Corte IV
D-2695/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 7 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Gérald Bovier
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, Bosnia e Erzegovina,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione dell'11 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 20 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 27 marzo e del 2 aprile 2007), d'essere
espatriato per timore d'essere ucciso dai B._______ che avrebbe denunciato
nonché d'essere incarcerato dalle autorità a causa dell'attività di spaccio di
stupefacenti effettuata per conto di un'organizzazione criminale. Si sarebbe quindi
recato in Croazia, dove sarebbe stato per tre volte fermato dalle autorità locali ed
ogni volta riconsegnato alla polizia del suo Paese d'origine. Avrebbe però sempre
fatto ritorno in Croazia. Si sarebbe poi trasferito in Slovenia dove avrebbe
depositato una domanda d'asilo. Sempre in Slovenia avrebbe riconosciuto due
membri della predetta organizzazione criminale. Avrebbe quindi deciso di
raggiungere la Svizzera.
B. L'11 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha
pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita, esigibile e
possibile.
C. Il 16 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo nonché, subordinatamente, l'ammissione provvisoria. Ha pure
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). Pertanto, la conclusione
ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile. La
cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento
dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
3procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il
richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries. Dall'altro lato,
non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, detto
Ufficio ha qualificato d'imprecise e discordanti, pertanto prive di fondamento, le
allegazioni decisive in materia d'asilo rese da quest'ultimo, segnatamente con
riferimento all'unica aggressione che avrebbe subito e della successiva denuncia
(fatti ai quali non avrebbe accennato durante la prima audizione). Inoltre, ha
ritenuto inconsistenti le affermazioni dell'interessato secondo cui le autorità della
Bosnia e Erzegovina lo ricercherebbero perché implicato nello spaccio di
stupefacenti, dal momento che dopo i suoi rimpatri forzati dalla Croazia nei mesi
d'agosto, novembre e dicembre 2006 lo avrebbero sempre lasciato libero. Infine,
secondo l'autorità inferiore, una persona che ha subito o teme di subire dei
pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di rimpatrio non avrebbe vissuto
illegalmente e lavorato "in nero" dapprima in Croazia e poi in Slovenia e chiesto
asilo solo a seguito di un fermo di polizia.
5. Nel gravame, l'insorgente allega d'essere stato costretto a lavorare per dei
B._______ già all'età di 16 anni non ancora compiuti e che questi ultimi
l'avrebbero anche reso dipendente dagli stupefacenti. Afferma, altresì, che se
dovesse rivolgersi alla polizia i B._______ per cui avrebbe lavorato lo verrebbero a
sapere e lo ucciderebbero subito, nonostante la Bosnia e Erzegovina sia stato
dichiarato Paese sicuro dal Consiglio federale. Fa valere, inoltre, d'avere delle crisi
a causa della sua astinenza dal consumo di stupefacenti. Di conseguenza,
desidera ottenere l'aiuto di un medico o di uno psichiatria per poter "uscire
completamente dalla droga". Sussisterebbero, pertanto, fondati indizi di
persecuzione nei suoi confronti e l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda d'asilo.
6. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente
inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
46.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però
manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue allegazioni decisive
s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella
decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione
all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, nel gravame l'insorgente
evoca i rischi cui s'esporrebbe in patria nell'eventualità in cui dovesse fare alla
polizia i nomi dei B._______ a lui conosciuti. Tuttavia, egli aveva dichiarato in
procedura di prima istanza d'aver già denunciato alle autorità una ventina di essi.
Infine, non soccorrono il ricorrente le riflessioni riguardanti la sorte della propria
carta d'identità, ritenuto che l'autorità inferiore ha reso la decisione impugnata in
applicazione dell'art. 34 LAsi e non ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi.
6.2 Peraltro, la nota situazione generale esistente in Bosnia e Erzegovina - che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un
elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in
esame.
6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) o l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, il ricorrente è giovane,
celibe ed ha discrete conoscenze linguistiche (oltre al serbo croato [lingua madre]
conosce pure abbastanza bene il tedesco ed un po' d'italiano). Non risulta, altresì,
che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In effetti, e a
prescindere dalla genericità dei citati problemi di salute (crisi dovute all'astinenza
5dal consumo di stupefacenti), non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure mediche e psichiatriche in grado
d'aiutarlo "ad uscire completamente dalla droga" (v. ricorso pag. 2), fermo
restando che solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non
ottenibili in patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera
(GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Bosnia
e Erzegovina.
9.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico
s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure
considerarsi possibile.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11.
11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: