Corte IV
D-2677/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2677/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 23 febbraio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
2.
Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nello stesso tempo
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
3.
Il 25 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione
dell'UFM. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
4.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
5.
Il TAF, con decisione incidentale del 14 maggio 2008, ha respinto la
surriferita domanda – le conclusioni del ricorso apparendo prive di
probabilità d'esito favorevole – ed ha invitato il ricorrente a versare,
entro il 26 maggio 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5
della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in
caso di decorso infruttuoso del termine.
6.
6.1 Il 30 maggio 2008, il ricorrente ha segnalato a questo Tribunale
che la decisione incidentale del 14 maggio 2008 gli è stata consegnata
dai responsabili della B._______ solo il 29 maggio 2008, quindi oltre il
Pagina 2
D-2677/2008
termine assegnato per il versamento dell'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali. Chiede quindi di fissare un nuovo termine
per procedere al versamento del citato anticipo, fermo restando che il
mancato tempestivo pagamento non è dipeso dalla sua volontà.
6.2 Secondo costante e nota giurisprudenza, un atto è, per principio,
considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve
effettivamente. Quando il tentativo d'intimazione di un invio
raccomandato si rileva infruttuoso e, per conseguenza, è emesso un
avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario o di un terzo
autorizzato a riceverlo, l'invio è validamente notificato quando è ritirato
alla posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente
a sette giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi), l'invio è ritenuto notificato
l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario
doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 134 V 49 consid. 4). Tale principio è applicato pure allorquando la
posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio
venga ritirato solo l'ultimo giorno di tale termine (DTF 127 I 31 nonché
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 9). Non è per contro necessario che
il destinatario prenda effettivamente in consegna oppure prenda
altrimenti conoscenza della decisione amministrativa o giudiziaria
intimata (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il
destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza
persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta
evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al
destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II n. 45 pag. 221 consid. 2 con
riferimento). Inoltre, è da considerarsi valida la notifica di una
decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo
titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze
(DTF 110 V 36; v. anche Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 5).
Infine, secondo la legge – art. 20 cpv. 2bis PA e art. 44 cpv. 2 LTF,
disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2007 – una notificazione
recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo
autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno
dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.
6.3 Il TAF osserva che il Centro della B._______, nel quale il
ricorrente soggiorna dal 30 aprile 2008, costituisce da tale data il
Pagina 3
D-2677/2008
recapito ufficiale dello stesso; conseguentemente gli atti della sua
procedura d'asilo andavano notificati in tale luogo (GICRA 1998 n. 5).
6.4 Le persone responsabili delle strutture in cui soggiornano i
richiedenti l'asilo vanno considerati – per principio – siccome
autorizzati a prendere in consegna gli invii postali destinati agli ospiti
della struttura medesima (v. GICRA 1998 n. 5), ciò che il ricorrente
neppure contesta. L'insorgente doveva peraltro prevedere un'intimazio-
ne entro breve di una decisione da parte del TAF dopo il ricevimento di
un semplice avviso di ricevimento del ricorso il 29 aprile 2008, tanto
più in una procedura evasa dall'UFM con una decisione di non entrata
nel merito. Usando della necessaria diligenza, egli doveva e poteva
pertanto organizzarsi (leggi richiedere regolarmente informazioni al
responsabile della struttura in cui soggiorna o direttamente all'ufficio
postale che distribuisce gli invii di detta struttura), alfine di ricevere
tempestivamente gli invii postali a lui indirizzati presso la B._______.
6.5 Dalle carte processuali risulta che il 15 maggio 2008 la posta ha
emesso un avviso di ritiro dell'invio contenente la decisione incidentale
del TAF del 14 maggio 2008. In considerazione della summenzionata
giurisprudenza, la decisione incidentale del 14 maggio 2008, benché
ritirata in posta unicamente il 29 maggio 2008, deve considerarsi
notificata il 22 maggio 2008, ossia l'ultimo giorno del termine di 7
giorni a decorrere da quello dell'emissione dell'avviso di ritiro. In
siffatta evenienza, la questione di sapere in quale momento i
responsabili della B._______ abbiano effettivamente consegnato al
ricorrente l'invio postale contenente la decisione del Tribunale
amministrativo federale del 14 maggio 2008 non è determinante. Per
sovrabbondanza, può essere rilevato che nello scritto del
30 maggio 2008 l'insorgente si limita altresì al riguardo a mere e
generiche affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza. Pertanto, la domanda
d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali sconfina nell'abuso
processuale ed è pertanto inammissibile (art. 42 cpv. 7 LTF per
rimando dell'art. 6 LAsi). In conclusione, la decisione incidentale del
TAF del 14 maggio 2008 ha da considerarsi notificata il 22 maggio
2008. Per conseguenza, è scaduto infruttuoso il termine, al 26 maggio
2008, assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali, ed il ricorso va ritenuto inammissibile (art. 23 PA).
Pagina 4
D-2677/2008
7.
Il giudice dell'istruzione decide in qualità di giudice unico la non
entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili
(art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF e art. 111 lett. b LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 5
D-2677/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento del
richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è
inammissibile.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese processuali, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno
(in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il giudice dell'istruzione: Il cancelliere:
Vito Valenti Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 6