicato di aver partecipato a delle manifestazioni di
protesta (cfr. verbale 1/A._______, pag. 7 e verbale 2/A._______,
pagg. 8-10). Parimenti nel ricorso il ricorrente si è limitato ad indicare di
non essere stato a conoscenza di tale condanna al momento dell'espa-
trio, senza tuttavia specificare se la sua partecipazione ad una manifesta-
zione sia realmente accaduta (cfr. ricorso, pag. 3). Nonostante nelle sue
osservazioni la SEM abbia messo in evidenza, da un lato, le discrepanze
tra il contenuto dell'estratto del casellario giudiziale e le dichiarazioni
dell'insorgente, e, dall'altro lato, l'allegazione tardiva della sentenza di
condanna, il ricorrente non ha saputo fornire risposte convincenti circa le
precise e condivisibili osservazioni testé indicate. Egli ha unicamente ri-
badito di non essere stato a conoscenza della condanna e che un non
meglio precisato fratello, probabilmente residente in Siria, avrebbe potuto
ottenere il suo estratto del casellario giudiziale. In tale occasione quindi, il
ricorrente non ha indicato se il motivo della condanna, ovvero la parteci-
pazione ad una manifestazione, sia realmente accaduto. A tuttora non
chiara è dipoi la modalità con la quale il fratello è potuto entrare in pos-
sesso di tale documento e il momento in cui lo stesso lo ha ricevuto. Già
su questi punti non trascurabili il mezzo di prova prodotto non soccorre
l'insorgente e potendo nel contempo riconoscere un valore probatorio
esiguo al mezzo di prova prodotto, il Tribunale ritiene dunque che il ricor-
rente non ha reso verosimile di essere stato condannato in contumacia
per aver partecipato alle manifestazioni contro il regime.
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Pagina 10
7.
Il ricorrente solleva poi la questione dei motivi insorti dopo la fuga. Egli
sostiene di avere il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora fa-
cesse rientro in patria a causa delle sue esternazioni contro il regime si-
riano in occasione di un congresso a Ginevra. I ricorrenti chiedono quindi
implicitamente che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi) e segnatamente per il com-
portamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui di
seguito la questione.
7.1 Preliminarmente v'è da rilevare che dall'arrivo in Svizzera il ricorrente
e la sua famiglia hanno ottenuto una discreta esposizione mediatica
(cfr. documenti versati agli atti della SEM quali articoli di giornale, repor-
tage televisivi e trasmissioni radiofoniche). La loro testimonianza riportata
nei media concerne esclusivamente le modalità del loro viaggio d'espatrio
come pure le conseguenze causate dal conflitto in essere per i civili. In
nessuna delle testimonianza testé elencate i ricorrenti si sono espressi
contro il regime siriano. Posto ciò, l'elemento al quale il ricorrente fa rife-
rimento esplicito è da ricondurre alle sue esternazioni in occasione del
congresso di Ginevra. Ciononostante, sul congresso di Ginevra il ricor-
rente si esprime in maniera generale senza presentare la natura e il con-
tenuto delle sue dichiarazioni (cfr. verbale 2/A._______, pag. 10 e ricorso,
pag. 3). Già su questo punto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha
fornito sufficienti elementi per poter ritenere che le sue dichiarazioni, se
effettivamente formulate, siano state esplicitate contro il regime siriano.
7.2 Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le auto-
rità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il
Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si
concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da al-
tre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una
maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzial-
mente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la
particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le
attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individua-
lizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa
della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del
contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressio-
ne che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa
essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il ri-
conoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'e-
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Pagina 11
sposizione qualificata (cfr. sentenza di riferimento del TAF del
28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).
Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente
potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fu-
ga è stato presentato all'autorità inferiore e al Tribunale in maniera molto
generale. Trattasi di dichiarazioni secondo le quali, avendo espresso il ri-
corrente delle critiche sul regime siriano durante il congresso di Ginevra,
le sue opinioni e le sua posizione politica ora sarebbero note al regime si-
riano. Tuttavia, non avendo fornito alcun mezzo di prova e non avendo
indicato in maniera dettagliata il contenuto di tali critiche, il Tribunale ritie-
ne, come manifestamente ravvisabile, che tali dichiarazioni non provano
che il ricorrente abbia un profilo come quello testé descritto.
Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere ai ri-
correnti di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi
soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugia-
to.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
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Pagina 12
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante,
avendo il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione
che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di que-
st'ultima il 1° giugno 2015, non sono riscosse le spese processuali.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: