Corte IV
D-2696/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 22 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Fulvio Haefeli
Cancelliera Marisa Murray
A._______, Russia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 28 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
20 marzo e del 3 aprile 2007), d'essere fuggito dal suo Paese per non essere
costretto nuovamente a combattere per i russi contro i georgiani.
B. Il 13 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Russia siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 16 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi
un siffatto documento ed ha altresì fornito versioni discordanti sul fatto se avesse
mai posseduto una carta d'identità. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'interessato, segnatamente sull'ultima volta in cui sarebbe stato costretto a
guerreggiare (B._______ 2007 oppure C._______ 2006), sui combattimenti cui
avrebbe partecipato (non ha saputo indicare alcuna data precisa) e
sull'aggressione da parte dei militari (neppure accennata nella prima audizione). È
altresì stata giudicata inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore
età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea del ricorrente
superiore ai [...] anni. Inoltre, l'interessato ha reso dichiarazioni evasive e lacunose
in merito ai familiari, all'orfanotrofio ed al suo percorso scolastico. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono
3necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato
o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene di non avere un documento perché non ha mai
conosciuto i suoi genitori e perché è nato e cresciuto in un orfanotrofio. Contesta
altresì la valutazione d'inverosimiglianza dell'allegata minore età basata sull'esame
osseo. Fa valere d'avere diritto, come tutti i minorenni, alla nomina di una persona
di fiducia.
5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia
presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di
corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta
un'età ossea del ricorrente superiore a [...] anni contro la dichiarata età
cronologica di [...] anni e [...] mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo
fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore
età. In particolare, non ha presentato documenti (tanto meno ufficiali), è stato
impreciso sul momento in cui sarebbe stato messo in orfanotrofio (vi sarebbe nato
o cresciuto oppure vi sarebbe stato portato quando aveva 4 o 5 anni), sulla durata
della frequentazione scolastica (3 anni in tutto o dai 7 ai 15 anni) e sulla situazione
familiare (alcuna informazione concreta e dettagliata sui genitori o su altri parenti).
In simile evenienza, e ritenuta la generica contestazione sollevata in sede di
ricorso, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia (v. GICRA 2004 n. 30).
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
6.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad
esibirli sin dal 28 febbraio 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il
ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi
tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. Basti rilevare che inizialmente ha dichiarato d'aver
posseduto una carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2007 pag. 5 e
6), senza che il successivo diniego (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2007 pag.
2) convinca. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
4GICRA 1999 n. 16).
6.2 Peraltro, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata
decisione, delle dichiarazioni decisive in materia d'asilo presentate in corso di
procedura, le quali s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo
stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto
prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi.
6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.4
6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.4.3 Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a
cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Russia – Cecenia esclusa, ma il
ricorrente non ha preteso né d'essere ceceno né di provenire da tale regione – non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute non suscettibili
d'essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad
5un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l’autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Russia.
6.4.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.4. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità
d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al D._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
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