B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-268/2020
Sen t en z a d e l 2 2 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM dell’8 gennaio 2020 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 24 settembre
2019 in Svizzera,
il rilevamento dei dati personali del 4 ottobre 2019 (cfr. atto 11/6),
i verbali relativi alle audizioni sui motivi d’asilo svoltesi l’11 novembre 2019
(di seguito: verbale 1) e il 23 dicembre 2019 (di seguito: verbale 2),
la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, tra cui
oltre il passaporto in originale, il suo “work record book”,
la bozza di decisione negativa sull’asilo (cfr. atto 23/6), con cui la Segreteria
di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata
domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile
e possibile,
il parere sulla bozza inoltrato il 7 gennaio 2020,
la decisione della SEM dell'8 gennaio 2020, notificata al ricorrente in
medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria
ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo siccome lecita, esigibile e possibile,
la decisione separata dell’autorità inferiore dell’8 gennaio 2020
concernente B._______ e C._______, rispettivamente sorella e nipote del
richiedente – oggetto di una procedura di ricorso separata (cfr. D-
266/2020) – mediante la quale l’autorità inferiore ha respinto la domanda
d’asilo dei richiedenti e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera,
nonché l’esecuzione del medesimo,
il ricorso del 15 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato: data
d'entrata: 16 gennaio 2020) contro la summenzionata decisione, con il
quale il ricorrente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata
ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, in subordine all’ammissione
provvisoria in Svizzera, rispettivamente alla trasmissione degli atti
all’autorità inferiore per un complemento istruttorio; l’ulteriore conclusione
ricorsuale tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso
della dispensa dal versamento anticipato delle presunte spese di giudizio,
con protestate spese e ripetibili,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 Lasi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il richiedente ha anzitutto ricondotto la propria domanda d’asilo alle
condizioni cliniche del giovane C._______ – nipote del richiedente e, come
detto, oggetto di una procedura separata (cfr. sentenza del Tribunale D-
266/2020) – il quale necessiterebbe di cure per la spina bifida, patologia
della quale sarebbe afflitto (cfr. verbale 1, pag. 4, D33),
che egli ha altresì narrato di essere stato vittima di discriminazioni in
Georgia; che in proposito, egli sarebbe stato licenziato nel 2017
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dall’impiego da lui ricoperto presso l’amministrazione pubblica, poiché
avrebbe condiviso apertamente il suo dissenso nei confronti del nuovo
governo, insediatosi nel 2012 (cfr. verbale 1, pag. 5, D35 e seg., e pag. 9,
D73 e seg.); che a seguito di questo episodio egli sarebbe stato oltretutto
iscritto in una lista nera, cosa che gli avrebbe precluso la possibilità di
lavorare (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 3),
che oltracciò, egli ha addotto quale motivo d’asilo le intimidazioni che l’ex
coniuge di B._______ avrebbe formulato nei suoi confronti in ripetute
occasioni (cfr. verbale 1, pag. 13, D112 e seg.); che in relazione a tale
problematica egli, per timore di rappresaglie, non avrebbe depositato
alcuna denuncia presso le competenti autorità (cfr. verbale 1, pag. 14,
D122),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la
Georgia rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi
dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi
d’asilo addotti dall’interessato,
che in particolare, la condizione medica del nipote C._______ non sarebbe
un motivo d’asilo giacché non riconducibile a ragioni persecutorie secondo
i disposti dell’art. 3 LAsi; che parimenti, le asserite persecuzioni da parte
dell’ex cognato non sarebbero in concreto pertinenti in quanto in Georgia
vi sarebbe a disposizione un’efficace protezione statale,
che infine, neppure il licenziamento allegato sarebbe rilevante poiché non
riconducibile ad una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, ma piuttosto ad
un normale e logico cambio ai vertici delle cariche pubbliche, tanto più che
oltre al richiedente, sarebbero stati sollevati dai rispettivi incarichi anche
altre persone senza che fossero date spiegazioni (cfr. decisione dell’8
gennaio 2020, pag. 5),
che a mente della SEM, egli non avrebbe nemmeno comprovato una
discriminazione che gli impedirebbe di trovare un lavoro; che invero egli
non si sarebbe sufficientemente adoperato nella ricerca di quest’ultimo,
così che l’assenza di un’attività lavorativa fissa non sarebbe il risultato di
atti mirati contro la sua persona per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi,
bensì la conseguenza della sua passività,
che nel ricorso l’insorgente avversa parte delle considerazioni dell’autorità
inferiore; che a suo dire, l’asserito licenziamento, nonché l’impedimento a
lavorare nell’amministrazione pubblica, sarebbe rilevante giacché ancorato
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alle sue opinioni politiche, apertamente manifestate e critiche nei confronti
dell’esecutivo georgiano,
che conseguentemente l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo
inesatto e incompleto le sue allegazioni omettendo di analizzarle nella loro
globalità ed in rapporto alla situazione politica del Paese d’origine,
che con il proprio gravame il ricorrente non avversa invece le conclusioni
della SEM circa l’irrilevanza in materia d’asilo delle minacce subìte dall’ex
cognato, né delle patologie affliggenti la salute di C._______,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli stati in cui, secondo i
suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che nel caso di specie il richiedente è cittadino georgiano; che il Consiglio
federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni
ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM),
che, come rettamente considerato dall’autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d’asilo siano
manifestamente irrilevanti,
che la supposizione che la Georgia sia uno Stato sicuro non esclude un
cittadino georgiano dalla possibilità di ottenere l’asilo; che tuttavia,
l’interessato deve esporre elementi in grado di smentire la presunta
assenza di persecuzioni secondo l'art. 3 LAsi; che nella fattispecie egli non
ha presentato argomenti o prove suscettibili di confutare tale presunzione
e di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione
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che anzitutto, il carattere persecutorio del licenziamento non è stato
minimamente comprovato; che l’interessato non ha invero suffragato tale
assunto con alcun elemento probatorio oggettivo, così che quanto
dichiarato si riduce ad una mera asserzione di parte; che d’altro canto le
dichiarazioni stesse di A._______ non apportano chiarezza, siccome egli
afferma più volte di non conoscere il motivo del licenziamento (cfr. verbale
1, pag. 5, D37; verbale 2, pag. 3, D11 e D32-35), salvo poi imputarlo alle
sue posizioni politiche (cfr. verbale 1, pag. 5, D39 e seg.),
che allo stesso modo, l’asserita impossibilità di accedere ad un’attività
lavorativa non è supportata da nessun indizio concreto; che invero, come
giustamente osservato dalla SEM, il fatto di aver ricercato un impiego in
meno di dieci occasioni (cfr. verbale 2, pag. 4, D18-19) durante un periodo
di diversi anni, non dimostra le asserite persecuzioni nei suoi confronti,
che abbondanzialmente, quandanche si considerasse quale motivo d’asilo
le difficoltà economiche riscontrare dal richiedente in Patria, queste non
rientrerebbero nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli
art. 3 e 18 LAsi,
che oltre a ciò, in merito alle minacce formulate dall’ex cognato nei
confronti del richiedente, è d’uopo rammentare che le persecuzioni che
sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere
determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso
in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al
richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della
protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui
all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS
0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima
esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle
eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di
uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF
2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-
6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),
che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono dunque di principio
tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte
dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520),
che tuttavia, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come
sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione
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legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza
del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521),
che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi
concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019),
che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti
da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM),
che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle
autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese
dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018
e E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
che in corso di procedura il ricorrente, non ha apportato elementi atti a
mettere in discussione detta presunzione,
che la semplice allegazione secondo cui non si sarebbe rivolto alle autorità
perché timoroso delle possibili reazioni dell’ex cognato, non può
giustificare la sua indolenza,
che in altri termini, egli non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità
georgiane rifiuterebbero di accordargli protezione per il caso in cui ne
facesse espressa richiesta,
che del resto, nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo del Paese
di provenienza,
che da ultimo, la problematica concernente il quadro clinico di C._______
è stata debitamente ponderata nell’ambito di una procedura separata (cfr.
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che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione
della SEM,
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
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che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS
142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.
10.2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l’insorgente chiede di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato
ragionevolmente inesigibile in ragione dello stato di salute del nipote,
che come precedentemente enunciato tale questione è stata oggetto di un
esame separato da parte dello scrivente Tribunale,
che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
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che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale,
che oltretutto non vi sono motivi per dubitare che A._______ si integrerà
senza particolari problemi in Georgia; che egli è giovane ed ha una buona
esperienza professionale sia nell’ambito della sicurezza che nel settore
edile (cfr. verbale 1, pag. 6, D44 e D47); che a ciò si aggiunge il fatto che
la madre è tutt’ora residente in Georgia, così come la sorella e il nipote,
con i quali condivide peraltro l’abitazione famigliare (cfr. verbale 1, pag. 10,
D86 e seg.),
che egli dispone quindi di una rete sociale soddisfacente sulla quale
costruire una nuova base esistenziale,
che infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare un’amissione provvisoria, senza che
da un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTFA 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3),
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da
reputarsi esigibile,
che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento,
che il ricorso va pertanto respinto,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese di giustizia è
divenuta priva di oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750. – che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: