Corte IV
D-2721/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 20 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2721/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 30 novembre 2008
in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 15 dicembre 2008 e
2 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 20 aprile 2009, notificata all'interessato in
data 22 aprile 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
28 aprile 2009 contro la precitata decisione dell'UFM,
la domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso dell'esenzione
dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale dell'8 maggio 2009, con la quale il TAF ha
considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda di assistenza giudiziaria parziale,
invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 19 maggio 2009,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
18 maggio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere sempre vissuto, fino
al momento dell'espatrio, a B._______ (Nigeria),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine in data
(...), rispettivamente (...), dopo essere evaso dalla prigione di
B._______, dove sarebbe stato rinchiuso a causa della sua
appartenenza al movimento C._______,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato volando da
D._______ fino a E._______ e di aver raggiunto la Svizzera in treno
dalla F._______,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato con un passaporto
dalle generalità false, sul quale non sarebbe figurata la sua foto, e di
avere subito controlli sia all'imbarco a D._______ che allo sbarco a
G._______; che egli non ha saputo indicare la nazionalità figurante sul
passaporto rosso con cui avrebbe viaggiato, né la località svizzera
dove avrebbe terminato il suo viaggio in treno,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
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materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non avere potuto consegnare alcun documento, non per
mancanza di volontà, bensì perchè non ne avrebbe mai posseduto
uno, in quanto egli non si riconoscerebbe come cittadino nigeriano ed
in Nigeria il fatto di possedere un documento d'identità non
rappresenterebbe una necessità molto sentita; che egli, peraltro, ha
dichiarato di non sapere come procurarsi un tale documento, non
trovandosi attualmente in Nigeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria parziale nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, per quel che riguarda il possesso di un certificato di cittadinanza,
egli ha sostenuto – in sede di prima audizione – di possederne uno,
ottenuto nel 2002 (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 3),
per smentirsi durante la seconda audizione affermando di non avere
invece mai fatto richiesta di un tale documento (cfr. verbale audizione
del 2 aprile 2009 pag. 5/D36); che, inoltre, egli ha dichiarato di avere
superato senza problemi i controlli aeroportuali a D._______ e
G._______ (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 5) con
un passaporto che, oltre ad essere intestato ad una terza persona,
non avrebbe, stando alle sue stesse dichiarazioni, portato la sua foto
(cfr. ibidem pag. 5); che egli non è stato in grado di indicare né quale
nazionalità avrebbe portato il passaporto di cui parola (cfr. verbale
audizione del 2 aprile 2009 pag. 5/D35), né il nome della destinazione
finale in Svizzera del suo viaggio in treno (cfr. verbale audizione del
15 dicembre 2008 pag. 6),
che la contraddizione in merito al possesso, in Patria, di un certificato
di cittadinanza conduce il TAF a dubitare della veridicità delle
allegazioni in merito,
che, inoltre, le indicazioni dell'insorgente circa le modalità del viaggio
intrapreso risultano essere vaghe ed inattendibili; che, per di più,
varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un passaporto la
cui foto non corrisponde alla persona che lo presenta al controllo,
come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento
attuale un'impresa pressoché impossibile; che vi è pertanto ragione di
ritenere che il ricorrente non possa avere viaggiato nelle circostanze
descritte,
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che in sede d'audizione l'insorgente ha dichiarato di non avere potuto
presentare documenti, perchè non ne possiederebbe (cfr. verbale
audizione del 15 dicembre 2008 pag. 4), rispettivamente perchè gli
sarebbe impossibile procurarseli, in quanto l'unico certificato col quale
potrebbe identificarsi, vale a dire il documento di membro di
C._______, gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia (cfr. verbale
audizione del 2 aprile 2009 pag. 3/D6-7),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui egli non saprebbe, non trovandosi attualmente
in Nigeria, come farsi pervenire dei documenti che non avrebbe mai
posseduto (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, dal suo arrivo in Svizzera
all'audizione sui motivi del 2 aprile 2009 sono trascorsi poco più di (...)
mesi, durante i quali egli avrebbe potuto per lo meno avviare tentativi
al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando
l'Ambasciata nigeriana in Svizzera o i suoi familiari), rimanendo,
invece, come emerge dagli atti, completamente inattivo in tal senso,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso da
D.________ nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso di documenti d'identità
rispettivamente del loro mancato inoltro, v'è ragione di concludere che
l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato
arrestato nell'ambito di una sparatoria da parte della polizia nei
confronti di membri (tra cui lui medesimo) del gruppo C._______,
riunitosi ad B._______ per i preparativi di una festa di
commemorazione; che, a seguito dell'arresto, egli sarebbe stato
accusato di essere membro di C._______ ed avrebbe trascorso diversi
mesi in prigione, senza mai essere processato e subendo
maltrattamenti; che, durante lo svolgimento di lavori forzati, egli
sarebbe riuscito a sottrarsi alla sorveglianza di tre poliziotti e a fuggire
con quattro compagni; che egli avrebbe in seguito lasciato la Nigeria
grazie all'aiuto del fratello,
che il ricorrente ha altresì affermato di essere tuttora ricercato dalla
polizia per la sua appartenenza a C._______ (cfr. verbale audizione
del 15 dicembre 2008 pag. 5 e verbale audizione del 2 aprile 2009
pag. 12/D109-110),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, oltre ai vari punti già rilevati dall'UFM, il ricorrente, durante la
seconda audizione ed alla domanda "Quando ha lasciato la sua
abitazione?" ha indicato la data del 15 novembre 2008 (cfr. verbale
audizione del 2 aprile 2009 pag. 4/D14), fornendo quindi la stessa data
che egli aveva indicato in sede di prima audizione per il giorno in cui
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sarebbe fuggito non dalla sua casa e/o dal suo Paese, bensì dalla
prigione (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 4); che le
dichiarazioni del ricorrente in merito al suo arresto ed alla sua
detenzione (vale a dire in merito agli episodi principe dell'intero
racconto) risultano essere vaghe e particolarmente povere di dettagli,
dando così a codesto Tribunale l'impressione che egli non abbia
effettivamente vissuto quanto esposto; che, come mette in risalto pure
l'istanza inferiore, il ricorrente, dopo aver allegato di avere lasciato la
Nigeria per la prima volta il (...) ed avere poi ammesso, confrontato
con un risultato dattiloscopico discordante, di avere invece provato ad
entrare in Svizzera già nell'(...) (cfr. verbale audizione del
15 dicembre 2008 pag. 6), tenta nuovamente – in fase di seconda
audizione – di sviare l'auditrice riportando il mese di (...) come la data
della sua prima uscita dalla Nigeria (cfr. verbale audizione del
2 aprile 2009 pag. 4/D14-15), per poi smentirsi qualche secondo dopo,
ma comunque sempre sottacendo il secondo tentativo di entrare in
Svizzera messo in atto a (...) (cfr. ibidem pag. 4/D16-26 ed esame
dattiloscopico, atto A4/3); che la verosimiglianza della tesi del
ricorrente secondo cui egli sarebbe tuttora ricercato dal governo
nigeriano – oltre ad essere intaccata dall'inverosimiglianza del
racconto a monte – non è stata supportata da alcun elemento
concreto, rimanendo in tal guisa una mera congettura di parte; che,
pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del
ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità,
che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si esprime in
alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze sollevate
dall'istanza inferiore,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
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che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
(...), in buona salute e dispone di esperienza professionale quale (...)
nel settore dell'(...) (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag.
2); che egli, inoltre, può beneficiare di Patria di una rete familiare,
potendo fare riferimento ai (...) e a diversi (...) (cfr. ibidem),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in
data 18 maggio 2009,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data
18 maggio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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