Corte IV
D-2666/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2666/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 18 marzo 2009 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 27 marzo 2009 e del 14 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 24 aprile 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 24 aprile 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
Pagina 2
D-2666/2009
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano e di essere nato e vissuto a B._______ fino al suo espatrio,
avvenuto nel (...),
che egli ha dichiarato di essere stato vittima, nell'aprile del 2004, di
una visita di notte nel suo dormitorio da parte di alcune persone
conosciute precedentemente all'università, che gli avrebbero imposto,
sotto minaccia di morte o mutilazione, di partecipare al rito
d'iniziazione della confraternita C._______ e di non rivelare niente a
nessuno in merito; che, dopo che egli si sarebbe recato col padre
presso le autorità universitarie per denunciare il fatto, alcuni membri
del gruppo avrebbero fatto irruzione nella casa della famiglia, dove si
sarebbe rifugiato, imponendogli di seguirli; che il padre, durante il
tentativo di opporsi agli assalitori, sarebbe stato accoltellato ed egli
sarebbe stato colpito all'occhio; che gli assalitori sarebbero fuggiti
senza di lui a causa della grida dei vicini e dopo un ricovero in
ospedale la polizia lo avrebbe prelevato ed accusato della morte del
padre; che per sfuggire alla polizia e agli assalitori egli si sarebbe
recato dapprima nel suo quartiere, alla periferia di B._______, dove
avrebbe lavorato per oltre (...), per poi trasferirsi a D._______ nell'(...),
che nel (...) egli avrebbe lasciato D._______, raggiungendo la
E._______ nel (...) ed entrando in Svizzera nel (...) 2009; che egli
dichiara di avere viaggiato senza documenti e di non avere subito
controlli durante il viaggio rispettivamente, secondo un'altra versione,
Pagina 3
D-2666/2009
di essere stato controllato dalle autorità spagnole che gli avrebbero
prelevato le impronte digitali,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 24 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
documento d'identità, e segnala altresì che il possesso di tali
documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitata a
persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che egli, inoltre,
sostiene che in Nigeria non vi sarebbe nessuno che potrebbe
contattare e che gli sarebbe impossibile procurarsi un documento per
interposta persona dalla Svizzera,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese perchè la sua vita sarebbe in pericolo, essendo tuttora
ricercato da membri di C._______ e dalla polizia; che egli qualifica le
contraddizioni del suo racconto sollevate dall'UFM come semplici
equivoci e sottolinea come l'aggressione di cui è stato vittima in
Svizzera avrebbe peggiorato il suo già esistente problema all'(...),
Pagina 4
D-2666/2009
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dichiarato, da un lato, di essere arrivato in
E._______ in nave nel (...) e di esservi rimasto solo un mese e,
dall'altro, di aver invece raggiunto la Svizzera direttamente dalla
E._______ nel (...) del 2009 dopo due giorni di viaggio (cfr. verbale
audizione del 14 aprile 2009 pag. 4/D20-27); che il ricorrente,
confrontato con tale discrepanza, si è limitato a ripetere, in modo
evasivo e senza alcuna precisazione aggiuntiva, quanto già dichiarato
Pagina 5
D-2666/2009
(cfr. ibidem pag. 5/D28-29); che, di conseguenza, vi è un lasso di
tempo minimo di due mesi antecedente l'arrivo in Svizzera del
richiedente che non è coperto dal suo racconto; che il ricorrente ha
dichiarato, in sede di prima audizione, di non avere subito controlli
durante il viaggio fino in Svizzera (cfr. verbale audizione del 27 marzo
2009 pag. 7), per poi smentirsi due settimane dopo, dichiarando che
allo sbarco, le autorità spagnole gli avrebbero prelevato le impronte
(cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 5/D30-31); che messo a
confronto con questa contraddizione, il richiedente nuovamente non ha
mostrato volontà di collaborazione, bensì si è spinto addirittura al
punto di affermare di avere invece dichiarato, durante la prima
audizione, di essere stato salvato dalla polizia (cfr. ibidem pag. 5/D36),
quando tale versione non è in alcun modo evincibile dagli atti; che,
interrogato sul luogo di permanenza in E._______, il ricorrente –
benché (in una versione che smentisce quella resa durante la prima
audizione, cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 7) a sua detta
vi abbia trascorso un intero mese (cfr. verbale audizione del 14 aprile
2009 pag. 4/D22) – non è stato in grado di dare una risposta precisa,
limitandosi ad indicare un luogo "vicino al mare" (cfr. ibidem pag.
4/D23 e 35); che interrogato circa il luogo da dove sarebbe partito in
autobus per la Svizzera il ricorrente risponde di ignorarlo (cfr. verbale
audizione del 27 marzo 2009 pag. 7); che il ricorrente ha dichiarato di
avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti (cfr. verbale audizione
del 27 marzo 2009 pag. 7),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle
sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da
elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza
subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato – in sede di prima
audizione – di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa
pressoché impossibile,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che l'insorgente ha dichiarato di non avere intrapreso nulla al fine di
procurarsi un documento d'identità, perchè non ne sarebbe mai stato
in possesso, rispettivamente perchè avrebbe perso la tessera di
studente durante il viaggio (cfr. verbali audizione del 14 aprile 2009
Pagina 6
D-2666/2009
pag. 3/D4-7) e questo nonostante che tra il suo arrivo in Svizzera e la
seconda audizione sia passato quasi un mese,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui le
modalità con cui avrebbe viaggiato corrisponderebbero ad una pratica
assai in uso in Africa (cfr. ricorso pag. 2): tali asserzioni, infatti, non
costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge; che, inoltre, l'asserzione secondo cui egli
non saprebbe chi contattare in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2), non regge
alla luce delle dichiarazioni secondo cui egli avrebbe in patria ancora
una sorella e degli zii (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 3)
e sarebbe stato aiutato, durante la permanenza a Lagos, da una
persona per oltre un anno (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009
pag. 7/D39 e pag. 8/D44),
che il fatto che il ricorrente non si sia adoperato per procurarsi dei
documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento
– è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte
dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si
limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso
fino in Svizzera nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il
TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
Pagina 7
D-2666/2009
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria, perchè ricercato e minacciato dai membri di C._______
e perchè accusato dell'omicidio del padre dalla polizia (cfr. verbale
audizione del 14 aprile 2009 pag. 5-6/D38-39),
che egli sostiene che, in caso di ritorno in Nigeria, la sua vita sarebbe
in grave pericolo in quanto tuttora ricercato dal gruppo summenzionato
e dalla polizia (cfr. ricorso pag. 3),
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
contraddittoria ed inverosimile: basti innanzitutto rilevare che, se da
una parte, il ricorrente sostiene – durante la seconda audizione e
nell'atto ricorsuale – di essere ricercato anche dalla polizia, che lo
avrebbe accusato formalmente dell'omicidio del padre (cfr. verbale
audizione del 14 aprile 2009 pag. 7/D39 e 9/D58 e ricorso pag. 2),
dall'altra tale fatto è rimasto, in sede di prima audizione, totalmente ed
incomprensibilmente sottaciuto, sebbene trattasi di un aspetto
indubbiamente centrale dell'intera vicenda: durante la prima audizione
il ricorrente, su domanda esplicita della ragione del fermo di polizia, ha
sostenuto anzi, in netta contraddizione con ciò che riferito
successivamente, che quest'ultimo avrebbe avuto lo scopo di
proteggerlo (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 6); che
Pagina 8
D-2666/2009
confrontato con questa divergenza, il ricorrente non ha saputo dire
altro se non che le sue deposizioni in merito durante la prima
audizione non sarebbero state riportate (cfr. verbale audizione del 14
aprile 2009 pag. 9/D61-62); che la prima e la seconda audizione
divergono anche su altri aspetti rilevanti della vicenda, quali il fatto di
avere rivisto (cfr. ibidem pag. 8/D45-48) o meno (cfr. verbale audizione
del 27 marzo 2009 pag. 6), durante il periodo vissuto a F._______
prima di spostarsi a D._______, i membri della confraternita, il fatto
(da cui dipenderebbe a sua volta la parte del racconto in merito
all'uccisione del padre e il ferimento all'[...] del ricorrente) che gli
assalitori fossero armati (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag.
5) o meno (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 11/D86)
durante l'irruzione nella casa della famiglia del ricorrente, la durata
della degenza in ospedale ("[...] tre giorni, [...]": verbale audizione del
27 marzo 2009 pag. 6, "Più di un mese in ospedale": verbale audizione
del 14 aprile 2009 pag. 12/D90), e la durata del fermo di polizia ("Dopo
una settimana [...]": verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 5, "[...]
per giorni", "Quattro giorni [...]": verbale audizione del 14 aprile 2009
pag. 12/D95-97); che mal si capisce come mai l'insorgente, se davvero
avesse riincontrato i membri della confraternita durante la permanenza
a B._______ rispettivamente se questi l'avessero davvero potuto
ritrovare (come egli stesso sostiene, cfr. verbale audizione del 27
marzo 2009 pag. 6 in fine) e fosse ricercato dalla polizia, abbia
comunque aspettato oltre (...) prima di spostarsi a D._______ e,
finalmente, espatriare, tantopiù che dalle sue dichiarazioni non emerge
che durante tale periodo egli sia mai stato avvicinato da nessuno o
abbia subito ulteriori minacce (cfr. verbale audizione del 14 aprile
2009 pag. 8/D44-48),
che l'insorgente, esprimendosi in sede ricorsuale sulle contraddizioni
riscontrate dall'istanza inferiore nel suo racconto, si limita a definirle
"meri equivoci" (cfr. ricorso parg. 3), senza però apportare nulla che
giustifichi tale punto di vista, rispettivamente che sia in grado di
sciogliere tali presunti equivoci,
che delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali,
per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che
non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica
dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni
dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia
d'asilo,
Pagina 9
D-2666/2009
che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di
ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa
beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse
mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna
relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
Pagina 10
D-2666/2009
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF
rileva che egli è in giovane età e disponde di un'esperienza
professionale per lo meno come (...) (cfr. verbale audizione del 27
marzo 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una
rete sociale, potendo fare riferimento come minimo alla (...) e agli (...)
(cfr. ibidem pag. 3),
che, d'altra parte, il problema all'(...) fatto valere dal ricorrente, che
sussiterebbe già da tempo (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009
pag. 15/D127) e per il quale non è stato prodotto alcun certificato
medico, non appare grave al punto da ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
Pagina 11
D-2666/2009
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
D-2666/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
Pagina 13