B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2645/2019
Sen t en z a d e l 2 0 g i u g no 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dal signor Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 maggio 2019 / N (…).
D-2645/2019
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Fatti:
A.
L’interessato, sentito nel corso dell’audizione di rilevamento dei dati perso-
nali del (…) aprile 2019 (cfr. atto 1038761-10/7; di seguito: verbale 1), ha
asserito di essere cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio a
B._______, nonché di essere espatriato definitivamente dalla Turchia il
(…) aprile 2019, presentando domanda d’asilo in Svizzera il
(…) aprile 2019 (cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 3 e p.to 5.01 segg.,
pag. 5).
B.
Nell’ambito dell’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi del 9 maggio 2019 (cfr.
atto 1038761-22/18, di seguito: verbale 2), egli ha dichiarato, in sostanza
e per quanto è qui di rilievo, di aver frequentato le scuole sino all’università,
(…), e di avere esercitato quale ultima professione in patria, l’attività di (…)
a partire dal (…). In seguito sarebbe stato arrestato a B._______ e con-
dotto ad C._______, secondo le versioni, il (…) o il (…) ottobre 2016 rispet-
tivamente il (…) ottobre 2016, con l’accusa di “terrorismo”. Il tredicesimo
giorno dall’arresto, sarebbe stato formalmente interrogato alla presenza
del suo avvocato, che avrebbe visto per la prima volta il medesimo giorno.
Sarebbe rimasto in carcere per cinque mesi e il (…) 2017 lo avrebbero
rilasciato, con l’obbligo di firma presso il commissariato di polizia. In princi-
pio, l’obbligo di sottoscrizione, sarebbe stato due volte alla settimana, in
seguito una volta alla settimana, e nell’ultimo periodo una volta al mese.
Altresì egli avrebbe un divieto di non lasciare la sua città senza prima otte-
nere il consenso dalle autorità turche preposte, come pure sarebbe stato
emesso a suo nome un divieto d’espatrio. Successivamente sarebbe stato
nuovamente arrestato per (…) giorni il (…) 2019. Il procedimento penale
aperto nel 2016 nei suoi confronti, insieme ad altre persone, dalla (…), sa-
rebbe tutt’ora in corso. Egli sarebbe personalmente accusato di propa-
ganda per il “Partito dei lavoratori del Kurdistan/Partîya Karkerén Kur-
dîstan” (PKK) e per alcune associazioni curde, segnatamente avendo par-
tecipato a delle manifestazioni che le autorità turche riterrebbero illegali.
Avrebbe inoltre partecipato ad attività di informazione ed a manifestazioni
a favore del partito (…) – senza tuttavia esserne membro – nonché preso
parte a delle manifestazioni quale “attivista per i diritti umani”, per le asso-
ciazioni: “(…)”, “(…)” e “(…)”. Per questi motivi, ed in particolare dopo aver
ricevuto l’ordine di comparizione dalla (…) di D._______ per presentarsi ad
un’udienza il (…) 2019 – alla quale l’interessato non si sarebbe però recato
– per il timore di essere nuovamente arrestato ed incarcerato, sarebbe
espatriato illegalmente dalla Turchia il (…) aprile 2019. Infine l’interessato
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ha allegato di aver dato seguito all’ordine di sottoscrizione per l’ultima volta
nel (…) 2019, dopodiché si sarebbe trasferito presso uno zio ad
E._______, con l’intenzione di lasciare la Turchia. Malgrado ciò, e sino ad
oggi, le autorità turche non lo avrebbero ricercato presso i suoi familiari (cfr.
verbale 2, D20 segg., pag. 3 segg.).
A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha prodotto la seguente
documentazione: la sua carta d’identità turca no. (…); un estratto dell’ana-
grafe valido sino al (…); le copie di nove verbali di udienza della (…) di
D._______ (di seguito: doc. 1 – 9); la copia di una richiesta della (…) di
D._______ alla (…) di B._______ (di seguito: doc. 10); la copia di un ver-
bale d’udienza della (…) di B._______ (di seguito: doc. 11), la copia di
un’accusa nei confronti del ricorrente e di altri imputati formulata dalla (…)
di D._______, datata (…) (di seguito: doc. 12); l’originale di una trascri-
zione del 15 aprile 2019 della “B._______ Branch of Human Rights Asso-
ciation” (di seguito: doc. 13).
C.
Il 17 maggio 2019 il rappresentante dell’interessato ha trasmesso alla SEM
il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 16 maggio 2019 (cfr.
atti 1038761-24/8 e 1038761-25/7). Al parere sono stati allegati un’attesta-
zione dell’avv. F._______ del (…) (documento già presentato in fase di au-
dizione federale, sub doc. 13) nonché una pagina manoscritta con apposto
quale timbro nell’intestazione “(…), (…)” (di seguito doc. 14).
D.
Con decisione del 20 maggio 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto
1038761-28/1), la SEM ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciato il
suo allontanamento dalla Svizzera, ritenuto l’esecuzione dello stesso am-
missibile, esigibile e possibile.
E.
L’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso del 29 maggio 2019 (cfr. timbro del plico rac-
comandato) chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione
impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con contestuale
concessione dell’asilo; in primo subordine la restituzione degli atti all’auto-
rità inferiore per nuovo esame delle allegazioni ai fini del riconoscimento
della qualità di rifugiato; in secondo subordine, la concessione dell’ammis-
sione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
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Altresì, egli ha depositato una domanda di concessione dell’assistenza giu-
diziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e
del relativo anticipo, con protesta di spese.
Al gravame l’insorgente ha segnatamente allegato: una copia di un docu-
mento della (…) di D._______, datata (…), con la relativa traduzione in
italiano (di seguito: doc. 15); una copia di un messaggio (…) (di seguito:
doc. 16); un’analisi della situazione in Turchia dell’Organizzazione svizzera
d’aiuto ai rifugiati (OSAR; di seguito: doc. 17).
F.
L’incarto completo della SEM è pervenuto al Tribunale in data 17 giu-
gno 2019.
G.
In pendenza di causa, l’interessato ha trasmesso al Tribunale uno scritto
datato 4 giugno 2019 con allegati tre documenti in lingua straniera (sub
doc. 1A – 3A).
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al pro-
cedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla de-
cisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annulla-
mento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Per-
tanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a
cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
4.
Nella prima parte della sua decisione, l’autorità inferiore ha dapprima rite-
nuto inverosimili, poiché incoerenti e contraddittorie, le allegazioni dell’in-
teressato circa il suo arresto – durato (…) giorni – che sarebbe avvenuto il
(…) 2019. Invero se all’inizio dell’audizione federale avrebbe accennato
all’evento, successivamente egli non lo avrebbe però più evidenziato tra i
contatti avuti con le autorità turche dopo il suo rilascio del (…) 2016 [sic:
2017], salvo quando sarebbe stato confrontato direttamente dall’auditore
con tale discrepanza, asserendo tuttavia che lo stesso non sarebbe stato
di molta importanza, visto che sarebbe durato solo due giorni. Però anche
quest’ultima affermazione sarebbe stata contraddetta da una dichiarazione
successiva, ovvero affermando che sarebbe stato proprio tale arresto di
(…) giorni ad averlo convinto che in futuro avrebbe potuto subire nuova-
mente l’arresto. Per di più, a tali incoerenze, si aggiungerebbe la mancanza
di dettagli circa il motivo che avrebbe condotto le autorità turche al suo
arresto del (…) 2019, menzionando soltanto un post (…). Proseguendo
nell’analisi, la SEM ha pure ritenuto inverosimili, in quanto non sufficiente-
mente sostanziate, le allegazioni del ricorrente relative al fatto di essere
sotto osservazione da parte dei servizi segreti turchi. Le altre dichiarazioni
dell’interessato sono state invece ritenute, nella decisione impugnata, non
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pertinenti in materia d’asilo ex art. 3 LAsi. In primo luogo l’autorità inferiore
nella sua decisione ha esaminato alcuni fatti salienti relativi il procedimento
penale del ricorrente, sulla base di alcuni mezzi di prova prodotti dallo
stesso, segnatamente rimarcando che egli sarebbe accusato dalla (…) di
D._______ – unitamente ad altre persone – di aver fatto propaganda per
“l’organizzazione terroristica” di cui né il ricorrente né i mezzi di prova ne
specificherebbero il nominativo. Inoltre, poiché non si sarebbe presentato
all’udienza fissata il (…) 2019 per sottoporre la sua difesa in videoconfe-
renza, la (…) di D._______ avrebbe inviato una richiesta alla (…) di
B._______ di condurlo coattamente alla prossima udienza fissata per il (…)
2019 presso la (…) di B._______. In secondo luogo, l’autorità inferiore,
circa il timore espresso durante l’audizione federale da parte del ricorrente
di essere arrestato se si presentasse in Tribunale, ha rimarcato che non vi
sarebbero degli elementi concreti e precisi che rendano probabile e reali-
stico un arresto in tale contesto. Invero egli, non avendo mai richiesto in-
formazioni in merito alla ragione per la quale si dovesse presentare in Tri-
bunale al suo avvocato, non ne conoscerebbe concretamente la motiva-
zione, se non quanto sarebbe già indicato nello scritto della Corte, ovvero
per deporre in sua difesa. A ciò si aggiunge che, come da lui dichiarato,
non sussisterebbe alcun mandato d’arresto nei suoi confronti; che neppure
lui stesso sarebbe sicuro né della condanna né di essere arrestato; come
pure il suo comportamento durante il suo soggiorno ad E._______, non
paleserebbe alcun timore di sorta, malgrado il fatto che lui si fosse sottratto,
in quel periodo, all’obbligo di sottoscrizione al commissariato una volta al
mese. Infine, l’autorità inferiore ha rilevato che, sulla base delle dichiara-
zioni ed i mezzi di prova depositati agli atti dal medesimo, se il ricorrente
venisse effettivamente fermato dalle autorità turche, non vi sarebbero mo-
tivi per ritenere che ciò non sarebbe lecito nel perseguimento di obiettivi
legittimi da parte dello Stato turco.
Nella seconda parte della decisione avversata, la SEM si è invece chinata
sul parere espresso dal rappresentante legale in merito alla bozza di deci-
sione. Dapprima l’autorità inferiore ha rilevato di aver considerato inverosi-
mile unicamente il fatto che il ricorrente sia “un sorvegliato speciale” o
“sotto stretta sorveglianza”, e non invece gli eventi ed i fatti contenuti nei
documenti da lui consegnati ed ai quali egli avrebbe fatto riferimento du-
rante l’audizione federale. In seguito l’autorità di prime cure ha ribadito l’in-
consistenza di un timore fondato del ricorrente di essere arrestato o di su-
bire dei maltrattamenti proscritti dall’art. 3 CEDU, in quanto i pregiudizi da
lui subiti durante il periodo di detenzione, non raggiungerebbero la soglia
d’intensità prevista dalla predetta disposizione. Circa poi la presunta legit-
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timità delle attività svolte dal ricorrente in patria e per il quale sarebbe in-
dagato, la SEM ha denotato che anche lo stesso interessato avrebbe indi-
cato durante l’audizione di non sapere se la manifestazione a cui avrebbe
partecipato sarebbe stata autorizzata. Inoltre, dagli atti, risulterebbe che
egli sarebbe accusato, tra le altre cose, di aver gridato degli slogan a favore
del PKK, organizzazione terroristica vietata in Turchia, e per questo il pro-
cedimento d’indagine, aperto dalle autorità turche nei suoi confronti, sa-
rebbe legittimo. Per di più, l’indagine e l’accusa non costituirebbero, a
mente della SEM, una persecuzione rientrante nella definizione dell’art. 3
LAsi. Altresì l’autorità inferiore si è chinata sui documenti presentati dal rap-
presentante legale a supporto del suo parere, essenzialmente non ritenen-
doli rilevanti.
Infine, circa l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, la SEM ha
concluso che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile.
5.
Nel memoriale ricorsuale, l’insorgente, dopo aver ricordato alcune eve-
nienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza sia dei suoi timori di
essere nuovamente arrestato che la sua esposizione ad una particolare
sorveglianza da parte delle autorità turche. A tale conclusione si giunge-
rebbe grazie a diversi elementi presenti agli atti, ed in particolare dal suo
obbligo di firma presso una stazione di polizia, ciò che non avrebbe più
ottemperato negli ultimi (…) mesi – e che sarebbe dimostrato dal docu-
mento presentato con il gravame (cfr. doc. 15) – sia dal divieto di lasciare
la città, come pure che egli è attivista per i diritti umani. Non da ultimo, pur
non avendo partecipato che a manifestazioni non-violente, sarebbe non
solo stato accusato di sostenere delle organizzazioni terroristiche, ma pure
sottoposto a dei controlli a distanza di anni dai fatti presentati a supporto
delle accuse penali. Quanto poi alle apparenti incoerenze rilevate nella de-
cisione avversata, circa il suo arresto di (…) giorni avvenuto nel 2019,
come pure al post (…) – di cui fornisce una presunta copia con il gravame
(cfr. doc. 16) – le stesse non sussisterebbero. Successivamente il ricor-
rente contesta la conclusione della SEM circa il fatto che egli non avrebbe
un timore fondato ai sensi dell’asilo, in relazione ad un probabile arresto e
successiva incarcerazione che potrebbero essere attuati nel suo paese
d’origine. Anche basandosi su una ricerca della situazione vigente in Tur-
chia dell’OSAR (prodotta con il gravame, cfr. doc. 17), il profilo dell’interes-
sato ed il procedimento penale aperto a suo carico soddisferebbero invece
le condizioni poste dall’art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato allo stesso. In conclusione il ricorrente ritiene che l’esecuzione del
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Pagina 8
suo allontanamento sia inammissibile, in quanto egli sarebbe esposto al
rischio di trattamenti proscritti dalla CEDU.
6.
Con lo scritto spontaneo del 4 giugno 2019, il ricorrente ha presentato tre
ulteriori mezzi di prova in lingua straniera – e non tradotti – che sarebbero
atti a sostanziare le accuse a lui rivolte dalle autorità turche (prodotto sub
doc. 1A-1B), le misure prese nei suoi confronti da parte del Tribunale di
D._______ (prodotto sub doc. 2A), nonché il fatto che verrebbe arrestato e
condannato se dovesse rientrare nel suo paese d’origine (prodotto sub
doc. 3A).
7.
7.1 Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni ele-
menti formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della deci-
sione impugnata.
7.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF
2012/21 consid. 5). V’è un accertamento inesatto quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incom-
pleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rile-
vanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.).
7.3 Il diritto di essere sentito, è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTAF 137 I 195 con-
sid. 2.2, 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 con-
sid. 5). La giurisprudenza ha in particolare dedotto il diritto di essere sen-
tito, gararantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzato in procedura ammi-
nistrativa federale, tra le altre disposizioni, dagli art. 29 segg. PA, l’obbligo
per l’autorità di motivare la sua decisione, alfine che il destinatario possa
comprenderla e, se il caso, impugnarla con conoscenza di causa, ma pure
che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo sulla medesima.
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Per rispondere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni almeno
brevemente le sue considerazioni in merito agli elementi di fatto e di diritto
essenziali, ovvero che esponga i motivi che l’hanno guidata e sui quali ha
fondato la sua decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto
della portata della stessa ed impugnarla con piena cognizione di causa.
L’autorità competente non ha tuttavia l’obbligo di esporre e di discutere tutti
i fatti, i mezzi di prova ed i motivi invocati dalle parti, ma può al contrario
limitarsi all’esame delle questioni decisive per l’esito della vertenza (cfr.
DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/22 con-
sid. 3.3; cfr. anche tra le altre: sentenza del Tribunale E-84/2019 del 7 feb-
braio 2019).
7.4 In primo luogo si rileva come, nella motivazione esposta al p.to II/2.,
pag. 5 della decisione avversata, l’autorità inferiore ha constatato che la
(…) di D._______ avrebbe formulato un decreto d’accusa contro l’interes-
sato, indicando che il medesimo sarebbe: “accusato di aver fatto propa-
ganda per “l’organizzazione terroristica” di cui né lei né i mezzi di prova
hanno specificato il nome (mezzo di prova n. 3)”. Tale valutazione dei
mezzi di prova presentati dall’insorgente e delle sue allegazioni, non può
però essere seguita dal Tribunale, in quanto risulta inesatta. Invero, ad
un’attenta lettura dell’atto d’accusa del (…) della (…) di D._______ e della
parziale traduzione effettuata dalla SEM, se d’un canto risulta corretto che
al ricorrente, come pure agli altri imputati, il reato che viene loro ascritto è
di “fare propaganda dell’organizzazione terroristica armata”, tale generica
accusa, viene descritta più avanti con maggiori particolari, nominando se-
gnatamente l’associazione “(…)”, che farebbe propaganda – sempre se-
condo l’accusa – dell’organizzazione PKK ad D._______ (cfr. doc. 12). Sia
tali accuse che l’associazione summenzionata, sono state nominate chia-
ramente dal ricorrente durante l’audizione federale, ove ha fatto riferimento
sia al PKK (cfr. verbale 2, D109, pag. 12; D138 segg., pag. 15), che a di-
verse associazioni con le quali avrebbe partecipato a delle manifestazioni
(cfr. verbale 2, D127 segg., pag. 14), tra le quali segnatamente cita l’asso-
ciazione menzionata nell’atto d’accusa (“[…]”; cfr. verbale 2, D129 segg.,
pag. 14 seg.). L’accertamento dei fatti su questo punto adempiuto dalla
SEM, risulta inoltre contraddittorio con quanto in seguito riportato dalla
stessa autorità inferiore nella decisione avversata, e quale elemento, tra gli
altri, a fondamento dell’apprezzamento negativo sul timore fondato dell’in-
sorgente in relazione al procedimento penale tutt’ora in corso ed a suo ca-
rico. Invero, nella motivazione della decisione querelata, la SEM ha citato
nuovamente il mezzo di prova succitato, rilevando in particolare che l’in-
sorgente viene “accusato di aver urlato degli slogan a favore del PKK
(mezzo di prova n. 3), organizzazione terroristica vietata in Turchia” (cfr.
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p.to II/3., pag. 6 della decisione impugnata), ciò che risulta perlomeno in-
coerente con quanto addotto in precedenza. In secondo luogo, si ravvisa
pure una seconda dissonanza nelle motivazioni esposte nella decisione
della SEM, allorché dapprima ritiene inverosimili l’arresto di due giorni del
ricorrente (cfr. p.to II/1., pag. 4 della decisione impugnata), e successiva-
mente, in modo inspiegabile, pare contraddire completamente tale asserto,
ove afferma che: “la SEM non nega affatto gli eventi e fatti contenuti negli
atti consegnati e ai quali lei ha fatto riferimento durante la sua audizione.
Invece è considerato inverosimile, come già affermato nella presente deci-
sione, il fatto che lei sia, come ribadisce il suo rappresentante legale, un
“sorvegliato speciale” o “sotto stretta sorveglianza” […]” (cfr. p.to II/3, pag. 6
della decisione impugnata). In tal senso, non si comprende quali eventi
siano stati effettivamente ritenuti inverosimili dall’autorità inferiore, ren-
dendo impossibile la determinazione del Tribunale su tale punto in que-
stione.
7.5 Inoltre, come rettamente evidenziato implicitamente dal ricorrente nel
gravame (cfr. p.to I./4, pag. 4 segg. del ricorso), l’autorità intimata non ha
analizzato ed ove necessario istruito maggiormente, per la valutazione dei
motivi soggettivi posteriori alla sua partenza dalla Turchia, ovvero per il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione dell’asilo (cfr. art. 54
LAsi; cfr. al riguardo anche: sentenza di riferimento del Tribunale
D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), alcuni elementi che possono risultare
decisivi per questo punto in questione. Invero, malgrado egli fosse tenuto
all’ordine di firma presso un commissariato di polizia, dal (…) 2019 non si
sarebbe più presentato per ottemperare tale obbligo. Inoltre sarebbe stato
pronunciato dal Tribunale di D._______ il divieto di lasciare il territorio turco
durante il periodo di inchiesta e di procedimento penale, ciò che risulta es-
sere stato violato dall’interessato. Per di più, non è stato accertato dalla
SEM se per lo stesso, viste in particolare le accuse mosse di partecipa-
zione ad organizzazioni ed attività illegali da parte del ricorrente, come pure
per il suo profilo quale sostenitore di iniziative e manifestazioni per il partito
(…) e quale attivista per i diritti umani, possa essere stato schedato per
motivi politici. In presenza di una tale schedatura, di regola, si parte infatti
dal presupposto che il timore di una persecuzione futura delle autorità e
rilevante ai sensi dell’asilo sia fondato, in particolare in presenza di ulteriori
elementi concreti agli atti (cfr. in merito: sentenza del Tribunale D-
3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3).
7.6 D’altro canto, il Tribunale, pur essendo conscio del fatto che la scelta
del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr.
DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), non può fare a meno di constatare come la
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trattazione in procedura celere di casi complessi – per la cui definizione si
necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l’apprezza-
mento di molteplici mezzi di prova – non risulti particolarmente indicata,
specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e
contro la quale l’interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre
ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo,
FF 2014 6917, 6941 “[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi
semplici”). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie proce-
durali accordate all’insorgente e ciò a prescindere da quanto possa appa-
rire giuridicamente liquido l’esito del procedimento.
8.
Alla luce degli elementi summenzionati, relativi sia ad aspetti formali della
decisione impugnata, che alla carente motivazione ed accertamento dei
fatti determinanti per quanto concerne gli eventuali motivi soggettivi insorti
dopo la fuga dell’insorgente – anche visti i complementi istruttori che risul-
teranno necessari – risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa
alla SEM per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi della presente. Vieppiù risulta neces-
saria la possibilità per quest’ultimo di prendere eventualmente posizione
sulle risultanze istruttorie rispetto ai suoi motivi d’asilo già in prima istanza,
e che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non possa
essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella
fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti
giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un’even-
tuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
9.
Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l’obbligo di
accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere
sentito e dal principio inquisitorio. Inoltre, avendo motivato la sua decisione
in modo incoerente e contraddittorio, e non avendo esaminato alcuni ele-
menti giuridici decisivi per l’esito della presente vertenza, l’autorità inferiore
ha pure violato il suo obbligo di motivare la decisione ai sensi della giuri-
sprudenza succitata (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 35 cpv. 1 PA). Pertanto
si giustifica l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione
impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affin-
ché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pro-
nuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente
sentenza. L’autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare nuovamente –
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valutando complessivamente sia le allegazioni del ricorrente che i mezzi di
prova da lui presentati anche in fase ricorsuale (cfr. doc. 15 – 17 e doc.
1A – 3A) – la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d’asilo, avendo
un’attenzione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in consi-
derazione quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54
LAsi. In un secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuo-
vamente se l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente risulta ammis-
sibile, esigibile e possibile.
10.
10.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da consi-
derarsi priva di oggetto.
10.2 Ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poi-
ché i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM
a norma dell’art. 102h LAsi.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 maggio 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono attribuite indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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