Corte IV
D-2760/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Hans Schürch, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
Armenia,
alias B._______, nato il (...),
provenienza sconosciuta,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell' UFM del 21 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2760/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera ed il deposito del libretto militare armeno;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 29 marzo e del 13 aprile 2010;
la decisione dell'UFM del 21 aprile 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 22 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 22 aprile 2010;
gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verran-
no ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino armeno nato a C._______
(Repubblica di Nagorno-Karabakh, Azerbaijan) e con ultima residenza
a D._______ (Armenia) fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del
29 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli avrebbe lasciato l'Armenia in
seguito a minacce di morte rivoltegli dal suocero, deputato influente
della Duma di D._______, dopo che l'insorgente avrebbe espresso la
volontà di lasciare la propria moglie, poiché malata psichica (cfr. ibi-
dem, pag. 5 e verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 3); che egli
già cinque mesi prima dell'espatrio avrebbe lasciato la moglie, trasfe-
rendosi da solo in un appartamento situato in un altro quartiere di
D._______ (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 3),
subendo per questo motivo nuove minacce e venendo anche percosso
dalle guardie del corpo del suocero, finché un giorno qualcuno
avrebbe incendiato la porta dell'appartamento del ricorrente
(cfr. ibidem, pagg. 4 e 5); che il suocero gli avrebbe inoltre sequestrato
il passaporto e avrebbe ordinato alla polizia di interrogarlo e di
ammonirlo che, se non si fosse comportato bene, gli avrebbero
nascosto della droga in tasca e l'avrebbero incarcerato (cfr. ibidem,
pag. 7 e 8); che egli sarebbe espatriato recandosi dapprima a Mosca,
in aeroplano, poi dallo zio a E._______, Russia occidentale, e quindi a
F._______, Bielorussia, da cui sarebbe poi giunto a piedi in Polonia,
ove avrebbe incontrato il passatore che l'avrebbe poi portato in
Svizzera, attraversando forse la Germania, e deponendo quindi la
propria domanda d'asilo a Chiasso in data (...) (cfr. ibidem, pag. 7);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al -
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, dichiarato di non aver mai posseduto
una carta d'identità ed inoltre che il suocero gli avrebbe ritirato il
passaporto, considerando dunque come scusabili i motivi della
mancata presentazione di documenti e ritenendo la consegna del
libretto militare come una dimostrazione della volontà di collaborare;
che egli ritiene inoltre che l'UFM potrebbe verificare, tramite l'amba-
sciata armena in Svizzera, se le generalità da lui dichiarate così come
il libretto militare depositato siano falsi; che egli ha spiegato le circo -
stanze del proprio viaggio asserendo che per recarsi in Russia senza
documenti validi gli sarebbe bastato pagare (cfr. ricorso, pag. 2); che
egli conclude che la situazione vigente in Armenia unitamente a quan-
to da lui esposto nei propri motivi d'asilo, renderebbero un suo rimpa-
trio inesigibile, in quanto egli verrebbe esposto a pericoli concreti ed a
trattamenti inumani e degradanti (cfr. ibidem, pag. 3);
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, riguardo al proprio passaporto, egli ha in un primo tempo dichia-
rato che "circa otto mesi fa sono venuti a casa mia e l'hanno preso"
(cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pag. 6), ed in seguito alle-
gato che il suocero, circa un anno prima, gli avrebbe detto di necessi -
tare del passaporto del ricorrente per acquistare un terreno da intesta-
re a questi ed alla moglie ed ha aggiunto che "questa era una scusa
per ritirarmelo" (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 5);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente non è riu-
scito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio rac-
conto; che egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio che possa
dare credibilità al proprio racconto, dichiarando ad esempio che forse
avrebbe transitato attraverso la Germania ma di non esserne sicuro
(cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pag. 7) dimostrandosi
quindi vago ed impreciso; che risulta inoltre impossibile che egli si sia
potuto imbarcare su un volo internazionale sprovvisto di validi docu-
menti di viaggio e che abbia potuto varcare lo spazio Schengen con la
Polonia fino a giungere in Svizzera senza essere mai stato fermato
(cfr. ibidem); che vale sottolineare che varcare tale confine senza subi-
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re alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta
ad oggi pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna valida
spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle
modalità del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra -
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per bisogni di causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può
risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevan-
za dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irri levanza può risultare,
fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudi-
zi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di non avere avuto altra
scelta che espatriare dall'Armenia, avendo deciso di non vivere più
con la propria moglie e, per questo motivo, subito minacce dal suoce-
ro, e di non potersi neppure rivolgere alla polizia poiché essendo que-
sti un deputato della Duma sarebbe stato inutile (cfr. verbale d'audizio -
ne del 13 aprile 2010, pagg. 3 e 6); che tuttavia, quando interrogato
sulle attività di costui, egli è rimasto vago ed impreciso, dichiarando di
non conoscere l'occupazione del suocero all'interno della Duma, ed al -
legando che "da quello che so" egli non sarebbe stato membro di al-
cun partito (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 7); che,
quando invitato ad esplicare maggiormente il ruolo della Duma, egli
non è stato in grado di fornire alcun ulteriore dettaglio oltre all'allega-
zione secondo la quale "dodici persone e il sindaco si riuniscono e ri -
solvono i problemi della città" (cfr. ibidem); che risulta alquanto impro-
babile che il ricorrente, essendo espatriato per le persecuzioni dovute
dal potere del proprio suocero, tale dal (...) (cfr. ibidem, pag. 4), abbia
saputo descrivere così sommariamente il ruolo e le attività di questi;
che inoltre egli ha dichiarato di essere stato colpito dal suocero, e di
essere stato percosso dalle di lui guardie del corpo dopo aver risposto
ai colpi, due anni prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del
29 marzo 2010, pag. 6), contraddicendosi in seguito con l'allegazione
che ciò sarebbe avvenuto un anno e mezzo prima dell'espatrio (cfr.
verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 n. 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio -
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del -
l'insorgente medesimo;
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazio-
ne);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al -
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Armenia non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha vissuto a D._______ dal (...) fino all'espatrio, ove si può dunque
presupporre l'esistenza di una solida rete sociale in patria, e ove inol-
tre risiede la figlia del ricorrente; che l'insorgente non ha nemmeno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente
e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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