B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2639/2019
Sen t en z a d e l 7 g i ug no 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice William Waeber,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Bosnia e Erzegovina,
patrocinata dal Sig. Ugo Di Nisio,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 maggio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 29 marzo
2019,
il rilevamento dei dati personali dell’8 aprile 2019 (atto […]),
il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi il 10 maggio 2019
(atto […]; di seguito verbale),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 20 maggio 2019, notificata il giorno medesimo (cfr. atto […]), con cui
tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento della richiedenta dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 29 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 31 maggio 2019), per il cui tramite l’interessata ha concluso
all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità
di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la
restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo esame delle
allegazioni; in via ancor più subordinata di essere ammessa
provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, il tutto con protesta di tasse e spese,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 31 maggio 2019 alla
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la richiedente asilo, cittadina della Bosnia ed Erzegovina di etnia serba
nata e cresciuta a B._______ (Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina)
ha chiesto la protezione della Svizzera – paese nel quale aveva già
risieduto per un certo periodo negli anni novanta e soggiornato brevemente
presso (…) nel (…) – a seguito di alcune vicissitudini con le autorità; che
l’insorgente avrebbe preso regolarmente parte a delle manifestazioni di
protesta che chiedevano giustizia a seguito della scomparsa in circostanze
sospette di C._______; che in tale contesto ella sarebbe stata attiva nel
gruppo di protesta in qualità di fotografa, fungendo anche da referente per
i media nazionali ed esteri; che ciò avrebbe condotto le forze di sicurezza
ad interessarsi direttamente a lei, cosa che il (…), sarebbe sfociata in un
primo fermo con l’accusa di aver messo in pericolo la sicurezza di un
politico altolocato; che dopo un lungo interrogatorio, la richiedente asilo
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sarebbe stata rilasciata il giorno medesimo; che nel contesto di un’ulteriore
manifestazione svoltasi il (…) l’interessata sarebbe stata nuovamente
arrestata; che a seguito di un malore le autorità avrebbero però sospeso
gli accertamenti trasportandola al pronto soccorso; che l’interrogatorio
sarebbe ripreso alcune ore dopo in presenza del suo avvocato; che la
richiedente sarebbe stata rilasciata dopo essere stata sentita come
testimone; che in seguito ella avrebbe fatto il possibile per non attirare su
di se le attenzioni delle autorità; che alcuni giorni dopo il padre del giovane
scomparso, a sua volta attivo nella campagna di protesta, le avrebbe
consigliato di lasciare il paese temendo ch’ella finisse vittima di atti
pregiudizievoli; ch’ella ignora lo stato attuale della procedura avviata nei
suoi confronti ed eventualmente pendente; che nonostante sia tutt’ora
tutelata da un avvocato, ella ha addotto che le autorità la avrebbero cercata
presso il domicilio dopo l’espatrio (cfr. verbale, D32 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti i
motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che le misure concrete subite a
seguito della sua partecipazione a manifestazioni chiedenti la trasparenza
delle autorità sul caso C._______ non raggiugerebbero un’intensità tale da
essere considerati pertinenti in materia d’asilo; che pur potendosi
ammettere che la proporzionalità di alcuni interventi risulti discutibile, non
vi sarebbe ragione di credere che le condizioni di vita politica costituiscano
una persecuzione; che il solo fatto di opporsi al regime al potere non
presupporrebbe atti pregiudizievoli concreti; che non vi sarebbe in specie
alcun elemento agli atti che lascerebbe intendere la sussistenza di un
timore fondato, per l’insorgente, di temere di essere esposta ad una
persecuzione futura,
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che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo
dire, la repressione attuata dalla polizia non sarebbe compatibile con
quanto solitamente attuato in uno stato democratico e rispettoso dei diritti
umani; che come dimostrato da un’analisi dell’“Organisation suisse d’aide
aux réfugiés”, il livello di corruzione diffusa e di pressione sulla stampa
sarebbe una “realtà di fatto”; che il Presidente della Repubblica Serba di
Bosnia ed Erzegovina sarebbe inoltre stato inserito nella lista nera del
Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America; che dei giornalisti
indipendenti sarebbero stati minacciati per essersi opposti alle
manifestazioni di sostegno a di Ratko Mladić; che nel paese vigerebbero
due pesi e due misure rispetto alle manifestazioni pubbliche, specialmente
se invise all’apparato al potere; che del resto la polizia avrebbe più volte
ricercato l’insorgente presso il suo domicilio, attuando un ordine di
carcerazione pretestuoso (la ricorrente produce documentazione al
riguardo) nei suoi confronti e rifiutandosi di fornire gli atti del procedimento
al difensore dell’interessata; che in occasione del primo arresto la
ricorrente non sarebbe stata assistita da un difensore; che in seguito la
polizia sarebbe stata vieppiù pressante; che nel paese di origine
dell’insorgente esisterebbe del resto un cosiddetto “(…)” che avrebbe
individuato nei partecipanti alle manifestazioni in parola dei nemici dello
stato; che lo stesso fatto che il padre di C._______ abbia deciso di
riesumare la salma del figlio per poi seppellirla in D._______, ove avrebbe
chiesto asilo, dimostrerebbe un pericolo attuale e certo per la ricorrente;
che la SEM non si sarebbe del resto minimamente confrontata con i rilievi
mossi in merito alla situazione politica in essere nella Repubblica Serba di
Bosnia ed Erzegovina; che la ricorrente, con separata lettera allegata al
gravame, si appella ora al Tribunale e con ciò alla tradizione svizzera di
tutela dei diritti umani; che da ultimo l’insorgente fa menzione circa
l’uccisione di un facoltoso imprenditore critico del Presidente della
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che va in primo luogo rammentato che il 25 giugno 2003 il Consiglio
federale ha inserito Bosnia ed Erzegovina nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM) e da allora si è
attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta
l’art. 6a cpv. 3 LAsi,
che la qualifica di un paese quale «Safe Country» implica una presunzione
generale secondo la quale le autorità del medesimo non compiono
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persecuzioni rilevanti in materia d’asilo e sono da considerarsi in misura di
garantire protezione contro i pregiudizi ad opera di terze entità (cfr.
DTF 138 II 513, 520),
che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi
concreti (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-616/2019 del 25 gennaio
2019),
che senza riguardo per quanto precede, va osservato che in ogni caso, per
essere rilevanti in materia d’asilo, le misure adottate debbono raggiungere
una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che
anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità
corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio
comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in
materia d’asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano
rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid.
5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le
misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi, debbono rendere l’esistenza nel paese d’origine
oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
che con riferimento alle vicissitudini intercorse in patria a danno
dell’insorgente non si ravvisano però tali estremi,
che secondo le sue stesse allegazioni, la richiedente asilo risulta infatti
essere stata fermata in due occasioni dalle autorità a seguito della sua
partecipazioni a delle manifestazioni di protesta solo in parte autorizzate
(cfr. verbale D32, D53); che dopo brevi accertamenti l’interessata è stata
prontamente rilasciata (cfr. verbale D32, D33, D58, D65); che ella ha d’altro
canto espressamente escluso di aver subito maltrattamenti nell’ambito
degli interrogatori (cfr. verbale D47); che l’assistenza medica in tali
frangenti le è stata garantita e la verbalizzazione posticipata a seguito del
suo malore (cfr. verbale D32, D61); che a un determinato stadio del
procedimento alla ricorrente è inoltre stato designato un difensore d’ufficio
in ossequio alle usuali garanzie procedurali (cfr. verbale D54, D63); che i
verbali relativi a tali interrogatori, versati agli atti dall’insorgente,
confermano quanto precede (cfr. risultanze processuali),
che per il resto, si rilevi che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi,
come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento
oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo;
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che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi
oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere
(elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro
prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57
consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo
religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato
timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di
persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di
nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano
oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che
facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità,
l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti,
quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con rinvii),
che dagli atti all’inserto non si evincono però elementi che permettano di
giungere alla conclusione che l’insorgente possa essere esposta, in tutta
probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione in caso di ritorno in
patria,
che il solo fatto che il padre di C._______ abbia fatto esumare il corpo del
figlio trasferendolo all’estero, ove avrebbe anche depositato una domanda
d’asilo (evenienza che l’insorgente assurge a indicatore di un pericolo
attuale e certo nei suoi confronti) è riconducibile ad una scelta personale
di quest’ultimo che, in quanto valutazione meramente soggettiva, non può
fungere da base per il riscontro di un fondato timore di esposizione a seri
pregiudizi,
che lo stesso vale per i fatti alla base della decisione di espatrio, ossia i
moniti lanciati dal padre di C._______ e preannuncianti una non meglio
precisata pianificazione di misure pregiudizievoli da parte delle autorità (cfr.
verbale D92 e seg.),
che del resto, la sola esistenza di procedure penali e/o amministrative a
carico della ricorrente in patria, la cui entità ed attuale pendenza non si
evince chiaramente dagli atti (cfr. in particolare verbale, D77 e seg.), non
giustifica per costante prassi il riconoscimento della qualità di rifugiato,
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che i mezzi di prova prodotti attestano oltremodo che in occasione
dell’ultimo interrogatorio a cui è stata sottoposta, l’insorgente veniva
rilasciata in quanto non vi sarebbero stati motivi per trattenerla; che la
documentazione proposta in copia in sede ricorsuale fa inoltre riferimento
ad una semplice commutazione di un’ammenda risalente al 2015 (ossia ad
un periodo privo di legami con i fatti addotti nell’ambito della domanda
d’asilo) in pena detentiva, istituto previsto anche dal diritto penale svizzero
(art. 106 CP) e sulla base del quale, differentemente da quanto addotto in
sede ricorsuale (secondo l’insorgente tale documento, peraltro
antecedente ai fermi essendo stato emesso il (…), attesterebbe
“l’attuazione di un ordine di carcerazione del tutto pretestuoso”) nulla può
essere dedotto ai fini della presente procedura,
che le considerazioni di ordine generale sulla situazione politica e la
supposta corruzione in essere nella Repubblica Serba di Bosnia ed
Erzegovina non giustificano una diversa valutazione del caso in esame;
che le medesime considerazioni valgono anche per i presunti crimini
compiuti nei confronti di terze persone e circa le dichiarazioni del gruppo
“(…)”, che la ricorrente si è adoperata a dimostrare in sede ricorsuale; si
rammenti infatti che la definizione dello statuto di rifugiato, così come
stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri
motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di
origine o di residenza e che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti,
devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del
richiedente l’asilo,
che da ultimo, le asserzioni a proposito delle presunte ricerche al domicilio
susseguenti all’espatrio ed in merito al rifiuto di garantire l’accesso agli atti
al patrocinatore, si esauriscono in mere affermazioni di parte non sorrette
da alcun elemento concreto all’inserto e non paiono ad ogni modo tali da
giustificare un diverso esito del procedimento,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione(LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM non ha riscontrato impedimenti
all’esecuzione della misura,
che nel proprio gravame l’insorgente avversa anche tale valutazione; che
l’esecuzione dell’allontanamento esporrebbe l’insorgente al rischio di
trattamenti contrari alla CEDU,
che anche tale conclusione dev’essere disattesa,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultima non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposta, in
caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale
nella lista dei paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di
principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;
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OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale
dell’interessata giustifica una diversa valutazione del caso,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1
PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da
considerarsi priva di oggetto,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: