B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2715/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
patrocinato dall'Avv. Stefano Pizzola e
dall'Avv. Valentina Vigezzi Colombo
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 26 aprile 2012 / N […].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data
(…) in Svizzera,
l'audizione sulle generalità del richiedente del 9 marzo 2012 ed il relativo
diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza del Re-
gno Unito per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allonta-
namento (di seguito: verbale),
la decisione dell'UFM del 26 aprile 2012 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il 10 maggio 2012 (cfr. risul-
tanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allonta-
namento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il
Regno Unito ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avu-
to effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi,
il ricorso inoltrato in data 17 maggio 2012, pervenuto il giorno seguente al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il
quale l'insorgente ha chiesto preliminarmente l'accoglimento dell'istanza,
conseguentemente la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazio-
ne ed in via principale l'accoglimento del ricorso, di conseguenza l'annul-
lamento della decisione dell'UFM e la concessione dell'esame in Svizzera
della propria domanda di asilo presentata in data (…),
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- rapporto della Fédération Internationale de Ligues des Droits de
l'Homme del giugno 2003 (doc. 1);
- estratto del sito internet di Amnesty International del
16 giugno 2011 (di seguito: AI) (doc. 2);
- estratto del sito internet di AI del 17 giugno 2011 (doc. 3);
- copia dei permessi di soggiorno dei Signori B._______ (doc. 4);
- copia dei fogli di stipendio febbraio-aprile 2012 dei Signori
B._______ (doc. 5);
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- ricevute di versamento relative all'assicurazione malattia dei Signo-
ri B._______ (doc. 6);
- ricevute di versamento relative al contratto di locazione dei Signori
B._______ (doc. 7);
- contratto di locazione dei Signori B._______ (doc. 8),
le misure supercautelari del 21 maggio 2012 con cui il Tribunale ha ordi-
nato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, giu-
sta l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021),
la copia dello scritto del 19 maggio 2012 dell'interessato, anticipata via
fax, con annessa dichiarazione dell'avv. C._______ (doc. 9),
la ricezione da parte del Tribunale in data 21 maggio 2012 dell'incarto ori-
ginale dell'UFM,
il fax del rappresentante legale del ricorrente del 24 maggio 2012 e l'alle-
gata dichiarazione del ricorrente, scritta di suo pugno in inglese, secondo
cui si oppone al trasferimento in Gran Bretagna,
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sen-
tenza è pure redatta in italiano,
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über due Zustandigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.),
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III,
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
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la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Pa-
ese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabi-
liti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1),
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale,
pp. 4 e s.) è emerso che il medesimo è entrato in Inghilterra nel (…) gra-
zie ad un visto per motivi di studio rilasciato dalla D._______ a
E._______ e valido fino ad (…); che, in data 20 aprile 2012, le autorità
britanniche hanno accolto, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 del Regolamento Du-
blino II, la richiesta di trasferimento formulata dall'UFM (cfr. Atto C12/1),
che di conseguenza la competenza del Regno Unito è accertata,
che, nel gravame, l'insorgente ritiene che sulla base del doc. 1 emerge-
rebbe chiaramente che la Gran Bretagna agirebbe in violazione dei diritti
dell'uomo, non garantendo in particolare il diritto ad un equo processo e,
per questo motivo, sarebbe stata ripetutamente sanzionata da parte della
Corte europea dei diritti dell'uomo; che, inoltre, tale Paese non avrebbe
aderito ai protocolli facoltativi della Carta internazionale dei diritti dell'uo-
mo e non avrebbe ratificato il Protocollo n. 4 sulle espulsioni collettive de-
gli stranieri della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, il
ricorrente, sedicente cittadino cingalese di etnia (…), farebbe parte di un
gruppo di persone perseguitate nel proprio Paese, data la costante e do-
cumentata violazione dei diritti umani; che, secondo AI, la Gran Bretagna
respingerebbe in massa le richieste di asilo dei cittadini dello Sri Lanka
rinviandoli nel proprio Paese di origine (cfr. docc. 2 e 3); che, secondo
l'autore del gravame, giusta l'art. 3 cpv. 2 del Regolamento Dublino II la
Svizzera potrebbe e dovrebbe trattare la propria domanda di asilo alla lu-
ce della situazione britannica; che, infatti, da questo Paese verrebbe cer-
tamente allontanato verso lo Sri Lanka con il rischio di essere torturato in
violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 33 Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30); che, visto il doc. 1, vi sa-
rebbero dei dubbi anche relativamente al diritto di essere sentito nell'am-
bito della procedura di asilo, segnatamente ai sensi dell'art. 6 CEDU; che,
inoltre, secondo il ricorrente troverebbero applicazione
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l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e l'art. 15 Regolamento Dublino II; che, a questo
proposito, la di lui sorella dimorerebbe in F._______ e avrebbe la possibi-
lità di garantire sostentamento durante la sua permanenza in Svizzera
(cfr. docc. 4-8),
che, tuttavia, il Regno Unito è segnatario della Conv., così come della
CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tor-
tura),
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel caso par-
ticolare, le autorità britanniche non rispetterebbero le convenzioni sotto-
scritte o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di
condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
che, nello specifico, l'autore del gravame ha contestato le modalità di trat-
tamento delle domande di asilo dei cittadini dello Sri Lanka in Gran Bre-
tagna,
che le dichiarazioni di AI (cfr. docc. 2 e 3) citate nel gravame riguardano
situazioni relative ad altre fattispecie, non necessariamente assimilabili a
quella del ricorrente se non per il Paese di origine,
che, nondimeno, il Regno Unito, oltre alle già citate CEDU, Conv. e Conv.
tortura, ha ratificato le altre principali Convenzioni dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell’uomo tra le quali il Patto interna-
zionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966
(Patto ONU I, RS 0.103.1), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2),
che il Protocollo n. 4 della CEDU non è stato ratificato nemmeno dal no-
stro Paese, il quale peraltro non lo ha nemmeno firmato contrariamente
alla Gran Bretagna; che, di conseguenza, il trattamento della domanda di
asilo del ricorrente su questo punto sarebbe identica in entrambi gli Stati;
che, pertanto, tale argomento (cfr. ricorso, p. 5) è irrilevante ai fini del tra-
sferimento,
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che per quanto attiene all'asserita inesistenza del diritto ad un equo pro-
cesso nel Paese in questione, si tratta di una mera allegazione di parte
corroborata unicamente da un documento risalente a pressoché dieci an-
ni orsono (cfr. doc. 1) e comunque non sufficiente ad inficiare la presun-
zione del rispetto dei trattati internazionali da parte della Gran Bretagna
nel caso concreto,
che, del resto, la lettera di cui al doc. 9, circa la presunta situazione al
domicilio dell'autore del gravame in Sri Lanka, non è pertinente nel caso
di specie, essendo oggetto della presente procedura il trasferimento in un
altro Stato Dublino e non la situazione nel Paese di origine,
che incomberà quindi all'autore del gravame di fare valere la propria si-
tuazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al proprio statuto, nonché
di prevalersene dinanzi alle autorità britanniche competenti, utilizzando le
adeguate vie di diritto,
che, pertanto la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati),
che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale serio e concre-
to secondo cui il trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe
contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al
quale la Svizzera è vincolata,
che, secondo la giurisprudenza, al di fuori del nucleo familiare tradiziona-
le, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familia-
ri o di parentela tutti quelli che potrebbero rivestire un ruolo importante in
seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli
nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne;
che, ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio
dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero
e vissuto – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della per-
sona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o
mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assi-
stenza permanente (cfr. cfr. Sentenza del TF 2A.145/2002 del 24 ottobre
2002, consid. 3.2-3.5; DTF 129 II 11, consid. 2 p. 14; DTF 120 Ib 257,
consid. 1d-f p. 26 ss.; DTF 125 II 521, consid. 5; DTF 120 Ib 257, consid.
7 p. 227 e s.; DTAF 2008/47, consid. 4.1.1 p. 678; GICRA 1995 n. 24,
consid. 7 p. 227 e s.; GICRA 1994 n. 7, consid. 3d p. 63 e s.); che, ad o-
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gni modo, la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del Regolamento Du-
blino II, alla quale si riferisce a torto l'interessato nel proprio gravame
(cfr. ricorso, p. 9), non è applicabile ritenuto che dagli atti non emerge che
alcuno Stato membro abbia chiesto alla Svizzera di riunire il ricorrente
con dei membri della sua famiglia, come prevede la disposizione in que-
stione (cfr. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3a ed., Vienna / Graz 2010, ad art. 15, p. 118ss); che, in virtù di quanto
appena esposto, neppure l'argomento per cui in Canton G._______ dimo-
rerebbe la sorella del ricorrente è rilevante (cfr. docc. 4-8); che, peraltro,
quest'ultima diversamente da quanto dichiarato dal ricorrente nel grava-
me (cfr. ricorso, p. 9) non ha intenzione, rispettivamente non è in grado, di
provvedere al suo sostentamento (cfr. atto A3/2),
che, in virtù di quanto appena esposto, non vi sono motivi per cui l'insor-
gente non possa essere trasferito in Gran Bretagna,
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ne ha pronunciato il trasferimento verso il Regno Unito
(cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645),
che, in virtù di quanto sopra enunciato, le conclusioni ricorsuali volte
all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'esame
in Svizzera della domanda di asilo vanno respinte,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso il Regno Unito, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: