Corte IV
D-2697/2007
{T 0/2}
Sentenza del 7 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, Georgia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 4 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 14 e 29 marzo 2007), d'essere
espatriato perché minacciato da membri della famiglia di sua B._______. Avrebbe,
in effetti, intessuto una relazione – proibita secondo i dettami morali vigenti in
Georgia – con la stessa, sfociata nel concepimento di un bambino. Scoperta la
relazione, i parenti di quest'ultima l'avrebbero picchiata (ella avrebbe poi perso il
nascituro), bruciato l'abitazione dell'interessato, ucciso il suo bestiame nonché
proferito minacce di morte nei suoi confronti.
B. Il 13 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 16 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre
ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dall'interessato. Avrebbe dapprima allegato che sarebbe stato
rimproverato e picchiato nel suo villaggio da terze persone a causa della citata
relazione con la B._______, per poi asserire che non sarebbe successo nulla e
che avrebbe unicamente formulato delle ipotesi di come si sarebbero potute
comportare dette persone nei suoi confronti. Inoltre, non avrebbe saputo indicare
con precisione la data nella quale i parenti della B._______ avrebbero bruciato la
sua casa ed ucciso il bestiame, benché si tratterebbe degli eventi all'origine
3dell'espatrio. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari degli
ulteriori chiarimenti né ai fini della determinazione della qualità di rifugiato né
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che una parente in Georgia ha promesso
d'inviargli la carta d'identità. Prevede di poterla esibire nel termine di una
settimana. Fa valere altresì che i parenti della sua B._______ intendono ucciderlo.
Non sarebbe altresì possibile, per questo tipo di problemi, d'ottenere
un'appropriata protezione dalle autorità statali.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 4 marzo 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha
fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è,
infatti, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per
procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. Certo, l'insorgente ha allegato d'aver contattato dei parenti
in patria. Sennonché, tale allegazione s'esaurisce in mera affermazione di parte.
Peraltro, e nella misura in cui non ha fatto valere delle persecuzioni statali,
avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una
rappresentanza georgiana all'estero per farsi emettere un documento ai sensi di
legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva motivi validi per giustificare la
mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le medesime
s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente
giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF
e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente nemmeno ha chiesto
l'appropriata protezione alle competenti autorità georgiane prima di chiederla a
quelle svizzere (v. sulla sussidiarietà della protezione internazionale GICRA 1998
n. 15 consid. 9a pag. 126e seg.) e che egli si limita a congetture senza alcun
4fondamento oggettivo sull'impossibilità ad ottenerla. In siffatte circostanze, non
soccorre il ricorrente la generica e immotivata nota del rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale secondo cui vi è
motivo d'entrare nel merito della domanda d'asilo in esame. Di conseguenza, e
allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del
tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv.
3 lett. b LAsi.
5.3
5.3.1 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi).
5.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
5.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti.
5.3.4 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Georgia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è
giovane, celibe e ha dell'esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti
che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.
5.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della dovuta
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
56. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.3.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: