B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2645/2013
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
19 marzo 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e religione indù, è
originaria di Jaffna (Sri Lanka). In data 12 dicembre 2011 la medesima ha
presentato domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogata in merito ai propri motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione di data
29 dicembre 2012 e verbale di audizione di data 13 marzo 2013), di avere
lavorato come cassiera presso un negozio di (...) di B._______ (Sri Lan-
ka) a partire dal 2006. Il datore di lavoro della richiedente avrebbe avuto
contatti con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE),
per questo motivo, dal 2008, i militari cingalesi avrebbero regolarmente
fatto visita presso il negozio chiedendo all'interessata informazioni in me-
rito a dove fossero nascoste le armi delle LTTE. In particolare, in occasio-
ne di una delle visite dei militari cingalesi, un uomo al servizio dell'esercito
avrebbe obbligato la richiedente a seguirlo presso una casa abbandonata
per poi costringerla ad avere dei rapporti sessuali con lui. La medesima
sarebbe stata costretta a subire tali rapporti altre otto o nove volte. Oltre-
tutto, il proprietario del negozio sarebbe stato ucciso da due militari cinga-
lesi a bordo di una motocicletta. A seguito di questi episodi la richiedente
sarebbe fuggita a Vavuniya per poi lasciare lo Sri Lanka.
B.
Con decisione del 19 marzo 2013, l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronun-
ciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a
Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile.
C.
In data 8 maggio 2013 (data d'entrata: 10 maggio 2013), la ricorrente ha
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in
via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la
concessione dell'asilo con protestate spese e ripetibili a carico dell'UFM.
A sostegno del proprio ricorso, oltre alla decisione contestata in originale,
l'insorgente ha allegato i seguenti documenti:
- un certificato di lavoro in lingua straniera con relativa traduzione in in-
glese di data 20 aprile 2013;
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- un certificato di morte in lingua inglese di data 19 ottobre 2008 relativo
a tale C._______;
- quattro fotografie relative all'omicidio del succitato C._______;
- uno scritto in lingua inglese dell'avvocato D._______ di Jaffna di data
23 aprile 2013;
- un ordine di comparizione in lingua straniera con relativa traduzione in
inglese e italiano emanato dalla stazione di polizia di Jaffna in data
(...) 2012;
- uno scritto del cugino della ricorrente in lingua straniera con relativa
traduzione in inglese del 18 aprile 2013.
D.
Con decisione incidentale del 14 maggio 2013, il Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 29 maggio 2013, un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presumibili spese processuali, informandola nel contempo
che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammis-
sibile.
E.
In data 27 maggio 2013, l'insorgente ha tempestivamente versato al
Tribunale il succitato anticipo spese.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini dello Sri Lanka di etnia tamil nonché di annullare quelli già
fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedi-
menti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipen-
dentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è
stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini dello
Sri Lanka di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito
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negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Pae-
se dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato
dell'UFM del 4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha
temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza,
l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un
eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in partico-
lare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha da-
to incarico all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone
arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti
l’asilo dello Sri Lanka oggetto di una decisione negativa passata in giudi-
cato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato
dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di
due ex richiedenti l’asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del
4 ottobre 2013 "ACNUR überprüft Asyldossiers – zwei zurückgeschickte
Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i
fatti, come ritenuti nella decisione del 19 marzo 2013, non sono, in tutta
evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che
una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accerta-
mento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione
dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzio-
ne dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 19 marzo 2013 è annullata. La causa è pertanto rinvia-
ta all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emana-
zione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto dell'UFM
è trasmesso all'UFM. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi
è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata.
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5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da
quest'ultima in data 27 maggio 2013 quale anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali.
5.2 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 19 marzo 2013 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili. Il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente,
versato in data 27 maggio 2013 quale anticipo spese.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: