B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2640/2017
Sen t en z a d e l 1 5 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 5 aprile 2017.
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Fatti:
A.
Il 18 ottobre 2015, l’interessato, cittadino afgano di etnia uzbeca, ha pre-
sentato domanda d’asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente sul
suolo elvetico (cfr. atto A5, pag. 7).
B.
Con decisione del 5 aprile 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel
contempo l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordinandone
l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
L’8 maggio 2017 il richiedente asilo ha inoltrato ricorso contro la menzio-
nata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendone l’annullamento limitatamente alla questione
dell’esecuzione dell’allontanamento con contestuale concessione dell’am-
missione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo.
D.
Il 9 maggio 2017 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame.
D.
In data 3 luglio 2017, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giu-
diziaria presentata dall’insorgente su riserva della produzione di un’attesta-
zione di indigenza, poi tempestivamente prodotta dall’interessato.
E.
Il 5 aprile 2019 il Tribunale ha retrocesso copia del gravame alla SEM per
preavviso.
F.
Il 24 aprile 2019 la SEM ha presentato la propria risposta, poi trasmessa
per conoscenza all’insorgente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione
per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr.
art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5
PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
Il ricorso dell’8 maggio 2017 verte unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che la querelata decisione
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è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e per quanto concerne la pronun-
cia dell’allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio
esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.
5.
5.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto rilevato che il ricorrente
avrebbe fatto valere di provenire dal villaggio di B._______, distretto di Fa-
ryab, provincia di Mazar-i-Sharif, rispettivamente da C._______, distretto
di Qaisar, provincia di Faryab. Ora, ammesso che egli sia effettivamente
originario della provincia di Faryab, il ritorno in tale zona dovrebbe essere
considerato inesigibile a causa della situazione generale. La SEM ha poi
osservato che nella Taskara versata agli atti dall’insorgente il distretto ed il
villaggio menzionati dovrebbero essere D._______. L’unico punto fermo
concernerebbe quindi la provincia, ossia Faryab. Sarebbe tuttavia noto che
la Taskara non deterrebbe alcun valore probatorio. In specie vi sarebbero
oltremodo ulteriori indicatori che priverebbero di portata tale documento.
L’insorgente avrebbe inoltre reso dichiarazioni fuorvianti, insensate e con-
traddittorie in merito alla sua età, alla sua stessa biografia, alla sua rete
famigliare nucleare ed estesa, circa l’esperienza lavorativa ed i soggiorni
in altri luoghi, nonché in riferimento ai suoi motivi d’asilo. Secondo l’autorità
di prima istanza, l’interessato avrebbe infatti asserito di aver lasciato l’Af-
ghanistan a 17 anni, cosa del tutto incompatibile con l’età dichiarata al mo-
mento dell’entrata in Svizzera. Inoltre, egli non avrebbe reso spiegazioni
concludenti dopo essere stato confrontato in merito alla diversa ubicazione
territoriale ed amministrativa del suo villaggio. Per giunta, il richiedente
asilo avrebbe addotto di essersi nascosto per mesi a Mazar-i-Sharif e a
Faryab solo dopo aver esposto i suoi timori nei confronti dei Talebani. Egli
avrebbe inizialmente asserito di essere analfabeta e di aver lavorato in pa-
tria unicamente come contadino ignorando la data ed il motivo della morte
del padre giacché non si sarebbe preoccupato di chiedere informazioni al
riguardo. Nel medesimo contesto, l’interessato avrebbe anche affermato
che il genitore non avrebbe avuto fratelli o sorelle e che in patria, oltre alla
madre, alla sorella ed al fratello, vivrebbe unicamente una zia materna,
anch’essa residente a B._______. Sennonché, nella seconda audizione
egli avrebbe dichiarato di aver svolto l’attività agricola su di un terreno ap-
partenente ad uno zio paterno con il quale era in società. Egli avrebbe però
asserito di aver iniziato tale attività all’età di 11 o 12 anni, ossia susseguen-
temente al decesso di tale parente. Confrontato in merito si sarebbe cor-
retto affermando di aver collaborato con il figlio dello zio. Avrebbe poi men-
zionato l’esistenza di altri parenti omessi in precedenza, negando di essere
stato confrontato in merito alla famiglia del padre nell’ambito dell’audizione
sulle generalità. Non di meno, il richiedente avrebbe anche dichiarato, in
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contraddizione con quanto asserito in precedenza, di aver appreso le
cause del decesso del padre, morto di cancro, dalla madre quando aveva
10 o 11 anni. Da ultimo, la SEM ha rimarcato la discordanza delle sue di-
chiarazioni circa i soggiorni in Iran. Su tali presupposti, l’autorità di prima
istanza non ha ritenuto essere in misura di pronunciarsi in piena cognizione
di causa sull’esigibilità del rinvio dell’insorgente, il quale avrebbe violato il
proprio obbligo di collaborare e di dire la verità. Essa ha quantomeno con-
statato che quest’ultimo sarebbe inequivocabilmente giovane, in buona sa-
lute ed avrebbe pure fornito indicazioni in merito ad un’alternativa interna
di domicilio a Mazar-i-Sharif.
5.2 Nel proprio gravame l’interessato si oppone a tale conclusione. Egli as-
sume di aver effettivamente fornito un racconto confuso in merito alla sud-
divisione amministrativa dell’Afghanistan, confondendo provincie e di-
stretti. A suo modo di vedere, sarebbe però innegabile che sulla scorta delle
indicazioni fornite in corso di procedura ed indipendentemente da quanto
indicato nella Taskara egli risulti originario della Provincia di Faryab. Per-
tanto, pur considerando la giovane età dell’insorgente e le buone condizioni
di salute, l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe considerata in ogni
caso non ragionevolmente esigibile.
6.
6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il
quale prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esi-
gibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di
queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi
ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle
procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura amministra-
tiva – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità compe-
tente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti
giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall’obbligo di col-
laborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8,
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pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1
lett. c PA.
6.3 In particolare, quando l’interessato, con il suo comportamento, impedi-
sce all’autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel
paese di provenienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere
evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt
am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è
segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla deluci-
dazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l’esame degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale paese d’ori-
gine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre
2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti
in materia d’asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richie-
dente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso
senso, nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento quando la stessa è
subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF
2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la
sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all’autorità
d’asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri (cfr. sentenza
del Tribunale D-1973/2017 del 17 ottobre 2018, consid. 11.3). In tale ultima
eventualità, qualora l’autorità si convinca che l’interessato abbia agito di
sorta onde occultare l’esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esem-
pio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata
a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplifi-
cativo sentenze del Tribunale D-1973/2017 consid. 11, D-3174/2015 del 17
novembre 2016 consid. 6.3.4, E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid.
4.3).
7.
7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu-
zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
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una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il
principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione
della SEM che respingeva la domanda d’asilo del ricorrente è cresciuta in
giudicato, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respin-
gimento (art. 5 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di consi-
derare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente
di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai
sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto l’allontanamento
verso l’Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico.
8.
8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio-
lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione
grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le
difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una
regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi
di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione
nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali
da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e
relativi riferimenti).
D-2640/2017
Pagina 8
8.3 Nell’ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan,
già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo. Sotto il profilo
umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da
potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi
dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-
4287/2017 dell’8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017).
8.4 Per quanto concerne la città di Mazar-i-Sharif, la giurisprudenza ha
recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale
località sia tutt’ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si
debba partire dall’assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno
verso la stessa. In altre parole, ciò significa che in presenza di elementi
particolarmente favorevoli, l’esecuzione dell’allontanamento verso la città
di Mazar-i-Sharif risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile. Quali
circostanze favorevoli vanno intesi gli usuali fattori già vagliati dalla giuri-
sprudenza (segnatamente: solida rete di rapporti sociali, possibilità di pro-
cacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni
di salute), da valutarsi nel loro insieme (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 -
7.3.8).
8.5 Nel caso in esame l’interessato si è dichiarato originario di una località
sita nella provincia di Faryab. Il Tribunale, conto tenuto dell’insieme degli
atti di causa ed in particolare delle asserzioni dell’insorgente, ritiene
quantomeno verosimile ch’egli provenga effettivamente dal villaggio di
E._______, nel distretto di Qaysar integrante la provincia di Faryab (cfr.
per una localizzazione del luogo e del circondario: OCHA, Faryab Province
– Reference Map, 05.01.2012, consultabile su /en/operations/afghanistan/infographic/afg-faryab-prov
ince-reference-map). Alla luce della predetta giurisprudenza,
l’esecuzione dell’allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Resta
dunque da determinare se l’interessato disponga o meno di un’alternativa
di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese
nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia
esistenziale previste dall’art. 83 cpv. 3 LStrI, cosa che presuppone
l’adempimento delle sopraccitate circostanze favorevoli (cfr. DTAF 2011/49
consid. 7.3.5).
8.6 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essersi
intrattenuto perlomeno per un certo periodo di tempo a Mazar-i-Sharif, la-
vorando in qualità di fruttivendolo e mantenendo persino la sua famiglia
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grazie a tale attività. In tale contesto egli avrebbe inoltre beneficiato di un
alloggio presso il datore di lavoro (cfr. atto A18, D143-D149). L’insorgente
è d’altro canto giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a
carico. Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza
risultano pertanto incontestabilmente adempiute.
8.7 Per il resto, v’è da osservare che l’insorgente ha fornito dichiarazioni
contraddittorie ed in parte illogiche proprio in merito a degli aspetti centrali
della sua biografia e dei suoi soggiorni. Egli ha inoltre inizialmente
tralasciato ogni riferimento a Mazar-i-Sharif, menzionando tale luogo solo
dopo essere stato questionato in merito a dove si sarebbe nascosto a
causa del timore di subire atti pregiudizievoli (rivelatosi inverosimile, que-
stione non contestata in sede ricorsuale). In tale contesto egli ha quindi
dapprima ammesso di essere stato “qualche volta” a Mazar-i-Sharif, per
poi precisare di avervi lavorato per due o tre mesi e ribadire di lì a poco di
aver svolto l’attività di fruttivendolo per tre mesi (cfr. atto A18, pag. 13).
8.8 Non di meno, il racconto del ricorrente è colmo di ulteriori elementi che
lasciano presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti
alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base
delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. In primo luogo e
considerato l’oggetto delle disquisizioni in questa sede, occorre rilevare
che l’interessato si è contraddetto in modo lampante sulle sue permanenze
all’estero. Nell’audizione sulle generalità egli ha infatti dichiarato di aver
vissuto nel villaggio natale sino alla definitiva partenza dall’Afghanistan e
di essersi trattenuto in Iran complessivamente per venti giorni
successivamente all’espatrio, escludendo espressamente di aver dovuto
fare ritorno nel paese d’origine (cfr. atto A5, pag. 4-6). Al momento di essere
sentito sui motivi d’asilo, l’insorgente ha però fornito tutt’altra versione dei
fatti, raccontando di essere stato una prima volta in Iran per venti giorni,
salvo poi venir espulso dalle autorità (cfr. atto A18, D22). In tale contesto
egli ha quindi precisato che susseguentemente al rimpatrio si sarebbe
intrattenuto per un mese a Faryab per poi dirigersi nuovamente in Iran, ove
sarebbe questa volta rimasto per soli dieci giorni prima di recarsi in Europa
(cfr. atto A18, D31, D215). Pure interlocutorie sono le sue asserzioni circa
i familiari residenti nel paese d’origine. In un primo momento egli ha infatti
menzionato unicamente, oltre alla madre, al fratello ed alla sorella, anche
l’esistenza di una zia materna a sua volta domiciliata nel medesimo
villaggio (cfr. atto A5, pag. 5). Chiamato a rendere conto delle sue attività
lavorative nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo l’insorgente ha però
lasciato intendere anche la presenza di uno zio, con il quale egli sarebbe
stato in società. Tuttavia, le sue allegazioni in merito al momento in cui egli
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avrebbe iniziato a lavorare si sono rilevate discrepanti rispetto alla data di
decesso di tale presunto parente (cfr. atto A18, pa. 6-7). Confrontato in
merito, l’interessato si è quindi corretto asserendo che la persona in società
con lui sarebbe stato il figlio dello zio premorto, ossia introducendo
un’ulteriore figura precedentemente omessa nel suo narrato (cfr. atto A18,
pag. 6-7). D’altro canto, nella medesima circostanza egli ha oltremodo
menzionato l’esistenza di diversi ulteriori parenti tralasciati in precedenza,
negando poi a torto di essere stato questionato al riguardo nel corso
dell’audizione sulle generalità (cfr. atto A18, pag. 7-9). Nelle dichiarazioni
dell’insorgente a sostegno dei suoi motivi d’asilo sono inoltre presenti
molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili; tali contraddizioni
quandanche non strettamente attinenti alla questione dell’esigibilità
dell’allontanemento mettono fortemente in discussione l’attendibilità
dell’interessato (cfr. decisione avversata, pag. 3 e seg.).
8.9 Orbene, visto quanto precedere, si può in casu concludere che il
ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo egli ha
posto l’autorità di prime cure nell’impossibilità di determinare se l’insieme
dei fattori favorevoli richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti
nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d’asilo
dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all’esisenza dei
medesimi. In altri termini, non si può escludere che l’insorgente abbia
riseduto a Mazar-i-Sharif per un lasso di tempo più lungo di quanto da lui
dichiarato e che disponga di una rete sociale in loco.
8.10 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
9.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela-
zione all’art. 44 LAsi). L’insorgente, usando della necessaria diligenza, po-
trà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
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ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assi-
stenza giudiziaria con decisione incidentale del 3 luglio 2017, non sono
riscosse spese.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli