B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-266/2020
Sen t en z a d e l 2 2 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…), con il figlio
B._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM dell’8 gennaio 2020 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in data 24 settembre
2019 in Svizzera,
il rilevamento dei dati personali del 2 ottobre 2019 (cfr. atto 16/8),
i verbali relativi alle audizioni sui motivi d’asilo svoltesi l’11 novembre 2019
(di seguito: verbale 1) e il 23 dicembre 2019 (di seguito: verbale 2),
la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, tra
cui, oltre ai rispettivi passaporti in originale, figurano in particolare:
– Certificato di frequentazione scolastica del 20 settembre 2019,
concernente B._______;
– Certificato d’invalidità del 26 agosto 2011 concernente B._______,
rilasciato dal (…);
– Documentazione medica circa l’esame di risonanza magnetica del
cervello e della spina e della spina dorsale, concernente B._______,
rilasciato da (…) il 3 febbraio 2018;
– Documentazione medica rilasciata dal (…) in data 12 settembre 2019,
concernente B._______;
– Documentazione medica rilasciata dal (…) in data 17 luglio 2019,
concernente B._______,
la bozza di decisione negativa sull’asilo (cfr. atto 50/8), con cui la Segreteria
di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata
domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile
e possibile,
il parere sulla bozza, inoltrato il 7 gennaio 2020,
la decisione della SEM dell'8 gennaio 2020, notificata ai ricorrenti in
medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria
ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei
richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile,
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il ricorso del 15 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato: data
d'entrata: 16 gennaio 2020) contro detta decisione, con il quale i ricorrenti
hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla
concessione dell’asilo in Svizzera, in subordine all’ammissione provvisoria
in Svizzera, rispettivamente alla trasmissione degli atti all’autorità inferiore
per un complemento istruttorio; l’ulteriore conclusione ricorsuale tendente
alla concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
versamento anticipato delle presunte spese di giudizio, con protestate
spese e ripetibili,
i documenti prodotti a sostegno dell’impugnativa, già acquisiti agli atti in
sede di prima istanza,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 Lasi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che i richiedenti hanno anzitutto ricondotto la propria domanda d’asilo
all’intenzione di sottoporre il giovane B._______ alle cure necessarie al
trattamento della spina bifida, patologia della quale sarebbe afflitto (cfr.
verbale 1, pag. 4, D18),
che i richiedenti hanno inoltre addotto quali motivi d’asilo i problemi avuti
nel Paese di provenienza con l’ex coniuge di A._______, il quale avrebbe
ripetutamente perseguitato quest’ultima percuotendola e minacciandola di
morte (cfr. verbale 1, pag. 5, D18),
che in relazione a tale problematica gli interessati non avrebbero
depositato alcuna denuncia presso le competenti autorità poiché queste
sarebbero a loro dire impotenti dinanzi a simili situazioni (cfr. verbale 1,
pag. 6, D24 e D26),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la
Georgia rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi
dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi
d’asilo addotti dagli interessati,
che in particolare, la condizione medica di B._______ non sarebbe un
motivo d’asilo giacché non riconducibile a ragioni persecutorie secondo i
disposti dell’art. 3 LAsi; che parimenti, le asserite persecuzioni da parte
dell’ex marito di A._______ non sarebbero in casu pertinenti in quanto in
Georgia vi sarebbe a disposizione un’efficace protezione statale,
che nel ricorso gli insorgenti avversano parte delle considerazioni
dell’autorità inferiore; che a loro dire la protezione fornita dalle autorità
georgiane quando confrontate a casi assimilabili alle tensioni fra
A._______ e l’ex marito, sarebbe ancora insufficiente; che
conseguentemente l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto
e incompleto le loro allegazioni omettendo di analizzarle nella loro globalità
ed in rapporto alla situazione politica del loro Paese d’origine,
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che con il gravame i ricorrenti non avversano le conclusioni della SEM
quanto all’irrilevanza in materia d’asilo delle patologie affliggenti
B._______,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilito dall’art. 3
cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine,
che anzitutto, a scanso di equivoci, il quadro clinico di B._______ è
irrilevante in materia d’asilo; che difatti, come rettamente osservato dalla
SEM, detto motivo d’asilo non ossequia i disposti delle norme di legge
suesposte,
che per il resto, il Tribunale rileva che il Consiglio federale designa come
Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di
persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),
che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi,
non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità
di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la
protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della
sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione
nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli
abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione
contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa
da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti
citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del
Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),
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che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono dunque di principio
tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte
dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520),
che tuttavia, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come
sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione
legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza
del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521),
che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi
concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019),
che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti
da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM),
che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle
autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese
dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018
e E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
che in corso di procedura i ricorrenti, al di là di generiche allegazioni, non
hanno apportato elementi atti a mettere in discussione detta presunzione;
che l’allegazione secondo la quale non si sarebbero rivolti alle autorità
georgiane perché le stesse sarebbero incapaci di fornire adeguata
protezione non può giustificare la loro indolenza,
che in altri termini, i ricorrenti non hanno in alcun modo reso verosimile
l’asserita inefficienza, né tantomeno che le autorità georgiane
rifiuterebbero di accordare loro protezione contro gli atti dell’ex marito per
il caso in cui ne facessero espressa richiesta,
che del resto, nulla vieta ai ricorrenti di stabilirsi in un altro luogo del Paese
di provenienza,
che alla luce di quanto precede, è proprio analizzando le allegazioni nella
loro globalità e con riguardo alla situazione politica in Georgia, che il
Tribunale giunge alla medesima conclusione dell’autorità inferiore,
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che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione
della SEM,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS
142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44
LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.
10.2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale gli insorgenti chiedono di essere ammessi
provvisoriamente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato
ragionevolmente inesigibile in ragione dello stato di salute gravemente
compromesso di B._______; che segnatamente, i trattamenti prodigati in
Georgia sarebbero inefficaci, inefficienti e finanche dannosi,
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che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale
e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3),
che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine
dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti
in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà
ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della
disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di
trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe
così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in
pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e
notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.3 con riferimenti citati),
che nella fattispecie concreta, dalle certificazioni mediche agli atti – a
mente di questo Tribunale sufficientemente attuali, precise e non
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bisognose di ulteriori approfondimenti – nonché dalle dichiarazioni di
A._______, lo stato di salute di B._______ non parrebbe presentare, tenuto
conto del contesto della patologia di base, una gravità simile da necessitare
un intervento chirurgico immediato, o tale da cagionare una messa in
pericolo concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo
ritorno in Georgia,
che inoltre le allegazioni addotte in sede ricorsuale, secondo cui le cure in
Georgia sarebbero inadeguate (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3), non
possono essere condivise,
che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è stato sostanzialmente
riformato; che conseguentemente il trattamento della maggior parte dei
disturbi somatici e psichici è ora possibile, pur non essendo equivalenti agli
standard svizzeri (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale E-7415/2018 del
12 dicembre 2019); che anche la maggior parte dei medicinali comuni sono
disponibili nelle farmacie,
che del resto i richiedenti medesimi hanno riferito di aver beneficiato nel
Paese d’origine di svariate consultazioni mediche (cfr. verbale 1, pag. 4,
D18 e D34; verbale 3, pag. 5, D18 e seg.) oltre che di un trattamento
periodico di fisioterapia (cfr. verbale 3, pag. 5, D21); che inoltre gli
insorgenti hanno narrato che nell’ambito delle cure prodigate a B._______,
è stato loro proposto un intervento chirurgico, poi però rifiutato dai ricorrenti
perché dubbiosi della qualità del sistema sanitario georgiano (cfr. verbale
1, pag. 4, D18 in fine, e pag. 8, D35; verbale 2, pag. 8, D37 e D44),
che pertanto la censura ricorsuale si àncora esclusivamente ad asserzioni
di parte non suffragate da alcun elemento probatorio oggettivo,
che a titolo abbondanziale va osservato che giusta la giurisprudenza
enucleata sopra, sono decisive nell’ambito dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento solo le cure attualmente prodigate al richiedente, ad
esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che oltre a ciò, dei
trattamenti specifici non rientrano nella nozione di cure essenziali ai sensi
della giurisprudenza in parola (cfr. sentenza del Tribunale E-5077/2019 del
9 ottobre 2019),
che l’intervento chirurgico evocato (cfr. verbale 1, pag. 4, D18, e pag. 8,
D33 e seg.) non parrebbe ossequiare tali condizioni,
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che oltracciò, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale,
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi sono
giovani; che A._______ dispone di una formazione infermieristica (cfr.
verbale 1, pag. 8, D40) e il figlio frequenta regolarmente un istituto
scolastico senza che niente parrebbe opporsi alla sua continuazione degli
studi per il caso in cui tornasse in Patria; che per quanto attiene alle
relazioni sociali in Georgia, i ricorrenti dispongono di una rete sociale
soddisfacente sulla quale poter contare per costruirvi una nuova base
esistenziale, ritenuto che vi vivono la madre e la sorella di A._______ (cfr.
verbale 1, pag. 8, D36 e seg.) oltreché il fratello di quest’ultima,
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da
reputarsi esigibile,
che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento,
che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750. – che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: